L’Assegno Unico e Universale per figli a carico (AUU) istituito dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022, oggi costituisce il principale beneficio economico per le famiglie con figli.
È attribuito su base mensile ai nuclei familiari con figli a carico, per il periodo compreso tra il 1° marzo di un anno e la fine del mese di febbraio dell’anno successivo; il suo importo varia in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
I figli a carico ai fini dell’AUU
Per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare ISEE del genitore richiedente il beneficio (o di chi esercita la responsabilità genitoriale). Pertanto, il nucleo di riferimento va definito sulla base delle regole ISEE di composizione del nucleo familiare anche nel caso in cui l’AUU venga richiesto senza ISEE.
A chi spetta
Fermo restando che il richiedente dev’essere anzitutto in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’art. 3 del D.Lgs. 230/2021 ed esplicati dettagliatamente nella Circolare INPS n. 23 del 9 febbraio 2022, l’assegno può essere richiesto:
- per ogni figlio minorenne. Si evidenzia che per i nuovi nati, se la domanda (o la modifica di quella già in essere per inserire il nuovo figlio) è presentata entro 120 giorni dalla nascita, l’assegno è riconosciuto dal settimo mese di gravidanza;
- per i figli maggiorenni fino a 21 anni e non disabili purché il figlio si trovi in una delle condizioni normativamente previste:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale.
- per i figli con disabilità, senza limiti di età. È doveroso precisare che per figlio disabile si intende colui al quale è riconosciuta una disabilità rilevante ai fini ISEE ossia come definita ai sensi della tabella di cui all’Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013.
L’assegno è riconosciuto a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori, pertanto può essere richiesto da non occupati, disoccupati, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati.
Il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all’affidamento ai sensi della legge 5 maggio 1983, n. 184).
L’AUU può essere richiesto da:
- uno dei genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale;
- il figlio maggiorenne per sé stesso;
- un affidatario o un tutorenell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.
ISEE e domanda
Come previsto dalla norma, dal mese di marzo (ricordiamo, come detto all’inizio del presente articolo, che il periodo di competenza dell’AUU va da marzo di un anno alla fine di febbraio dell’anno successivo) in assenza di ISEE l’importo dell’assegno è calcolato con riferimento ai valori minimi previsti. Se la DSU viene presentata entro il 30 giugno l’INPS effettua il ricalcolo dell’AUU corrispondendo al richiedente gli arretrati dal mese di marzo.
Invece se la presentazione della DSU avviene dopo il 30 giugno, l’AUU spetta a partire dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE e non c’è diritto agli arretrati dal mese di marzo.
Quanto appena detto riguarda anche la domanda di AUU: se viene presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’INPS corrisponde gli arretrati a partire dal mese di marzo del medesimo anno. Se presentata dopo la suddetta data non vengono erogati gli arretrati.
In merito alla corretta tipologia di DSU che dev’essere presentata per richiedere il beneficio si evidenzia che, come previsto dalla normativa, se i genitori sono non coniugati (mai sposati o divorziati) e non conviventi (non aventi la medesima residenza quindi non appartenenti allo stesso nucleo ISEE) ai fini dell’AUU deve essere presentato l’ISEE Minorenni, non l’ISEE Ordinario.
In presenza invece di genitori coniugati, genitori non coniugati ma conviventi, genitori legalmente separati, genitore deceduto, genitore residente all’estero, genitore che non ha riconosciuto il figlio, si deve presentare l’ISEE Ordinario.
É opportuno precisare che nel caso in cui i genitori non facciano parte dello stesso nucleo ISEE, la DSU dev’essere presentata dal genitore che ha nel proprio nucleo i figli per i quali intende richiedere l’assegno, non dall’altro genitore.
Continuità della domanda: la domanda di AUU già presentata e accolta negli anni precedenti (quindi non decaduta, respinta o revocata dall’INPS oppure rinunciata dal richiedente) si rinnova automaticamente ogni anno, senza necessità di presentarne una nuova.
Importi 2026
Secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 11, D.Lgs. 230/2021, gli importi dell’AUU, le relative maggiorazioni e le soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.
Pertanto, come indicato nella Circolare INPS n. 7 del 30/01/2026, per l’annualità 2026 la rivalutazione è dell’1,4% (per il 2025 era stata dello 0,8%, per il 2024 del 5,4% e per il 2023 dell’8,1%).
Per effetto della suddetta variazione dell’1,4%, come si può vedere nell’Allegato I della suddetta Circolare, l’importo mensile di AUU spettante per ogni figlio minore a carico è aumentato a 203,80 euro (99,1 euro per ogni figlio maggiorenne) con valore ISEE fino a 17.468,51 e si riduce gradualmente fino a raggiungere il valore minimo, incrementato a 58,30 euro, in corrispondenza di ISEE pari o superiore a 46.582,71 euro.
Tale importo minimo viene corrisposto anche in assenza di ISEE.
Infatti, proprio perché si tratta di una misura universale a sostegno della genitorialità, l’AUU può essere richiesto anche senza presentare la DSU e in tal caso viene per l’appunto, come detto sopra, erogato al minimo.
Andrea Trevisanut – Centro Studi CGN
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