L’agevolazione al 90% del regime impatriati viene meno quando il lavoratore, entro il quinquennio agevolato, trasferisce la residenza in una regione non inclusa tra quelle ammesse al beneficio. È questo il principio affermato nella risposta n. 76/2026 dell’Agenzia delle Entrate, che ribadisce come la regione di prima residenza dopo il rimpatrio sia determinante per l’intero percorso fiscale e richieda una permanenza continuativa di cinque anni per poter mantenere l’agevolazione maggiorata.
Cos’è e quando si applica il 90%
Il regime previsto dall’art. 16, D.Lgs. 147/2015 consente ai lavoratori impatriati di tassare solo il 30% dei redditi prodotti in Italia, che si riduce al 10% se la residenza viene fissata in una delle regioni indicate dal comma 5‑bis (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia). Perché il 90% sia valido, è necessario che il contribuente trasferisca la residenza in una di queste regioni al momento del rientro e la mantenga per cinque anni, come chiarito anche dalla Circolare 33/E/2020.
Cosa succede se si cambia regione
Nel caso esaminato, il contribuente rientra in Italia nel 2023 fissando la residenza in Puglia, ottenendo così l’imponibilità ridotta al 10%. Nel 2025 si trasferisce nel Lazio e chiede se il beneficio rafforzato possa continuare a valere per gli anni già fruiti. La risposta dell’Agenzia è chiara: l’agevolazione al 90% non spetta sin dal primo anno quando viene meno la permanenza quinquennale richiesta nelle regioni indicate dal comma 5‑bis. Il trasferimento in una regione non agevolata attiva, infatti, un effetto domino che ricalibra l’intero regime fiscale: si applica esclusivamente l’aliquota ordinaria, con imponibilità al 30%, e il contribuente deve rinegoziare il 2023 tramite dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso, versando imposta, interessi e sanzioni ridotte.
Un eventuale ritorno successivo in una regione agevolata non consente di recuperare l’agevolazione al 90%. Il motivo è strutturale: il regime impatriati si fonda sulla prima residenza post‑rimpatrio, e ogni variazione anticipata rispetto ai cinque anni richiesti interrompe la catena di condizioni che sostiene il beneficio rafforzato. Una volta spezzato il primo tassello, l’intero meccanismo si riallinea automaticamente alla disciplina ordinaria, senza possibilità di ripristino del vantaggio iniziale.
Cosa fare operativamente
Quando il contribuente perde l’agevolazione al 90% del regime impatriati a causa del cambio di regione, il professionista deve seguire tre passaggi essenziali:
- Verificare l’anno di ingresso nel regime: controllare se nel primo anno è stata applicata l’agevolazione al 90% e se il requisito della permanenza quinquennale nella regione agevolata è stato rispettato.
- Ricalcolare l’imponibilità al 30% sin dall’inizio: se il contribuente ha trasferito la residenza in una regione non agevolata entro i cinque anni, l’imponibilità va riportata al 30% a partire dal primo anno di fruizione.
- Regolarizzare gli anni già dichiarati: è necessario presentare una dichiarazione integrativa e procedere con il ravvedimento operoso, versando imposte, interessi e sanzioni ridotte (art. 1, c. 2, D.Lgs. 471/1997 e art. 13, D.Lgs. 472/1997).
In sintesi
L’Interpello 76/2026 conferma che l’agevolazione al 90% del regime impatriati richiede una permanenza ininterrotta di cinque anni nella prima regione prescelta. Qualsiasi trasferimento anticipato comporta il ritorno all’imponibilità ordinaria del 30% e l’obbligo di correggere gli anni già fruiti.
Michela Fabbruzzo – Centro Studi CGN
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