Quando uno studio professionale può essere considerato un’azienda? Uno studio professionale può assumere caratteristiche assimilabili a quelle di un’azienda?
La risposta è affermativa. Uno studio professionale può assumere caratteristiche assimilabili a quelle di un’azienda quando l’organizzazione di mezzi, strutture e risorse diventa tale da consentire alla struttura di produrre reddito anche indipendentemente dal contributo personale del professionista titolare. In tale caso, il fattore organizzativo tende a prevalere sull’attività personale, elemento che tradizionalmente caratterizza il lavoro professionale.
La distinzione tra studio professionale e azienda è da sempre oggetto di acceso dibattito. Non si tratta soltanto di una questione teorica: dalla qualificazione della struttura possono infatti derivare conseguenze rilevanti sia sotto il profilo civilistico sia sotto quello tributario.
Il punto di partenza dell’analisi è rappresentato dalle definizioni normative. Il Codice Civile, all’articolo 2555, definisce l’azienda come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. L’elemento centrale è, quindi, l’organizzazione dei beni e delle risorse finalizzata allo svolgimento dell’attività economica.
Diversamente, il Codice Civile non contiene una definizione di studio professionale. Una definizione di studio professionale la possiamo trovare nell’articolo 177-bis, comma 1, del TUIR, che definisce lo studio professionale come quel complesso unitario di attività materiali e immateriali, comprensivo della clientela e di ogni altro elemento immateriale, nonché di eventuali passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale.
Le due definizioni presentano evidenti analogie, poiché entrambe descrivono un insieme organizzato di beni e attività. Diversi studi dottrinali hanno individuato il principale criterio distintivo nel rapporto tra organizzazione e prestazione personale.
Secondo tale orientamento, uno studio professionale può assumere i connotati dell’azienda quando la struttura organizzativa consente alla realtà professionale di generare reddito anche senza il contributo diretto del titolare. In altre parole, il discrimine non risiede tanto nell’attività svolta, quanto nel peso dell’organizzazione rispetto al lavoro personale.
Questo principio trova conferma anche nella giurisprudenza, secondo cui uno studio professionale può assumere natura imprenditoriale quando al lavoro personale del professionista si affianchi una organizzazione complessa di mezzi e strutture tale da far prevalere il fattore organizzativo sulla prestazione individuale.
Se sul piano teorico il criterio appare chiaro, molto più complessa è la sua applicazione concreta. Nella realtà attuale degli studi professionali, infatti, anche strutture di dimensioni non particolarmente grandi dispongono di una organizzazione articolata: personale di supporto, sistemi informatici, banche dati e software gestionali ormai indispensabili per lo svolgimento dell’attività.
In questo contesto diventa difficile individuare un parametro oggettivo che consenta di stabilire quando l’organizzazione superi effettivamente il contributo del professionista. Per questo motivo il confine tra studio professionale e azienda appare oggi sempre più sfumato nella pratica operativa.
Dal punto di vista fiscale, il criterio distintivo sembra essere diventato prevalentemente soggettivo. Ciò che rileva non è tanto la struttura organizzativa dell’attività, quanto la natura del soggetto che la esercita.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 125/E del 2018, ha chiarito che la qualificazione del reddito dipende principalmente dal soggetto che svolge l’attività. Di conseguenza, una società tra professionisti costituita in forma di SRL (STP), pur svolgendo le stesse attività del professionista individuale, produce reddito d’impresa e non reddito di lavoro autonomo.
La distinzione tra studio professionale e azienda assume tuttavia particolare rilievo sotto il profilo civilistico, soprattutto nelle operazioni di conferimento. Il conferimento di azienda è disciplinato dagli articoli 2557 e seguenti del codice civile, mentre il conferimento di uno studio professionale viene generalmente assimilato al trasferimento di singoli beni, eventualmente accompagnato dall’accollo di debiti.
Ad ogni modo, la distinzione tra studio professionale e azienda continua a rappresentare un tema di grande interesse teorico perché l’evoluzione organizzativa degli studi professionali rende sempre più complesso individuare criteri oggettivi capaci di separare in modo netto l’attività professionale da quella imprenditoriale.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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