Quale trattamento IVA per le prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici? Per tali prestazioni di servizi vige l’esenzione IVA ex art. 10, n. 18, DPR 633/72?
L’esenzione IVA di cui all’art. 10, n. 18, DPR 633/72 si applica solo alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da soggetti che esercitano professioni o arti sanitarie soggette a vigilanza (art. 99 TULS) oppure individuate dal Decreto Salute del MEF. Osteopati e chiropratici, finché l’iter non è completato, applicano l’IVA ordinaria; i chinesiologi applicano IVA ordinaria. Il massaggiatore capo bagnino può applicare esenzione IVA con titolo idoneo.
Con la Risoluzione n. 9/2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento IVA delle prestazioni rese da osteopata, chiropratico, chinesiologo e massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, oltre alle modalità corrette di fatturazione. La norma interna (art. 10, n. 18, del Decreto IVA) è coerente con la Direttiva IVA 2006/112/CE, art. 132, par. 1, lett. c), che consente l’esenzione per prestazioni mediche nell’esercizio di professioni mediche e paramediche “come definite dallo Stato membro”.
La Risoluzione ribadisce che l’esenzione richiede due condizioni congiunte:
- il requisito oggettivo: la prestazione deve essere effettivamente di diagnosi/cura/riabilitazione della persona;
- il requisito soggettivo: la prestazione deve essere resa da soggetti che esercitano professioni/arti sanitarie soggette a vigilanza o individuate da decreto ministeriale idoneo.
A supporto dell’analisi, l’Agenzia delle Entrate richiama la nota 4 novembre 2025 del Ministero della Salute che fotografa lo stato della disciplina delle attività considerate.
Per l’osteopata, l’iter avviato dalla L. 3/2018 (che individua osteopata e chiropratico tra le professioni sanitarie) non è ancora pienamente completato. Pur richiamando il DPR 131/2021, viene evidenziato che mancano ancora passaggi attuativi essenziali e pertanto, in assenza dei presupposti richiesti dall’art. 10, n. 18, le prestazioni rese dagli osteopati non possono beneficiare dell’esenzione e scontano IVA ordinaria.
Il punto chiave, secondo Agenzia e Ministero della Salute, è che la regolamentazione è ancora incompleta: mancano criteri pienamente attuati per titoli/equipollenze e, soprattutto, un sistema compiuto che garantisca qualità minima, percorso formativo e controllo delle qualifiche.
Ne deriva che, allo stato, l’osteopata non rientra tra le professioni/arti sanitarie “a vigilanza” ex art. 99 TULS e non rientra ai fini dell’art. 10, n. 18.
Per il chiropratico la conclusione è analoga ma per una ragione ancora più netta: pur essendo “individuato” dalla L. 3/2018 come professione sanitaria, il Ministero della Salute segnala che non è stata avviata la procedura di istituzione tramite accordi Stato-Regioni. Non ricorrendo i presupposti soggettivi (vigilanza ex art. 99 o individuazione con decreto interministeriale), anche qui l’esenzione non si applica: IVA ordinaria.
Il chinesiologo viene qualificato dal Ministero come figura non riconosciuta come professione sanitaria, definita dal D.Lgs. 36/2021, finalizzata alla promozione della salute e al miglioramento della qualità della vita tramite attività fisica, senza sovrapposizioni con attività sanitarie riservate a professioni regolamentate. Poiché non soddisfa le condizioni dell’art. 10, n. 18, alle prestazioni del chinesiologo si applica IVA ordinaria.
Diverso l’esito per il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB). L’art. 99 TULS include espressamente, tra le arti ausiliarie soggette a vigilanza, i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori. Il Ministero precisa che non si tratta di professionista sanitario autonomo, ma di operatore sanitario che opera sotto supervisione; tuttavia, proprio perché la figura è ricompresa nel perimetro dell’art. 99, l’Agenzia ritiene che le prestazioni MCB possano beneficiare dell’esenzione IVA, a condizione che la qualifica sia attestata da titolo idoneo.
Sul piano operativo, la Risoluzione richiama il divieto di emissione di fattura elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche (art. 10-bis DL 119/2018 e art. 9-bis DL 135/2018), chiarendo che per tali prestazioni non vige l’obbligo di fatturazione elettronica, indipendentemente da chi le eroga e dall’obbligo (o meno) di invio dati al Sistema TS (richiamo a interpello 307/2019).
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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