Credito d’imposta Zone Montane: riflessi sui modelli PF2026 e 730/2026

Al fine di incentivare il ripopolamento delle zone montane, la legge 12 settembre 2025, n. 131 riconosce contributi, sotto forma di crediti d’imposta, al personale sanitario e/o scolastico che per ragioni di servizio prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un mutuo ipotecario o fondiario, comunque denominato, un immobile ad uso abitativo in uno dei comuni indicati all’articolo 2, comma 2 della medesima legge n. 131 del 2025 (cd. Comuni di montagna).

Destinatari del beneficio fiscale

La misura agevolativa è destinata a:

– coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale nell’ambito degli accordi collettivi nazionali (art. 6 “Sanità di Montagna”);

– il personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado (art. 7 “Scuole di Montagna”);

– le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno in cui hanno acceso un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo, situata in uno dei “Comuni di montagna.

Compilazione Rigo CR16 modello PF2026

Ai fini compilativi, nel rigo CR16 occorre innanzitutto indicare, nella colonna 1, il codice che identifica il tipo di credito d’imposta spettante in relazione all’agevolazione prevista per il personale sanitario, per il personale scolastico o per le persone fisiche che acquistano o ristrutturano un immobile situato nei Comuni di Montagna.

Il codice da inserire dipende dalla tipologia di spesa sostenuta (locazione o mutuo), dalla categoria del beneficiario e, in alcuni casi, dalle caratteristiche del comune in cui si trova l’immobile.

credito imposta zone montane modello redditi pf 2026

 

 

Per il personale sanitario, il codice 1 si utilizza quando il contribuente presta servizio in un Comune di Montagna e ha preso in locazione un immobile ad uso abitativo, situato nel medesimo comune o in uno limitrofo. In questo caso è riconosciuto un credito d’imposta annuo pari al minore tra il 60% del canone di locazione e l’importo di 2.500 euro. Se invece l’immobile è stato acquistato mediante mutuo ipotecario o fondiario, si utilizza il codice 2, che riconosce un credito pari al minore tra il 60% dell’ammontare annuale del finanziamento e 2.500 euro. Quando però l’immobile si trova in un comune con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e in cui è presente una minoranza linguistica storica rappresentativa di almeno il 15% dei residenti, il codice da indicare è il 3, che riconosce un credito maggiorato, pari al minore tra il 75% del canone o del finanziamento e 3.500 euro.

Per il personale scolastico valgono criteri analoghi. In caso di locazione, si utilizza il codice 4, che consente un credito pari al minore tra il 60% del canone e 2.500 euro. Se l’immobile è stato acquistato mediante mutuo ipotecario o fondiario, il codice da indicare è il 5, con credito pari al minore tra il 60% del finanziamento annuale e 2.500 euro. Anche per questa categoria è previsto un codice dedicato ai comuni con minoranze linguistiche storiche: si tratta del codice 6, che riconosce un credito pari al minore tra il 75% del canone o del finanziamento annuale e 3.500 euro.

Il codice 7 deve invece essere utilizzato dalle persone fisiche che, dopo il 20 settembre 2025, hanno stipulato un finanziamento ipotecario o fondiario per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione principale situata in un Comune di Montagna. Il credito è commisurato agli interessi passivi dovuti sul mutuo, è riconosciuto per l’anno di stipula e per i quattro successivi, e spetta solo se il contribuente non ha compiuto 41 anni nell’anno di accensione del finanziamento e se l’immobile non appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Si precisa inoltre che il credito relativo al codice 7 non è cumulabile con quelli previsti dai codici da 1 a 6.

Per quanto riguarda la colonna 2, deve essere indicato l’importo annuo del canone di locazione oppure l’ammontare annuale del finanziamento; solo in presenza del codice 7 si dovrà riportare l’ammontare degli interessi passivi dovuti sul mutuo.

Infine, la colonna 3 va compilata esclusivamente nel caso in cui sia stato indicato il codice 7, riportando la data di stipula del finanziamento relativo all’acquisto o alla ristrutturazione dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

Compilazione quadro G modello 730/2026

Ai fini compilativi del Modello 730/2026, il contribuente che intende beneficiare del credito d’imposta previsto dalla legge n. 131/2025 per il personale sanitario, scolastico o per le persone fisiche che stipulano un mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione principale situata in un Comune di montagna, deve riportare i relativi dati nel rigo dedicato del Quadro G, sezione VIII, rigo G10:

credito imposta zone montane 730 2026

 

 

 

In particolare, nella colonna 1 del rigo devono essere indicati i codici che identificano la specifica agevolazione spettante: i codici da 1 a 6 si riferiscono al personale sanitario e scolastico che prende in locazione o acquista un immobile per esigenze di servizio in un Comune di Montagna o in un Comune limitrofo; il codice 7 riguarda invece le persone fisiche under 41 che hanno acceso un mutuo ipotecario o fondiario dopo il 20 settembre 2025 per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione principale situata in tali comuni.

Successivamente, nella colonna 2 dello stesso rigo deve essere indicato l’importo rilevante ai fini della determinazione del credito, ossia il canone annuo di locazione oppure l’ammontare annuale del finanziamento. Qualora in colonna 1 sia stato indicato il codice 7, l’importo da riportare consiste esclusivamente negli interessi passivi dovuti sul mutuo.

Infine, la colonna 3 del rigo del Quadro G va compilata soltanto nel caso in cui sia stato indicato il codice 7, inserendo la data di stipula del finanziamento ipotecario o fondiario contratto per l’acquisto o la ristrutturazione dell’immobile destinato ad abitazione principale.

Resta fermo che i crediti d’imposta previsti dalla normativa non sono cumulabili con le detrazioni disciplinate dagli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del TUIR, e che il credito identificato dal codice 7 non può essere fruito insieme ai crediti contraddistinti dai codici da 1 a 6.

 

 

 

Giuseppe De Biasio – Centro Studi CGN


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