Le conseguenze della Direttiva UE 2026/470 nell’evoluzione della rendicontazione di sostenibilità

La Direttiva (UE) 2026/470 interviene in modo significativo sul sistema europeo della rendicontazione di sostenibilità, ridefinendo ambito soggettivo, standard informativi e obblighi di due diligence ESG. Il provvedimento, fulcro del pacchetto Omnibus I, si inserisce nel più ampio processo di razionalizzazione della normativa ESG, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi senza compromettere l’affidabilità e la comparabilità delle informazioni non finanziarie. Le modifiche introdotte incidono direttamente sulle imprese, sui gruppi e sull’attività dei revisori, richiedendo un adeguamento tempestivo dei modelli di reporting, delle procedure di controllo e dei sistemi informativi. Di seguito si analizzano i principali contenuti della riforma e le relative conseguenze operative.

1. Riduzione del perimetro dei soggetti obbligati

Una delle novità più significative riguarda l’importante ridimensionamento della platea delle imprese tenute alla rendicontazione obbligatoria. Risultano ora obbligate solo le imprese che superano contemporaneamente:

  • oltre 1.000 dipendenti medi annui;
  • oltre 450 milioni di euro di ricavi netti.

Tale impostazione vale anche per i gruppi, per i quali la società madre risulta obbligata al superamento delle soglie su base consolidata. Questa scelta comporta l’uscita dal perimetro di una vasta quota di imprese precedentemente comprese nella CSRD, incluse molte PMI quotate.

2. Principi volontari di sostenibilità e imprese protette

Per le imprese con meno di 1.000 dipendenti, la direttiva introduce i Principles of Voluntary Sustainability Reporting, fondati su EFRAG-VSME. Questi principi diventeranno il riferimento massimo delle informazioni ESG che le imprese obbligate possono richiedere alle imprese della supply chain. Ciò tutela le PMI dall’effetto “a cascata” di richieste di dati sproporzionate e comporta la necessità, per i revisori, di aggiornare le procedure contrattuali e di due diligence.

3. Revisione degli ESRS e maggiore proporzionalità

La Commissione adotterà entro il prossimo mese di settembre 2026 gli ESRS semplificati. La semplificazione avrà come linee guida:

  • la riduzione dei datapoint narrativi;
  • una migliore distinzione tra disclosure obbligatorie e volontarie;
  • l’allineamento con GRI e ISSB;
  • un’impostazione orientata alla fair presentation anziché alla mera compliance.

Questo cambiamento avrà impatti diretti sul lavoro dei revisori, soprattutto nella definizione della materialità e nella raccolta delle evidenze.

4. Due diligence ESG: campo ristretto e approccio risk-based

La direttiva modifica anche la CSDDD, restringendo l’ambito applicativo alle imprese con:

  • oltre 5.000 dipendenti;
  • 1,5 miliardi di euro di fatturato globale.

Ne consegue una significativa riduzione del numero di imprese obbligate, con una concentrazione nei settori e nei gruppi più esposti a rischi sostanziali. L’approccio è ora dichiaratamente basato sulla ragionevole disponibilità delle informazioni e sui rischi effettivi, con impatti operativi sulle verifiche svolte dai revisori.

5. Attestazione e assurance: limited assurance stabile

La direttiva conferma l’obbligo di limited assurance per la rendicontazione di sostenibilità e rinvia al 1° luglio 2027 l’adozione degli standard europei di assurance. Viene eliminato l’obbligo futuro di passare automaticamente alla reasonable assurance, riducendo costi e complessità per imprese e revisori.

6. Digitalizzazione: ESEF e supporto tecnologico

La riforma conferma l’obbligo di utilizzo dell’ESEF per la rendicontazione di sostenibilità e introduce un nuovo Capo dedicato al sostegno digitale. Ciò significa che i revisori dovranno aggiornare i propri strumenti di analisi e verificare l’integrità della marcatura elettronica anche per il reporting ESG.

7. Scadenze operative

  • 19 luglio 2026: termine per l’adozione dei principi volontari per imprese <1.000 dipendenti, basato sullo standard VSME (in ossequio alla raccomandazione UE 2025/1710);
  • 18 settembre 2026: adozione ESRS semplificati, a beneficio della wave 2 e della wave 3;
  • 19 marzo 2027: recepimento da parte degli Stati membri delle modifiche alla CSRD e alla Accounting Directive;
  • 1° luglio 2027: emanazione degli standard europei per la limited assurance e definitiva achiviazione del passaggio alla reasonable assurance;
  • 1° luglio 2028: recepimento da parte degli Stati membri delle modifiche alla CSDDD; applicazione dal 2029.

Nel complesso, la Direttiva (UE) 2026/470 conferma che la rendicontazione di sostenibilità non rappresenta più un adempimento statico, bensì un sistema in progressiva evoluzione, orientato a criteri di selettività, materialità e gestione effettiva del rischio. Il legislatore europeo sembra perseguire un punto di equilibrio tra semplificazione normativa e affidabilità informativa, ridimensionando l’estensione degli obblighi ma rafforzando la qualità del framework applicabile ai soggetti di maggior rilievo. In tale contesto, imprese e professionisti sono chiamati a un aggiornamento continuo delle competenze e degli strumenti operativi, in un’ottica di integrazione sempre più stretta tra reporting ESG, governance e revisione.

 

 

 

Alberto Frate – Centro Studi CGN


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