Con i modelli 2026 l’Agenzia delle Entrate ha recepito in modo esplicito le agevolazioni fiscali del lavoro sportivo dilettantistico introdotte dalla riforma (D.Lgs. 36/2021), prevedendo un’apposita evidenza nel quadro LM per i contribuenti in regime forfettario: fino a 15.000 € di compensi sportivi dilettantistici non concorrono al reddito, ma contano integralmente per il limite dei ricavi/compensi del forfettario.
La novità operativa nel quadro LM (fascicolo 3): il “codice 2”
Nel Modello Redditi PF 2026 (fascicolo 3), il quadro LM introduce un tracciamento specifico per i lavoratori sportivi forfettari. Nella colonna 7 dei righi LM22–LM27 va indicato:
- Codice “1”: componenti positivi (es. indennità di maternità) che concorrono alla base imponibile ma non al calcolo dei limiti di 85.000/100.000 € per accesso/permanenza nel regime.
- Codice “2”: compensi da lavoro sportivo dilettantistico ex art. 36, c. 6, D.Lgs. 36/2021: non costituiscono reddito entro 15.000 €, ma rilevano integralmente per la verifica del tetto forfettario (85.000/100.000 €). La parte eccedente i 15.000 € concorre al reddito (col. 5) solo per l’eccedenza. Se presenti compensi agevolati anche in altri quadri (es. RC), vanno conteggiati nel monitoraggio della franchigia.
La franchigia da 15.000 €: come funziona (e cosa implica nel forfettario)
La riforma ha stabilito che i compensi di lavoro sportivo dilettantistico non formano reddito fino a 15.000 € annui; oltre tale soglia, solo la parte eccedente è imponibile. Questo principio vale anche per chi opera con Partita IVA in forfettario.
- Nel forfettario: la franchigia riduce la base su cui applicare il coefficiente di redditività, ma non riduce il computo dei ricavi/compensi ai fini del tetto 85.000/100.000 €; dunque i primi 15.000 €, pur non tassati, contano per la permanenza nel regime.
- Operatività con più committenti: per evitare ritenute errate durante l’anno, l’Agenzia richiede un’autodichiarazione da fornire al sostituto d’imposta in occasione dei pagamenti; la ritenuta (20%) si applica solo sull’eccedenza oltre 15.000 €.
Collegamento con CU 2026: nuovi campi e tracciamenti
Le Certificazioni Uniche 2026 introducono nuovi punti che tracciano i redditi da lavoro sportivo (anche di altri sostituti), il periodo di lavoro e la quota che non concorre al reddito. Questi dati migliorano i controlli e l’allineamento con la precompilata e con il quadro LM del Redditi PF.
Scadenze: trasmissione CU entro 16 marzo 2026 (finestre diversificate per alcune tipologie di autonomi; in generale, ulteriori scaglioni al 30 aprile e al 2 novembre 2026 per casistiche particolari).
Vedasi in tal senso l’articolo CU 2026: scadenze, novità e sanzioni.
Esempi numerici (puramente illustrativi)
Attenzione: il coefficiente di redditività dipende dal codice ATECO della tua attività (tabelle ministeriali); qui usiamo un coefficiente esemplificativo per mostrare la meccanica di calcolo nel forfettario.
- Caso A – Istruttore con ricavi 30.000 €, coefficiente ipotetico 78%, aliquota sostitutiva 5% (nuove attività):
Base dopo franchigia: 30.000 – 15.000 = 15.000 → Imponibile forfettario: 15.000 × 78% = 11.700 € → Imposta 5%: 585 €.
(I 30.000 € contano per il tetto dei ricavi forfettari.)
- Caso B – Stessa situazione ma aliquota 15%: Imposta 15% su 11.700 € = 1.755 €.
- Caso C – Ricavi 45.000 €, coefficiente ipotetico 67%, aliquota 15%:
Base dopo franchigia: 45.000 – 15.000 = 30.000 → Imponibile: 30.000 × 67% = 20.100 € → Imposta 15%: 3.015 €.
Nota: la franchigia 15.000 € discende dall’art. 36, c. 6, D.Lgs. 36/2021 e l’applicazione congiunta al forfettario è stata confermata dall’Agenzia nelle risposte di prassi del 2025; i modelli 2026 introducono il codice “2” proprio per tracciare questa fattispecie nel quadro LM.
Profili previdenziali (cenni essenziali)
Il profilo contributivo segue l’art. 35 del D.Lgs. 36/2021 ed è distinto dal trattamento fiscale: in particolare, per le co.co.co. sportive è prevista un’esenzione INPS fino a 5.000 € annui (poi contribuzione alla Gestione Separata secondo le regole ordinarie), con disciplina specifica su ripartizione e riduzioni transitorie. Per gli autonomi con Partita IVA valgono invece le regole ordinarie della Gestione Separata (nessuna “franchigia fiscale” coincidente con quella previdenziale).
Giuseppe De Biasio – Centro Studi CGN
Gestire correttamente il regime fiscale degli sportivi dilettanti nel 2026 richiede una visione coordinata di IVA sport, redditi, IRAP, RUNTS e riforma dello sport.
Per supportare i professionisti in questo scenario in continua evoluzione, Unoformat propone il percorso “La gestione fiscale e contabile dello sport nel 2026” (ON DEMAND):
- 4 moduli operativi
- focus su IVA sport 2026, regimi agevolati, attività istituzionali e commerciali
- strumenti pratici per ASD, SSD ed enti sportivi
- 12 crediti DCEC
👉 Scopri il percorso ON DEMAND e aggiorna subito le tue competenze sulla fiscalità dello sport.


































