Relazioni dei sindaci 2025: cosa cambia nei modelli CNDCEC e nelle verifiche sul bilancio

Anche quest’anno il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha mantenuto fede al suo impegno a supporto dei Sindaci e revisori nel pubblicare i modelli aggiornati delle relazioni che i Sindaci e revisori devono emettere per certificare il loro giudizio professionale sul bilancio d’esercizio delle società interessate, documento che sarà poi depositato al Registro imprese all’interno del fascicolo di bilancio.

In linea con la pubblicazione dello scorso anno, il 19 marzo il CNDCEC, per l’undicesimo anno consecutivo, ha reso disponibili tali documenti sul proprio sito Internet con l’intento di offrire uno strumento che supporti sindaci e revisori nell’esame delle principali novità del bilancio d’esercizio 2025 e dei conseguenti riflessi sulla relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti.

Questo documento, come precisato dal CNDCEC nell’introduzione, chiude il cerchio iniziato con la riscrittura del Manuale contenente l’approccio metodologico alla revisione nelle PMI e proseguito con l’aggiornamento del tool Excel per lo svolgimento degli incarichi di revisione legale.

Anche quest’anno il CNDCEC ha confermato gli stessi allegati presenti l’anno precedente (quindi alcuni modelli che esemplificano le fattispecie più ricorrenti, oltre a uno schema di lettera di rinuncia ai termini ai sensi dell’art. 2429, co. 3, Codice civile).

Struttura e contenuto della relazione unitaria

Storicamente il CNDCEC privilegia la redazione di un documento unitario anziché due relazioni distinte, per consentire al revisore di “esprimere al meglio, in modo coordinato e integrato, le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza … sia di revisione legale del bilancio”.

La struttura del documento, pertanto, rimane la medesima, e può essere sintetizzata nella tabella seguente.

Sezione Contenuto
Titolo L’obiettivo è quello di rendere noto al lettore che il documento contiene sia la relazione relativa all’attività di revisione legale che quella inerente all’attività di vigilanza
Destinatari Si tratta dei soggetti previsti dalla legge, cioè i soci/azionisti tenuti a riunirsi in assemblea per approvare il bilancio
Premessa Si tratta di un paragrafo introduttivo avente la funzione di illustrare natura e struttura del documento
Parte A Relazione del revisore indipendente, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010
Parte B Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429. Co. 2, del Codice civile
Parte B1 Attività di vigilanza
Parte B2 Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Parte B3 Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Data di emissione Coincide con la data in cui l’organo di controllo approva il documento che, salvo casi di rinuncia ai termini da parte dei soci, non deve essere successiva al quindicesimo giorno antecedente alla data in cui l’assemblea si riunisce in prima convocazione
Sede Può coincidere, per convenzione, con la sede del Sindaco unico o del Presidente del Collegio sindacale
Firme Elenco nominativo dei componenti dell’organo di controllo con le rispettive qualifiche

 

Per quanto concerne la sottoscrizione della relazione, il CNDCEC precisa che il documento può essere firmato digitalmente dal Presidente del Collegio sindacale (o Sindaco Unico) e deve essere inviato tramite PEC dall’indirizzo di posta certificata del professionista all’indirizzo di posta certificata della società.

Gli elementi di novità della relazione relativa al 2025

Le modifiche in corso agli OIC

L’8 dicembre 2025 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato alcune modifiche puntuali ai seguenti principi contabili nazionali:

  • OIC 13 (Rimanenze);
  • OIC 16 (Immobilizzazioni materiali);
  • OIC 24 (Immobilizzazioni immateriali);
  • OIC 25 (Imposte sul reddito);
  • OIC 31 (Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto).

Gli emendamenti dovranno essere applicati ai bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2026, con la possibilità di un’applicazione anticipata ai bilanci dell’esercizio 2025. Nel caso di adozione anticipata, il sindaco-revisore potrebbe ritenere opportuno richiamare l’attenzione degli utilizzatori sui possibili impatti riguardanti l’informativa comparativa.

La valutazione dei titoli dell’attivo circolante

Tra le principali misure di sostegno alle imprese a seguito dell’emergenza Covid-19, era stata introdotta la possibilità di non svalutare i titoli di debito e partecipativi iscritti a bilancio nell’attivo circolante in presenza di un valore di mercato inferiore rispetto a quello di iscrizione, a condizione che la perdita non fosse durevole.

La norma in questione è stata più volte prorogata, da ultimo con la Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 65-67 della Legge 199/2025). Gli organi di controllo, pertanto, dovranno verificare il presupposto della mancata svalutazione, ed eventualmente inserire dei richiami d’informativa nella relazione, ai sensi del principio di revisione internazionale ISA Italia 706.

Le perdite rilevanti maturate in esercizi precedenti

Ancora con riferimento agli esercizi amministrativi impattati dagli effetti della pandemia, si ricorda che l’art. 6 del D.L. n. 23/2020 aveva previsto una sospensione degli articoli del Codice civile riservati ai comportamenti che le società di capitali dovevano adottare in caso di perdite d’esercizio di una certa entità.

L’organo di controllo è chiamato a verificare, con riferimento al bilancio 2025, che nei casi in cui siano state “sterilizzate” le perdite emerse nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e tenuto conto di quanto già rappresentato nelle precedenti relazioni depositate in occasione dell’approvazione dei bilanci 2020, 2021 e 2022, che tali perdite siano state integralmente coperte entro il quinquennio, secondo le modalità previste nel piano definito dall’organo amministrativo della società.

Qualora l’entità delle perdite “sterilizzate” fosse tale da rientrare nell’ambito applicativo degli artt. 2447 e 2482-ter c.c., il Collegio sindacale deve inoltre accertare che, alla scadenza del quinquennio, le misure e gli interventi programmati dall’organo amministrativo in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 abbiano effettivamente consentito la copertura integrale delle perdite sterilizzate, senza determinare un ulteriore aggravamento della situazione economico-patrimoniale della società.

 

 

 

Alberto Frate – Centro Studi CGN