La revisione della relazione sulla gestione

La revisione legale non si esaurisce con il giudizio sul bilancio d’esercizio, ma si estende alle relazioni che lo corredano. In particolare, il revisore è tenuto a esprimere, nella seconda parte della propria relazione da depositare al Registro imprese, anche un giudizio sulla relazione sulla gestione: nello specifico, sulla sua coerenza con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge, con dichiarazione su eventuali errori significativi. L’adempimento è disciplinato dal principio SA Italia 720B e dall’art. 14 del D.Lgs. 39/2010.

Ambito di applicazione e responsabilità

La responsabilità della redazione, della completezza e della correttezza della relazione compete agli amministratori. Il revisore, invece, ha il compito di esprimere un giudizio sulla coerenza con il bilancio e sulla conformità alle norme, nonché di dichiarare l’eventuale presenza di errori significativi, sulla base della conoscenza dell’impresa acquisita nel corso della revisione. Non si tratta di un giudizio di conformità integrale né di completezza assoluta del documento.

Le procedure di revisione relative alla relazione sulla gestione

Fase di pianificazione

In sede di pianificazione il revisore deve acquisire una comprensione delle norme applicabili alla relazione sulla gestione, svolgere indagini presso la direzione in merito alle procedure interne adottate (e all’eventuale implementazione del Sistema di Controllo Interno), e concordare con la società le modalità e le tempistiche di consegna della relazione e dei relativi elementi di supporto.

Fase di final: controlli sulla coerenza

La relazione sulla gestione, ancorché la sua redazione non preveda una specifica tassonomia (come avviene per il bilancio, che risponde alla tassonomia XBRL), ha un contenuto ben preciso, che contempla informazioni finanziarie e non finanziarie.

Per assicurarsi una piena comprensione del contenuto, il revisore potrebbe avvalersi di una specifica check list, come quella che il software di revisione legale CGN ha previsto nell’ambito della fase di completamento del lavoro di revisione, per consentire al revisore di organizzare al meglio il suo lavoro, evitare di saltare passaggi logici, e inserire commenti e allegati destinati a corroborare le proprie conclusioni e dimostrare così di aver svolto una revisione nel rispetto dei principi di qualità ISQM Italia 1 e 2.

relazione gestione sezione 1

Per quanto concerne l’informativa di carattere finanziario, il revisore effettua il riscontro con il bilancio, i relativi dettagli di supporto, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti. Vediamo cosa suggerisce, a tal riguardo, la check list di CGN.

relazione gestione sezione 2

La check list si sofferma su alcuni elementi che rivestono un’importanza tale da meritare un passaggio nella relazione sulla gestione; ad esempio, la presentazione di bilanci riclassificati in ottica gestionale, con i relativi indicatori di risultato di natura finanziaria, piuttosto che i rapporti con le parti correlate o le informazioni relative ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Per quanto attiene, viceversa, l’informativa non finanziaria, è sufficiente una lettura critica d’insieme, senza procedure specifiche di verifica. L’attività viene svolta applicando il livello di significatività già definito per la revisione del bilancio. Le principali incoerenze rilevabili riguardano: divergenze numeriche tra bilancio e relazione; contraddizioni tra dati e commenti; commenti non riconciliabili con il bilancio. Vediamo anche in questo caso cosa suggerisce la check list del software di revisione legale di CGN.

relazione gestione sezione 3

Controlli di conformità e su errori significativi

Il revisore verifica che tutte le informazioni obbligatorie per legge siano presenti nella relazione, avvalendosi delle check-list contenute nell’appendice del principio (SA Italia) 720B, eventualmente con l’ausilio di una soluzione software. Per l’identificazione di errori significativi, il revisore acquisisce elementi probativi analizzando in particolare: il settore e la sua regolamentazione; i principi contabili applicati; gli obiettivi e le strategie aziendali; le performance economico-finanziarie; i verbali dei libri sociali; gli aspetti del controllo interno.

Risposte del revisore e relazione di revisione

Laddove emergano incoerenze significative, mancanze di conformità o errori significativi, il revisore ne richiede la correzione agli amministratori. In caso di rifiuto, informa i responsabili della governance (es. collegio sindacale) e, se la correzione non viene apportata, valuta le implicazioni sulla propria relazione.

Il giudizio sulla relazione sulla gestione è esposto in un paragrafo aggiuntivo della relazione del revisore, collocato dopo la sezione “Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari”. Si distinguono tre scenari:

  • giudizio senza rilievi: nessuna incoerenza significativa, mancanza di conformità o errore significativo rilevato.
  • giudizio con rilievi: incoerenze o non conformità non corrette; il paragrafo descrive le anomalie e adotta la formula “ad eccezione di quanto precedentemente descritto”.
  • impossibilità di esprimere un giudizio: in caso di giudizio negativo sul bilancio, l’inattendibilità del bilancio priva di significato utile qualsiasi valutazione sulla relazione sulla gestione.

 

 

 

Alberto Frate – Centro Studi CGN


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