Il punto sul forfettario che possiede quote in Srl o società di persone

Il regime forfettario è, da anni, il canale agevolato preferito da professionisti e piccoli imprenditori. Ma una domanda ricorre con frequenza a fine anno (e all’avvio di nuove attività): la detenzione di quote societarie è compatibile con il forfettario? La risposta dipende dal tipo di partecipazione e da come (e quando) si verificano alcune condizioni previste dal legislatore e chiarite dall’Agenzia delle Entrate.

Il quadro normativo

La disciplina del forfettario è contenuta nell’art. 1, commi 54–89, L. 190/2014; tra le cause ostative spicca la lettera d) del comma 57, che riguarda proprio le partecipazioni societarie. La riforma del 2019 (L. 145/2018) ha riscritto la norma, e la Circolare 9/E del 10 aprile 2019 ne ha precisato i confini interpretativi. Dal 2023, inoltre, la L. 197/2022 ha innalzato la soglia di accesso/permanenza a 85.000 € e introdotto la fuoriuscita immediata sopra i 100.000 € nel corso d’anno (approfondita dalla Circolare 32/E del 5 dicembre 2023).

Società di persone (S.n.c., S.a.s., studi associati, imprese familiari)

Qui la regola è rigida: il solo possesso della partecipazione preclude l’accesso e la permanenza nel forfettario. La verifica è retrospettiva: bisogna non risultare soci al 31 dicembre dell’anno precedente. Se la quota viene ceduta o liquidata entro il 31/12, l’ostacolo è rimosso per l’anno successivo. Le società semplici non sono di per sé ostative, salvo che producano redditi di lavoro autonomo o d’impresa.

Esempio

Se al 31/12/2025 possiedi una quota in una S.a.s., non potrai applicare il forfettario nel 2026; se invece cedi la quota entro il 31/12/2025, l’accesso 2026 torna possibile (sempre che ricorrano gli altri requisiti).

Srl: quando la quota diventa “ostativa”

Per le Srl la logica è più articolata: la causa ostativa scatta solo se coesistono entrambe le condizioni:

  1. controllo (diretto o indiretto) della Srl;
  2. riconducibilità dell’attività della Srl a quella del contribuente forfettario.

Controllo: definizioni e casi pratici

Il controllo si desume dall’art. 2359 c.c. (maggioranza dei voti; influenza dominante; vincoli contrattuali). La prassi ha chiarito che anche il 50% può integrare il controllo (perché impedisce deliberazioni dell’altro socio senza accordo), e che il controllo può essere indiretto (ad es. tramite familiari o società fiduciarie).

Esempi tipici

  • 50% in Srl: controllo presunto → prima condizione soddisfatta.
  • 20% in Srl + 60% ai genitori: possibile controllo indiretto (familiari come persone interposte) → prima condizione soddisfatta.

Riconducibilità: come si valuta

La Circolare 9/E/2019 (e una serie di interpelli) hanno introdotto criteri oggettivi: la riconducibilità si considera sussistente, in particolare, quando:

  • le attività appartengono alla stessa sezione ATECO (valutazione concreta, non meramente formale), e/o
  • il contribuente fattura alla Srl controllata e la Srl deduce quel costo.
    Se manca una delle due condizioni (controllo o riconducibilità), la causa ostativa non opera.

Effetti pratici

Se controlli una Srl e le tue prestazioni verso di essa sono dedotte dalla società, l’anno successivo decadi dal forfettario; se la Srl non deduce quel costo (lo rende indeducibile in dichiarazione), la riconducibilità non si considera integrata e puoi restare nel regime (fermi gli altri requisiti).

Nota bene: la verifica Srl si fa nell’anno di applicazione del forfettario (non nell’anno precedente), proprio perché la riconducibilità dipende dai rapporti economici in corso d’anno.

Quando si applica la decadenza

Per quanto riguarda le società di persone: la causa ostativa rileva a monte; se sei socio al 31/12 dell’anno precedente, non puoi entrare/permanere nel forfettario.

Per ciò che concerne la Srl: controlli e riconducibilità si valutano nell’anno; se la causa sussiste, si esce dall’anno successivo (salvo la diversa regola generale dell’uscita immediata per superamento dei 100.000 €, che prescinde dalle partecipazioni).

Forfettario e quote ricevute per successione o donazione

La circolare 9E/2019 ha chiarito che l’acquisizione a titolo gratuito, quindi per successione o donazione, di una partecipazione in società di persone da parte di un soggetto in regime forfettario non comporta l’uscita forzata dal regime a partire dal periodo d’imposta successivo, a condizione che la causa ostativa venga rimossa entro la fine dell’anno.

Forfettario e partecipazione in società semplici

Nel caso di partecipazioni in società semplici che non producono redditi d’impresa o di lavoro autonomo, ad esempio società semplici immobiliari o agricole che operano nei soli limiti del reddito agrario, l’applicazione del regime forfettario è consentita.
Resta fermo che la causa ostativa collegata alle partecipazioni societarie opera indipendentemente sia dall’entità della quota sia dall’eventuale ruolo (attivo o meno) svolto nella società: anche una partecipazione dell’1%, se non ceduta entro il 31 dicembre dell’anno precedente, impedisce l’accesso al regime forfettario.

 

 

 

Giuseppe De Biasio – Centro Studi CGN