A seconda dei soggetti destinatari, aliquote IVA diverse per le prestazioni di lavanderia resa a una RSA.
Con la risposta n. 4/2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce i punti fondamentali per determinare l’aliquota IVA da applicare ai servizi di lavanderia forniti a una RSA.
Molto spesso gli ospiti di una RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) si avvalgono del servizio di lavanderia della struttura, per i propri indumenti personali. Quindi, anziché fare conto sui propri familiari, o avvalersi di soggetti esterni alla struttura, gli ospiti della RSA affidano ad essa, il lavaggio / stiratura/ sanificazione dei propri abiti.
Per la RSA, occuparsi dei servizi di lavanderia per le esigenze personali degli ospiti, non rientra tra le prestazioni dovute ma costituisce un servizio extra, non attinente alla cd. “gestione globale della RSA”.
Per propria caratteristica, i servizi resi da una RSA ai propri ospiti (persone non autosufficienti), consistono in prestazioni di tipo socio-sanitario, educative o assistenziali e per i servizi di lavanderia svolti in virtù di questa loro funzione, usufruiscono dell’applicazione dell’aliquota IVA del 5%.
Pertanto, nel momento in cui le RSA ricevono dai propri ospiti la richiesta di potere avere eseguiti i servizi di lavanderia per i propri indumenti personali, l’aliquota ridotta non trova più applicazione in virtù del diverso contesto in cui opera la prestazione. Pertanto, nel caso esaminato, il costo del servizio di lavanderia che la RSA rindebiterà ai propri ospiti, sarà gravato dell’aliquota IVA ordinaria vigente del 22%.
Considerato che il quesito posto all’Amministrazione Finanziaria (Risposta n. 4/2026), faceva riferimento alla soggettività dei servizi di lavanderia prestati da cooperative sociali, l’Agenzia delle Entrate nella conclusione riporta che l’aliquota IVA in misura ordinaria, sarà applicata sia quando essi siano svolti da cooperative sociali, che da imprese.
Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN
































