Riduzione termini accertamento: i contanti precludono il beneficio

La completa tracciabilità di incassi e pagamenti rappresenta una condizione indefettibile per la fruizione del beneficio della riduzione di due anni dei termini di accertamento.

La risposta all’interpello 12.03.2026, n. 77 consente di approfondire le operazioni rilevanti da prendere in considerazione per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento (ex art. 3, D. Lgs. 127/2015). Si tratta di una normativa particolarmente favorevole per i soggetti passivi IVA che documentano le operazioni mediante fattura elettronica o corrispettivi telematici e che tracciano i pagamenti e gli incassi quando le operazioni si presentano di ammontare superiore a 500 euro. Il beneficio consiste nella riduzione di due anni dei termini di accertamento per l’IVA e per i redditi di impresa o di lavoro autonomo.

Il caso in esame: l’acquisto di valori bollati

La vicenda riguarda una società che intendeva effettuare in denaro contante pagamenti per l’acquisto di valori bollati per un ammontare superiore ad euro 500, non accompagnati da fattura elettronica né da corrispettivo telematico. La domanda che viene posta riguarda il perimetro delle operazioni passive da prendere in considerazione, ovverossia se l’acquisto di valori bollati debbano rientrare o meno tra quelle spese da tracciare.

Lo stesso istante ritiene che il pagamento in contanti di importi superiori ad euro 500 per l’acquisto di valori bollati, successivamente riversati nel conto cassa, non determini di per sé la decadenza dal beneficio della riduzione dei termini di accertamento IVA e delle imposte dirette, poiché la fattispecie in esame non rientrerebbe nel perimetro applicativo dell’articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015, non potendosi qualificare tecnicamente come ”operazione”, in quanto attività priva di rilevanza ai fini IVA.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate è di diverso avviso.

Dopo aver richiamato i contenuti normativi del beneficio in esame, i tecnici del fisco ribadiscono che la riduzione dei termini di decadenza non si applica, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli tracciabili. In particolare, ai fini della corretta individuazione delle ”operazioni di ammontare superiore a 500 euro”, da compiersi mediante pagamenti tracciabili, devono intendesi la totalità delle attività realizzate da un soggetto passivo IVA nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoratore autonomo (compreso, quindi, l’acquisto di valori bollati).

Condizioni per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento

La nota prosegue riconoscendo le condizioni da rispettare per la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti che possono sintetizzate nei seguenti presupposti:

  1. tutte le operazioni attive poste in essere (cessioni di beni/prestazioni di servizi) devono essere documentate tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri;
  2. ogni operazione attiva e passiva deve passare attraverso la tracciabilità dei pagamenti quando l’importo si presenta superiore ad euro 500 onnicomprensivo di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell’operazione;
  3. la dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi deve evidenziare l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini. A tal fine, i soggetti interessati devono comunicare la sussistenza dei requisiti nel modello REDDITI barrando la casella:
    • nel rigo RS136 (persone fisiche e società di persone)
    • o nel rigo RS269 (società di capitali).

Conclusioni

Il beneficio della riduzione dei termini di accertamento rappresenta un’eccezione alla regola generale degli ordinari termini previsti e come tale viene sottoposta a un’interpretazione particolarmente rigorosa. Come si legge nella risposta anche un solo pagamento non tracciabile superiore alla soglia deve ritenersi sufficiente a precludere la riduzione dei termini di accertamento per l’intero periodo d’imposta.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN