Indici di affidabilità contributiva (ISAC): avviati i controlli Inps

Al fine di contrastare il lavoro sommerso, a partire dal 1° gennaio 2026 sono istituiti gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC).
Così come per gli ISA sul piano fiscale, gli ISAC forniscono un parametro di raffronto a livello contributivo per i settori caratterizzati da una maggiore presenza di lavoro nero.
L’applicazione operativa di questi indici è subordinata all’emanazione di appositi Decreti ministeriali che hanno il compito di approvare i medesimi indici per i singoli settori merceologici presi a riferimento.
Con Decreto interministeriale del 27 febbraio 2026 sono stati approvati, in via sperimentale, gli ISAC per il settore del commercio all’ingrosso alimentare e per il settore delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. L’aggiornamento degli ISAC viene effettuato, di norma, ogni due anni, tenendo conto delle modifiche e degli aggiornamenti dei codici ATECO.
È prevista poi l’estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026.

Nel mese di marzo, l’Inps ha provveduto a trasmettere in via telematica ai datori di lavoro rientranti nei settori interessati, una comunicazione di “compliance, indicando le risultanze di eventuali scostamenti dai valori normali degli indicatori utilizzati nell’ambito del modello ISAC di riferimento per il settore. Nella comunicazione viene specificato:

  • l’eventuale scostamento, lieve o significativo;
  • e ove possibile, una stima del numero di giornate lavorative utili a riportare uno o più indicatori nella fascia di normalità.

N.B. La stima delle giornate ha carattere puramente indicativo e non comporta alcuna irregolarità a carico del datore di lavoro.

I datori di lavoro che rientrano nella fascia di normalità vengono segnalati dall’Inps al Ministero del Lavoro e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con conseguente esclusione dalla programmazione dell’attività di vigilanza annuale.
Gli ISAC valutano, dunque, la congruità complessiva della posizione contributiva dei datori di lavoro rispetto ad indici predeterminati di settore. Nella pratica, pertanto, viene verificato se il costo del lavoro dichiarato, il numero di dipendenti, le ore lavorate e le retribuzioni corrispondono a quanto ci si aspetta per un’impresa di quel settore e di quelle dimensioni.

Le fonti informative utilizzate ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro ai quali inviare la comunicazione di compliance a seguito dell’introduzione degli ISAC sono costituite da flussi UniEmens, dati ISA e dati UNISOMM. Di seguito gli ISAC calcolati per i due settori oggetto della prima applicazione.

ISAC Settore Commercio all’ingrosso alimentare Settore Strutture ricettive
Assenza dipendenti dichiarazione ISA – presenza dipendenti dichiarazione INPS Si Si
Assenza dipendenti dichiarazione INPS – presenza dipendenti dichiarazione ISA Si Si
Valore dei beni strumentali per addetto Si Si
Costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto Si Si
Quota di impiego di lavoro part-time Si Si
Quota di impiego di lavoro a termine Si Si
Quota di impiego di lavoro stagionale Si Si
Quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione Si Si
Quota di impiego di apprendisti Si Si
Forza lavoro dipendente (indicatore complesso) Si Si
Numero di veicoli per addetto Si No
Presenze per addetto No Si
Numero totale dei posti letto fissi per addetto No Si
Tasso medio di occupazione No Si

 

L’Inps, con Circolare del 6 marzo 2026, n. 26, ha chiarito che a seguito della ricezione della lettera di compliance, i datori di lavoro possono fornire un riscontro all’Istituto, tramite un apposito template che prevede, per ciascun ISAC con scostamento, le seguenti opzioni presenti nel menu a tendina:

  • Causa dello scostamento dell’indicatore: consente al datore di lavoro di esporre e documentare le ragioni plausibili per cui il valore dell’indicatore è fuori dalla fascia di normalità;
  • Azioni correttive in UniEmens: il datore di lavoro può comunicare le eventuali trasmissioni del flusso UniEmens spontanee effettuate a seguito della ricezione della lettera di compliance. Il datore di lavoro può trasmettere i flussi di regolarizzazione (VIG) attraverso la nuova sezione denominata “Regolarizzazione da Compliance”, presente nella sezione “Scelta Variazioni” della procedura “Compilazione online”. Per la trasmissione del flusso UniEmens è richiesto l’uso esclusivo del Tipo Regolarizzazione “RE” (“regolarizzazione da compliance – evasione”). È obbligatoria la compilazione del protocollo della lettera di compliancericevuta nell’elemento <IdentAtto> e la di notifica della stessa nell’elemento <DataAtto>. L’importo dei contributi eventualmente dovuti deve essere versato tramite modello F24, con la causale “RC01”;
  • Richiesta di chiarimenti sui dati contributivi utilizzati: tale opzione può essere utilizzata per approfondimenti relativi ai dati del flusso UniEmens utilizzati.

Una volta compilato, il template deve essere inoltrato tramite la funzione Comunicazione Bidirezionale del Cassetto previdenziale del contribuente con oggetto “ISAC”, unitamente ad eventuale ulteriore documentazione.
N.B. La compilazione del template da parte del datore di lavoro è su base volontaria e non è previsto alcun termine perentorio per la relativa trasmissione.

Il Decreto interministeriale ha poi specificato che in fase di prima applicazione gli ISAC non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che al 1° gennaio 2026 hanno cessato l’attività in via definitiva.

Riferimenti normativi e di prassi:

 

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato