Notifica al rappresentante legale se l’associazione è estinta

È valido un atto impositivo notificato al rappresentante legale di un’associazione non riconosciuta già estinta?
Sì. L’estinzione di un’associazione non riconosciuta non impedisce all’Amministrazione finanziaria di esercitare il proprio potere di accertamento o di riscossione per obbligazioni sorte durante la vita dell’ente. In questi casi la pretesa tributaria può essere rivolta direttamente nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, in particolare dell’ultimo legale rappresentante, il quale risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni dell’ente.

Nel sistema tributario italiano può accadere che l’Amministrazione finanziaria debba accertare o riscuotere imposte relative a periodi in cui un ente era ancora in attività, ma che nel frattempo tale soggetto sia cessato. Il tema assume particolare rilievo nel caso delle associazioni non riconosciute, realtà molto diffuse nel mondo dello sport dilettantistico, del volontariato e dell’associazionismo culturale.

La questione che emerge nella prassi riguarda la validità degli atti impositivi o degli atti della riscossione notificati dopo l’estinzione dell’associazione, specialmente quando tali atti risultano formalmente intestati a un ente ormai non più esistente.
Per affrontare correttamente il problema occorre partire dalla natura giuridica delle associazioni non riconosciute e dal regime di responsabilità previsto dall’ordinamento. Le associazioni non riconosciute sono disciplinate dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e si caratterizzano per l’assenza di personalità giuridica. A differenza delle associazioni riconosciute, non godono di una piena autonomia patrimoniale.
Il patrimonio dell’associazione rappresenta certamente il primo riferimento per i creditori, ma non costituisce una barriera assoluta rispetto alla responsabilità delle persone che operano per conto dell’ente.

L’articolo 38 del Codice Civile stabilisce infatti che per le obbligazioni assunte in nome dell’associazione rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’ente. Si tratta di un principio centrale per comprendere cosa accade quando l’associazione cessa di esistere.
L’associazione non riconosciuta può estinguersi per diverse cause, come la deliberazione degli associati, il venir meno dello scopo o altre circostanze previste dallo statuto. A differenza delle associazioni riconosciute, la cessazione non richiede necessariamente un procedimento formale di liquidazione disciplinato dalla legge. Ciò significa che l’ente può cessare di esistere anche in modo relativamente semplice. Tuttavia, l’estinzione dell’associazione non comporta l’estinzione dei debiti maturati durante la sua attività.
Le obbligazioni sorte nel periodo in cui l’associazione operava continuano infatti a esistere e devono trovare un soggetto responsabile. Per questo motivo la responsabilità si sposta inevitabilmente sulle persone che hanno agito per conto dell’ente.
Dal punto di vista tributario, l’estinzione dell’associazione non impedisce all’Amministrazione finanziaria di esercitare il proprio potere di accertamento. I termini entro cui l’Agenzia delle Entrate può procedere alla rettifica delle dichiarazioni sono stabiliti dall’articolo 57 del DPR n. 633/1972 per l’IVA e dall’articolo 43 del DPR n. 600/1973 per le imposte dirette.
Se si ritenesse che la cessazione dell’associazione impedisca l’accertamento, si determinerebbe una ingiustificata compressione dei termini previsti dalla legge, sottraendo alla pretesa erariale eventuali violazioni fiscali.
Quando l’associazione è estinta, però, non è più possibile notificare l’atto direttamente all’ente. La pretesa tributaria deve quindi essere indirizzata verso coloro che si collocano in continuità con la posizione dell’associazione. In questo contesto la figura centrale diventa l’ultimo legale rappresentante dell’ente, ossia il soggetto che ha operato in nome e per conto dell’associazione durante il periodo in cui è sorto il debito.
La notifica dell’atto nei confronti di tale soggetto trova fondamento proprio nella responsabilità personale e solidale prevista dall’articolo 38 del Codice Civile. Un aspetto spesso discusso riguarda l’eventualità che l’atto sia formalmente intestato all’associazione ormai estinta, ma venga notificato all’ex legale rappresentante. In linea generale questa circostanza non comporta necessariamente l’invalidità dell’atto purché il destinatario della notifica sia posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria e di esercitare il proprio diritto di difesa.
Il principio è coerente con quanto previsto dall’articolo 65, comma 4, del DPR n. 600/1973, che consente la notifica di atti intestati al dante causa nei confronti dei soggetti che ne proseguono la posizione giuridica. In definitiva, l’ex legale rappresentante dell’associazione può essere destinatario della pretesa fiscale sia come responsabile personale e solidale per le obbligazioni dell’ente sia come soggetto che si pone in continuità con la posizione giuridica dell’associazione estinta.
Su questi principi si è recentemente espressa anche la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 1883 del 28 gennaio 2026, confermando la validità della notifica di un atto impositivo all’ultimo legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta ormai cessata.

 

 

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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