Tra le novità del decreto fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale (D.L. 27 marzo 2026 n. 38) spicca la correzione in materia di iperammortamenti (ex art.1 commi 427-436 della L. 199/2025), riferita alla provenienza dei beni. In particolare, nel perimetro dell’agevolazione rientrano i beni a prescindere dal luogo di produzione, eliminando quanto precedentemente previsto in merito al requisito della territorialità della produzione.
Iperammortamenti in pillole
In sintesi:
- possono accedere all’iperammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali rispettando le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché siano in regola col corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- il beneficio consiste in una variazione in diminuzione extracontabile da effettuare nel Modello Redditi per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. In pratica, il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nelle seguenti misure:
- +180% per investimenti fino a euro 2,5 milioni;
- +100% per la quota oltre 2,5 e fino a euro 10 milioni;
- +50% per la quota oltre 10 e fino a euro 20 milioni;
- Con riferimento al perimetro oggettivo di applicazione dell’agevolazione, la maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti in:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale digestione della produzione o alla rete di fornitura (beni materiali e immateriali 4.0);
- beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (beni materiali che erano oggetto del credito d’imposta transizione 5.0)
Il limite della condizione della provenienza dei beni agevolabili
La questione nasceva perché tra le condizioni da rispettare era necessario che i beni fossero prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo. Il punto era stato oggetto di attenzione in quanto in un contesto di mercato globale dove le produzioni dei beni sono collegate tra loro, la provenienza dei beni ammissibili ai benefici fiscali rappresentava un ostacolo di non poco conto per l’accesso alle agevolazioni legate agli investimenti.
L’intervento del decreto fiscale, all’art. 7, prevede espressamente la soppressione, all’art. 1 comma 427 della L. 199/2025, delle parole “in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”.
Allo stesso tempo, per espressa previsione, la disposizione si applica agli investimenti effettuati dal 1°gennaio 2026.
In attesa del decreto attuativo
Rimosso uno degli aspetti più controversi, il decreto attuativo di competenza dei Ministeri delle Imprese e del made in Italy e dell’Economia che doveva essere emanato nei 30 giorni successivi all’entrata in vigore, dovrebbe finalmente essere pubblicato. Con tale decreto verranno definite la procedura di accesso, nonché i contenuti, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN






























