Senza adeguata diligenza il commercialista è responsabile

Il commercialista che si affida ai prospetti riepilogativi forniti dal cliente per detrarre spese in dichiarazione dei redditi che poi risultano non spettanti opera senza l’adeguata diligenza professionale ed è responsabile per sanzioni e interessi dei danni occorsi al cliente. L’occasione di parlarne, anche in vista della prossima campagna dichiarativa, è fornita dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3215 del 13 febbraio 2026 che, in ragione del principio di diligenza di cui all’art. 1176, comma 2, del Codice civile, sancisce la responsabilità del professionista per la mancata verifica di tutti gli adempimenti necessari legati al riconoscimento delle detrazioni per interventi di ristrutturazione (nel caso in questione dei bonus edili).

Dichiarazione redditi: inserimento detrazioni come da “prospetto riepilogativo”

La richiesta di risarcimento danni è stata rivolta nei riguardi di un commercialista che aveva provveduto ad elaborare la dichiarazione tenendo conto dei contenuti di un semplice prospetto riepilogativo preparato dal cliente con l’elenco delle fatture e delle spese sostenute per fruire delle detrazioni relative a interventi edilizi (nel contesto di lavori successivi al sisma Umbria-Marche 1997).

Nell’ambito dei controlli effettuati da parte dell’Agenzia delle Entrate, le detrazioni risultavano non spettanti per carenza di specifici adempimenti/documenti richiesti dalla disciplina applicabile. In particolare, non veniva riscontrata la comunicazione di inizio lavori prevista dal DM 41/1998. Ne conseguiva il disconoscimento della detrazione con emissione di cartelle di pagamento comprendenti maggiori imposte, sanzioni e interessi. Allo stesso tempo il cliente richiedeva i danni al commercialista.

La vicenda finisce in tribunale per venire giudicata nei primi gradi di merito in senso sfavorevole alla parte attorea in quanto la domanda risarcitoria non veniva accolta nella misura richiesta per via della circostanza che il commercialista non era stato incaricato di seguire i passaggi propedeutici di carattere amministrativo (a cura del tecnico geometra). La Cassazione, invece, ribalta il giudizio ritenendo il commercialista principale responsabile del danno per non avere verificato in sede di dichiarazione dei redditi la completezza dei documenti alla base del riconoscimento della detrazione fiscale.

La diligenza professionale qualificata del commercialista

L’ordinanza in esame censura la condotta del professionista iscritto all’albo che recepisce passivamente un elenco di spese senza accertarsi della sussistenza dei requisiti minimi di legge, come la presenza di fatture, bonifici parlanti e tutta la documentazione richiesta dalla specifica normativa. La prestazione del commercialista richiede una diligenza professionale qualificata che non si configura come una prestazione di mezzi generica atteggiandosi, invece, quale applicazione di specifiche cognizioni tecniche.

Secondo i Giudici del Palazzaccio, il professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi per conto del proprio cliente, in base alla diligenza richiesta dall’art. 1176, secondo comma, c.c., è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l’inserimento dei relativi dati. Con particolare riferimento alle deduzioni fiscali, egli è tenuto alla verifica dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti necessari affinché le stesse siano spettanti e possano quindi legittimamente concorrere alla riduzione del carico fiscale senza pericolo di incorrere nella sanzione fiscale e in modo da consentire al contribuente di ottenere il trattamento fiscale migliore, il tutto sulla base della miglior scienza ed esperienza di un professionista della fiscalità.

Il professionista ha l’obbligo di operare per garantire al cliente il trattamento fiscale più favorevole, ma allo stesso tempo deve agire come un filtro critico, segnalando tempestivamente eventuali carenze che potrebbero esporre il contribuente a controlli e sanzioni.

Senza documenti nessun beneficio

Per evitare di trovarsi a dover risarcire sanzioni e interessi, è buona prassi da parte del commercialista, in sede di elaborazione della dichiarazione dei redditi, attuare scrupolosamente un protocollo interno ruotante intorno ai seguenti passaggi:

  • elaborazione di una lettera d’incarico nella quale si definisce l’ambito della prestazione con l’obbligo del cliente di fornire la documentazione completa;
  • avvalersi di check list per ogni detrazione e deduzione da conservare nel fascicolo.

In questo ambito, limitarsi a richiedere apposite dichiarazioni del cliente che attesti l’avvenuto espletamento degli adempimenti potrebbe essere controproducente: se la norma richiede un documento, quel documento va acquisito senza possibilità di soluzioni alternative.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN


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