Puntuale come una tassa da pagare si avvicina per le società di capitali e gli altri enti assimilati la scadenza del 16 marzo per il versamento in misura forfetaria della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e la numerazione dei libri sociali.
Regole generali
Gli aspetti essenziali della tassa annuale sui libri sociali (ex art. 23, nota 3 Tariffa, DPR 641/1972, n. 641) sono i seguenti:
- è unica e sostituisce tutte le tasse di concessione governativa che altrimenti sarebbero dovute per ognuna delle formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell’anno di riferimento;
- è dovuta indipendentemente dalla modalità di tenuta (cartacea o digitale) dei registri stessi (interpello n. 42/2025);
- è valida anche per libri e registri sociali istituiti prima del termine di scadenza del 16 marzo;
- è dovuta in misura fissa, quindi a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine;
- il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal “capitale o fondo di dotazione” della società al 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- è deducibile nell’anno in cui viene pagata ai fini IRES e IRAP;
- è versata utilizzando il modello F24 con modalità telematica;
- è possibile compensare l’importo con eventuali crediti erariali disponibili. In ogni caso deve essere presentato il modello F24, anche se a zero
Soggetti obbligati e soggetti esonerati
Dal punto di vista dei soggetti obbligati, il quadro di sintesi è il seguente:
| QUADRO DI SINTESI
DEI SOGGETTI OBBLIGATI |
||
| NATURA
GIURIDICA |
OBBLIGO IN CASI
PARTICOLARI |
SOGGETTI
ESONERATI |
| S.R.L.
S.R.L.S. S.P.A. S.A.PA. Società consortili Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti |
Società di capitali in liquidazione ordinaria
Società di capitali in procedura concorsuale con obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società in liquidazione giudiziale): concordato preventivo; liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria. |
Imprese individuali
Società di persone Società cooperative Associazioni e società sportive dilettantistiche Enti del terzo settore Società di mutua assicurazione Consorzi in forme diverse da società consortili Società in stato di fallimento |
La tassa annuale “copre” la vidimazione dei seguenti libri sociali:
| Libri sociali per i quali è dovuta la vidimazione
(art. 2421 c.c.) |
|
| libro dei soci |
Numerazione e bollatura presso il Registro delle Imprese della CCIAA,
un notaio |
| libro delle obbligazioni | |
| libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee | |
| libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione | |
| libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale | |
| libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo | |
| libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti | |
| ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. | |
Calcolo dell’importo da versare
L’importo dovuto viene determinato in via forfettaria indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l’anno secondo i seguenti parametri:
- Capitale sociale/ Fondo di dotazione al 01.01.2026 fino a € 516.456,90, la tassa dovuta è pari a € 309,87;
- Capitale sociale/Fondo di dotazione al 01.01.2026 oltre € 516.456,90, la tassa dovuta è pari a € 516,46.
- L’avvenuto versamento della tassa va esibito quando si richiede la vidimazione dei libri (Notaio o Registro delle Imprese).
È stato ulteriormente chiarito:
- la variazione del capitale sociale o del fondo di dotazione prima del termine di scadenza e comunque nel corso dell’anno 2026 non incide sulla determinazione dell’importo da versare per l’anno corrente, dovendosene tenere conto l’anno successivo;
- il trasferimento della sede sociale in altra provincia o Regione non comporta un ulteriore versamento in quanto, a seguito del trasferimento, non è necessario effettuare una nuova vidimazione dei libri.
Modalità di versamento
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, codice tributo 7085, anno di riferimento 2026, versando l’importo con modalità telematiche.

Il bollettino di bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all’Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara deve essere utilizzato da parte:
- dei soggetti obbligati che si costituiscono dopo il primo gennaio 2026 per un importo pari a euro 309,87 o 516,46 in ragione del capitale o fondo di dotazione;
- dei soggetti esonerati in occasione della vidimazione obbligatoria o volontaria di libri e registri per un ammontare pari a 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.
Sanzioni e ravvedimento
Secondo il nuovo regime sanzionatorio (ex D. lgs. 87/2024), per le violazioni commesse dal 1° settembre /2024, il mancato o tardivo versamento comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 90% dell’importo dovuto, con un minimo di 100 euro (ex art. 9, comma 1 DPR n. 641/1972).
In precedenza, la sanzione dal 100% al 200% del tributo, con un minimo di 100 euro.
È ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso per sanare eventuali omessi o carenti versamenti (ex art. 13, D. Lgs. 472/1997).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
































