Debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti: attenzione alle compensazioni

Come si possono compensare i crediti nei casi in cui il contribuente è titolare di debiti erariali iscritti ruolo e non pagati?

Nel nostro ordinamento vige la possibilità di compensare nel modello F24 alcuni debiti tributari – previdenziali con crediti di imposte maturati, ma sono stati stabiliti dei limiti atti a evitare forme di abuso.

La limitazione o il divieto alla compensazione nel modello F24 dei debiti con dei crediti erariali, si verifica nei casi in cui siano scaduti i termini per pagare regolarmente le imposte iscritte a ruolo o si siano verificate le situazioni di mancati pagamenti che hanno provocato la decadenza da rateazioni concesse.
I limiti e i divieti alla compensazione dei crediti (con i debiti) si riferisce ai soli casi di compensazione cd. orizzontale o anche esterna che si verificano nei casi in cui nel modello F24 trovano collocazione debiti e crediti diversi (per es. erariali, regionali, contributivi). Nessun problema quindi alla compensazione cd. ”verticale” che opera all’interno della stessa imposta senza necessità che essa si evidenzi in un modello F24.
Le limitazioni e le impossibilità a compensare crediti con debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti, tendono ad evitare che un contribuente possa avvantaggiarsi dell’utilizzo di crediti d’imposta in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e impagati.

I debiti iscritti a ruolo per i quali siano in corso piani di rateazione regolarmente pagati alle singole scadenze delle rate o che comunque non originano situazioni di decadenza, oppure sono oggetto di provvedimenti di sgravio totale, devono lasciare tranquilli i contribuenti perché questa tipologia di debiti è considerata come inesistente ai fini dei limiti e divieti di compensazione dei crediti di imposte.

Nel tempo si sono succedute delle disposizioni legislative che attualmente:

  1. limitano l’utilizzo in compensazione di crediti erariali nella misura dell’ammontare dei debiti erariali iscritti a ruolo, i cui pagamenti siano scaduti o decaduti da rateazione, e siano d’importo superiore a € 1.500 (e fino a € 50.000). In questi casi il limite non impedisce l’utilizzo del credito erariale posseduto perché sarà possibile compensarlo per la parte eccedente il debito erariale iscritto a ruolo e scaduto o decaduto da rateazione.
  2. vietano l’utilizzo in compensazione, per qualsiasi somma, di qualsiasi credito (non solo erariale), nei casi in cui il contribuente subisca iscrizioni a ruolo per imposte erariali ed accessori d’importo complessivo superiore a € 50.000, e i termini di pagamento siano scaduti o decaduti da rateazione. Quest’importo vige dal 1.1.2026 (in precedenza l’importo era di € 100.000).

IMPORTANTE

Il limite e il divieto alla compensazione dei crediti, non opera per i crediti da contributi INPS e/o premi INAIL, che quindi possono essere compensati liberamente anche in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo i cui pagamenti sono scaduti o decaduti da rateazione per qualunque importo.

 

 

 

 

Per saperne di più:

 

 

 

Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN