Modello EAS: guida operativa alla scadenza del 31 marzo 2026

La fine di marzo rappresenta un momento particolarmente rilevante per molti enti associativi: il 31 marzo 2026 scade infatti il termine per la trasmissione del Modello EAS in caso di variazioni intervenute nel corso del 2025. Questo adempimento riveste un ruolo essenziale per il mantenimento delle agevolazioni fiscali previste per gli enti associativi non commerciali e richiede una corretta analisi dei dati e della natura delle modifiche intervenute.

Che cos’è il Modello EAS e a cosa serve

Il Modello EAS (Enti Associativi) è una comunicazione obbligatoria introdotta dall’art. 30 del DL 185/2008 per consentire all’Amministrazione Finanziaria di verificare il reale possesso dei requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli enti di tipo associativo (tra cui la decommercializzazione dei corrispettivi specifici ex art. 148 TUIR e art. 4 DPR 633/1972).

Il modello deve essere presentato dagli enti associativi non commerciali entro 60 giorni dalla data di costituzione.

Non sono tenuti alla presentazione del modello EAS:

  • tutti gli enti iscritti al RUNTS (ETS), per espressa previsione dell’art. 94 c.4 del Codice del Terzo Settore
  • le ONLUS e
  • ASD iscritte al CONI che non esercitano attività commerciale (enti muniti di codice fiscale ma privi di incassi commerciali).

La scadenza del 31 marzo 2026: chi deve inviare il modello

Il 31 marzo 2026 rappresenta la scadenza per gli enti che nel corso del 2025 hanno avuto variazioni rilevanti rispetto ai dati già comunicati in un precedente Modello EAS.

Secondo lo scadenziario fiscale 2026, il Modello EAS deve essere presentato entro tale data quando intervengono modifiche che incidono su:

  • dati relativi alle cariche sociali;
  • struttura organizzativa dell’ente;
  • modalità di ammissione degli associati;
  • entità dei contributi associativi;
  • modifiche statutarie rilevanti ai fini fiscali
  • apertura della partita IVA.

Non sono invece da considerare variazioni rilevanti, e quindi non richiedono un nuovo invio, le modifiche meramente formali o quelle relative a dati che non incidono sui requisiti del regime agevolativo quali ad esempio:

  • la modifica dei dati anagrafici dell’associazione;
  • la modifica dei proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione o pubblicità;
  • la modifica dei costi sostenuti per messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi;
  • la modifica dell’ammontare medio delle entrate dell’ente;
  • la modifica del numero di associati;
  • la modifica dell’importo delle erogazioni liberali o dei contributi pubblici ricevuti;
  • la modifica del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi.

Modalità di invio del modello

Il Modello EAS deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica:

  • tramite i servizi Entratel/Fisconline dall’ente o dal suo intermediario;
  • usando l’applicativo ministeriale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Se l’invio viene effettuato per il tramite di un intermediario, questo è tenuto a:

  • rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione dell’incarico, l’impegno alla presentazione telematica del modello stesso;
  • rilasciare al contribuente un esemplare del modello i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, unitamente ad una copia della ricevuta dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta presentazione.

 

 

 

Sonia Morello – Centro Studi CGN


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