Stock option e lavoro all’estero: cosa si tassa davvero in Italia?

La Risposta n. 37/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un tema cruciale della fiscalità internazionale dei lavoratori: come si tassano stock option e performance shares maturate all’estero, in periodi coperti dal regime delle retribuzioni convenzionali (art. 51, comma 8-bis, TUIR).

Si tratta di compensi differiti in cui l’evento imponibile avviene spesso anni dopo la maturazione del diritto, generando dubbi su dove e quando pagare le imposte.

Per capirlo in modo semplice, analizziamo un caso pratico che riflette perfettamente la casistica affrontata dall’Agenzia.

Caso pratico: come maturano stock option e performance shares all’estero

Elena è una professionista italiana che, dal 2016 al 2022, lavora all’estero per una grande società internazionale. Durante questi anni beneficia della tassazione tramite retribuzioni convenzionali, il regime previsto per i lavoratori italiani impiegati fuori dal territorio nazionale.

Nel corso dell’attività all’estero matura due tipologie di premi legati alla sua performance:

  • Stock option: il diritto di acquistare azioni a un prezzo prefissato.
  • Performance shares: azioni assegnate al raggiungimento di obiettivi.

Si tratta di compensi tipici nelle carriere internazionali, ma caratterizzati da una particolarità, ovvero, maturano durante il rapporto di lavoro, ma diventano imponibili solo quando vengono esercitati o assegnati, spesso anni dopo.

Il nodo fiscale

Gli eventi imponibili per Elena:

  • si verificano nel 2024 e 2025,
  • quando non lavora più per la stessa società,
  • ed è tornata fiscalmente residente in Italia.

Inoltre, dopo il primo rapporto, Elena viene assunta da un’altra società estera collegata alla precedente: dettaglio che aumenta la complessità fiscale. Sorge così la domanda chiave:

I premi maturati all’estero ma percepiti al rientro in Italia devono essere tassati in Italia?

Una domanda che riguarda migliaia di lavoratori rientrati dopo periodi di espatrio.

Maturazione vs percezione: le due logiche fiscali a confronto

Il caso di Elena mostra lo scontro fra due criteri:

  1. Logica della maturazione

Il compenso deriva da lavoro svolto all’estero → dovrebbe essere tassato all’estero.

  1. Logica della percezione

L’evento imponibile avviene quando la persona è tornata residente in Italia → potrebbe essere tassato in Italia.

Da qui nasce l’istanza all’Agenzia delle Entrate.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate: cosa si tassa davvero

La Risposta n. 37/2026 conferma un principio ormai consolidato nella prassi:
tutto ciò che matura durante l’attività lavorativa svolta all’estero — anche se percepito anni dopo — è già ricompreso nella retribuzione convenzionale del periodo di maturazione.”

Consegue che sono imponibili in Italia soltanto le componenti maturate in periodi NON coperti dalle retribuzioni convenzionali, poiché non risultano incluse nella relativa base imponibile.

Impatti pratici per aziende, consulenti e lavoratori

Il principio delineato comporta effetti concreti sia per le aziende che gestiscono piani azionari, sia per i professionisti che operano nella fiscalità internazionale.

Per le imprese, disporre di un criterio chiaro consente di impostare i piani incentivanti con una maggiore prevedibilità: sapere quali componenti verranno assorbite dal regime delle retribuzioni convenzionali permette di definire in anticipo il trattamento fiscale dei premi maturati dai dipendenti all’estero.

Sul piano operativo, la ricostruzione del corretto trattamento fiscale passa inevitabilmente dalla dichiarazione dei redditi. I professionisti sono chiamati a verificare con precisione il periodo in cui i premi hanno maturato il diritto, così da distinguere le componenti riconducibili agli anni coperti dalle retribuzioni convenzionali da quelle invece maturate in periodi soggetti alla disciplina ordinaria.
Questa attività richiede un’analisi puntuale delle date, delle modalità di maturazione e dei presupposti che determinano quando il diritto ai benefici si considera acquisito, così da imputare a tassazione esclusivamente le quote effettivamente dovute.

Infine, sotto il profilo della prevenzione della doppia imposizione, l’impostazione adottata dall’Agenzia garantisce la coerenza con le convenzioni internazionali e tutela il contribuente, evitando sovrapposizioni impositive tra Stati e assicurando un trattamento uniforme dei compensi differiti maturati durante l’attività estera.

In situazioni come questa — compensi maturati all’estero e tassati anni dopo — tutto può sembrare un rebus, quasi una scena di A Beautiful Mind: date che si intrecciano, regole che si sovrappongono, pezzi che non sembrano combaciare.

Poi, però, quando si individua la logica di fondo, l’immagine si ricompone.

E quella logica è semplice: la tassazione segue la maturazione del diritto, non il momento in cui il premio viene percepito.

Se la maturazione avviene in anni coperti dalle retribuzioni convenzionali, la tassazione è già definita. Solo ciò che matura al di fuori di quel periodo è imponibile in Italia.

Con questa chiave di lettura, l’apparente caos trova finalmente ordine.

 

 

 

Michela Fabbruzzo – Centro Studi CGN


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