Assegno di mantenimento nel Modello 730/2026: condizioni di deducibilità

Dedurre l’assegno di mantenimento vuol dire che è possibile sottrarlo dal reddito complessivo derivandone un minor reddito e di conseguenza un risparmio fiscale (ex art. 10, comma 1 lettera c) del DPR n.917/1986). La deducibilità fiscale è condizionata dalla presenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne attesti l’entità. In ogni caso la deduzione dei versamenti periodici spetta fino a concorrenza del reddito complessivo.

A seconda della decisione del Giudice (separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio, cessazione degli effetti civili del matrimonio) il mantenimento può essere dovuto all’ex coniuge o ai figli. Da un punto di vista fiscale, si tratta di due tipologie di versamento che seguono regole fiscali differenti. Nella dichiarazione dei redditi, infatti, l’assegno di mantenimento può essere portato in deduzione solo con riferimento alla parte riconducibile all’ex coniuge. Le stesse regole valgono in caso di unione civile.

Allo stesso tempo, per l’ex coniuge (oppure ex unito civilmente) che riceve gli importi di assegno di mantenimento c’è l’obbligo di indicare le somme ricevute come reddito imponibile su cui determinare le imposte dovute.

Il mantenimento dell’ex convivente

L’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che la disciplina fiscale in merito alla deducibilità dell’assegno di mantenimento ha carattere agevolativo, e quindi eccezionale, e di conseguenza non può applicarsi per analogia a casi diversi da quelli espressamente contemplati dalla norma. Ciò significa che il contributo erogato alla ex convivente quale assegno di mantenimento, non possa essere oggetto di deduzione dal reddito complessivo del contribuente che lo eroga.

Importi deducibili

L’Agenzia delle Entrate specifica che, quando l’importo indicato nel provvedimento del Giudice comprende anche la quota per il mantenimento dei figli, la parte deducibile, salvo diverse indicazioni, si attesta al 50% del totale.

Accanto agli assegni periodici corrisposti al coniuge (anche se residente all’estero) nell’anno d’imposta (c.d. principio di cassa), sono deducibili i seguenti importi:

  • le somme pagate a titolo di arretrati anche se versate in un’unica soluzione in quanto costituiscono un’integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti;
  • le somme versate a titolo di adeguamento Istat, a condizione che lo stesso sia specificatamente indicato nella sentenza di separazione (in mancanza di indicazione del Giudice, l’adeguamento Istat non è deducibile);
  • il c.d. “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente;
  • le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge purché dalla sentenza di separazione risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento;
  • le somme corrisposte per l’estinzione mediante accollo del mutuo dell’ex coniuge, purché di ammontare pari all’assegno di mantenimento stabilito dal giudice.

Importi non deducibili

Non sono deducibili:

  • le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato;
  • l’assegno divorzile una tantum corrisposto al coniuge, qualificato come tale dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata (trattandosi di una modalità di liquidazione);
  • i premi dell’assicurazione sulla vita in favore dell’altro coniuge versati dall’ex coniuge al posto dell’assegno di mantenimento (anche quando disposto dal Giudice);
  • le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota del mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento nel caso in cui l’altro coniuge abbia rinunciato all’assegno di mantenimento;
  • la quota di TFR che viene corrisposta al coniuge separato.

Documenti da conservare

I documenti da conservare per l’ottenimento del beneficio sono

  • Sentenza di separazione o divorzio o accordo autorizzato dall’autorità giudiziaria o accordo e conferma dell’accordo;
  • Bonifici o ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati;
  • Contratto di affitto e documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali con documenti comprovanti l’avvenuto versamento.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN


Vuoi arrivare preparato alla stagione dichiarativa 2026?
UNOFORMAT ti offre eventi dedicati al Modello 730/2026, con focus pratici, aggiornamenti normativi e indicazioni operative subito applicabili.
👉 Scopri ora il calendario e assicurati il tuo posto:

iscriviti ora