Sportivi dilettanti e forfettario nel Modello Redditi PF 2026: cosa cambia davvero

Con i modelli 2026 l’Agenzia delle Entrate ha recepito in modo esplicito le agevolazioni fiscali del lavoro sportivo dilettantistico introdotte dalla riforma (D.Lgs. 36/2021), prevedendo un’apposita evidenza nel quadro LM per i contribuenti in regime forfettario: fino a 15.000 € di compensi sportivi dilettantistici non concorrono al reddito, ma contano integralmente per il limite dei ricavi/compensi del forfettario.

La novità operativa nel quadro LM (fascicolo 3): il “codice 2”

Nel Modello Redditi PF 2026 (fascicolo 3), il quadro LM introduce un tracciamento specifico per i lavoratori sportivi forfettari. Nella colonna 7 dei righi LM22–LM27 va indicato:

  • Codice “1”: componenti positivi (es. indennità di maternità) che concorrono alla base imponibile ma non al calcolo dei limiti di 85.000/100.000 € per accesso/permanenza nel regime.
  • Codice “2”: compensi da lavoro sportivo dilettantistico ex art. 36, c. 6, D.Lgs. 36/2021: non costituiscono reddito entro 15.000 €, ma rilevano integralmente per la verifica del tetto forfettario (85.000/100.000 €). La parte eccedente i 15.000 € concorre al reddito (col. 5) solo per l’eccedenza. Se presenti compensi agevolati anche in altri quadri (es. RC), vanno conteggiati nel monitoraggio della franchigia.

sportivi dilettanti forfettario

La franchigia da 15.000 €: come funziona (e cosa implica nel forfettario)

La riforma ha stabilito che i compensi di lavoro sportivo dilettantistico non formano reddito fino a 15.000 € annui; oltre tale soglia, solo la parte eccedente è imponibile. Questo principio vale anche per chi opera con Partita IVA in forfettario.

  • Nel forfettario: la franchigia riduce la base su cui applicare il coefficiente di redditività, ma non riduce il computo dei ricavi/compensi ai fini del tetto 85.000/100.000 €; dunque i primi 15.000 €, pur non tassati, contano per la permanenza nel regime.
  • Operatività con più committenti: per evitare ritenute errate durante l’anno, l’Agenzia richiede un’autodichiarazione da fornire al sostituto d’imposta in occasione dei pagamenti; la ritenuta (20%) si applica solo sull’eccedenza oltre 15.000 €.

Collegamento con CU 2026: nuovi campi e tracciamenti

Le Certificazioni Uniche 2026 introducono nuovi punti che tracciano i redditi da lavoro sportivo (anche di altri sostituti), il periodo di lavoro e la quota che non concorre al reddito. Questi dati migliorano i controlli e l’allineamento con la precompilata e con il quadro LM del Redditi PF.

Scadenze: trasmissione CU entro 16 marzo 2026 (finestre diversificate per alcune tipologie di autonomi; in generale, ulteriori scaglioni al 30 aprile e al 2 novembre 2026 per casistiche particolari).

Vedasi in tal senso l’articolo CU 2026: scadenze, novità e sanzioni.

Esempi numerici (puramente illustrativi)

Attenzione: il coefficiente di redditività dipende dal codice ATECO della tua attività (tabelle ministeriali); qui usiamo un coefficiente esemplificativo per mostrare la meccanica di calcolo nel forfettario.

  • Caso A – Istruttore con ricavi 30.000 €, coefficiente ipotetico 78%, aliquota sostitutiva 5% (nuove attività):

Base dopo franchigia: 30.000 – 15.000 = 15.000 → Imponibile forfettario: 15.000 × 78% = 11.700 € → Imposta 5%: 585 €.
(I 30.000 € contano per il tetto dei ricavi forfettari.)

  • Caso B – Stessa situazione ma aliquota 15%: Imposta 15% su 11.700 € = 1.755 €.
  • Caso C – Ricavi 45.000 €, coefficiente ipotetico 67%, aliquota 15%:
    Base dopo franchigia: 45.000 – 15.000 = 30.000 → Imponibile: 30.000 × 67% = 20.100 € → Imposta 15%: 3.015 €.

Nota: la franchigia 15.000 € discende dall’art. 36, c. 6, D.Lgs. 36/2021 e l’applicazione congiunta al forfettario è stata confermata dall’Agenzia nelle risposte di prassi del 2025; i modelli 2026 introducono il codice “2” proprio per tracciare questa fattispecie nel quadro LM.

Profili previdenziali (cenni essenziali)

Il profilo contributivo segue l’art. 35 del D.Lgs. 36/2021 ed è distinto dal trattamento fiscale: in particolare, per le co.co.co. sportive è prevista un’esenzione INPS fino a 5.000 € annui (poi contribuzione alla Gestione Separata secondo le regole ordinarie), con disciplina specifica su ripartizione e riduzioni transitorie. Per gli autonomi con Partita IVA valgono invece le regole ordinarie della Gestione Separata (nessuna “franchigia fiscale” coincidente con quella previdenziale).

 

 

 

Giuseppe De Biasio – Centro Studi CGN


Gestire correttamente il regime fiscale degli sportivi dilettanti nel 2026 richiede una visione coordinata di IVA sport, redditi, IRAP, RUNTS e riforma dello sport.

Per supportare i professionisti in questo scenario in continua evoluzione, Unoformat propone il percorso La gestione fiscale e contabile dello sport nel 2026” (ON DEMAND):

  • 4 moduli operativi
  • focus su IVA sport 2026, regimi agevolati, attività istituzionali e commerciali
  • strumenti pratici per ASD, SSD ed enti sportivi
  • 12 crediti DCEC

👉 Scopri il percorso ON DEMAND e aggiorna subito le tue competenze sulla fiscalità dello sport.

SCOPRI DI PIU