Rottamazione Tributi Locali: l’adesione passa dal regolamento locale

Sempre più Comuni stanno aderendo alla nuova definizione agevolata, c.d. Rottamazione, che prevede, ferma restando la sorte capitale, l’esclusione o la riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai tributi locali (legge di Bilancio 2026 ex art. 1, cc. da 102 a 110 L. 199/2025). In ossequio al principio di potestà legislativa, le disposizioni in materia non disciplinano in maniera puntuale tutti gli aspetti inerenti alla definizione agevolata dei tributi locali, dovendo riconoscere margini di discrezionalità in favore degli Enti Locali purché nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle norme di riferimento.

La nota e lo schema tipo di regolamento

La nota dell’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – ANCI) del 27 gennaio 2026 approfondisce l’interpretazione della norma primaria e fornisce indicazioni operative per l’attuazione della definizione agevolata. Viene, altresì, fornito uno schema-tipo di regolamento, articolato in cinque sezioni, adattabile alle esigenze dei singoli enti.

La definizione agevolata dei tributi locali in pillole

Tra gli aspetti più interessanti da prendere in considerazione, si evidenzia quanto segue:

  • le Regioni e gli enti locali possono deliberare forme di definizione agevolata dei tributi di propria competenza in qualsiasi momento dell’anno, senza vincoli ai termini di approvazione del bilancio di previsione;
  • le Regioni e gli enti locali possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i tributi locali per cui siano già in corso procedure di accertamento oppure risultino già instaurati dei contenziosi tributari in cui è parte l’ente locale;
  • la delibera degli enti locali può concretizzarsi nella regolarizzazione di omessi o parziali versamenti di rate conseguenti a piani di rateazione concessi dall’ente, anche facendo riferimento ad accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziali o accordi di mediazione, scaduti ad una determinata data individuata dall’ente;
  • gli enti locali godono di ampia discrezionalità per quanto riguarda l’oggetto della definizione agevolata individuando quali tributi (per esempio IMU, TARI, TASI) saranno interessati dalla definizione agevolata;
  • nell’ambito oggettivo della definizione agevolata potranno essere ricomprese anche le entrate di natura patrimoniale, come le sanzioni previste dal codice della strada, il CUP, le rette scolastiche, gli oneri di urbanizzazione;
  • possono essere compresi anche le entrate patrimoniali di diritto privato quali il corrispettivo servizio idrico e i canoni di locazione;
  • sono escluse dalla definizione l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nonché le compartecipazioni delle addizionali a tributi erariali;
  • la richiesta del contribuente di aderire alla definizione agevolata dei tributi locali comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale (in qualunque stato e grado pendente), sino al termine stabilito dall’ente locale;
  • il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dall’ente locale, determina l’estinzione del giudizio relativo al tributo locale;
  • la definizione agevolata dei tributi locali è indipendentemente dalle forme di gestione legate alla riscossione, vale a dire se interna o esterna, ovvero affidata a società concessionaria o a società in house.

L’adesione da parte del contribuente

Per accedere alla definizione agevolata, il contribuente dovrà adempiere agli obblighi tributari (precedentemente inadempiuti, in tutto o in parte) entro il termine stabilito da ciascun ente. Tale termine di adempimento non potrà comunque essere inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito Internet istituzionale dell’ente, dell’atto che introduce la definizione.

Per aderire, il contribuente dovrà:

  • presentare una domanda di adesione entro la scadenza fissata dal Comune;
  • indicare le posizioni debitorie che si intendono definire;
  • scegliere se pagare in un’unica soluzione o a rate.

Una volta perfezionata la richiesta, il contribuente è tenuto a rispettare puntualmente il piano di pagamento concordato. In pratica, il beneficio decade se anche una sola rata non viene versata nei termini.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN