Il modello di dichiarazione IVA relativo all’anno 2025 deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, a partire dal 1° febbraio e fino al 30 aprile 2026. I soggetti obbligati che intendevano comunicare la liquidazione periodica (Li.Pe) del quarto trimestre direttamente in sede di dichiarazione annuale avrebbero potuto farlo presentandola entro il 28 febbraio, compilando il quadro VP. Per correggere le Li.Pe, invece, i soggetti passivi dovranno utilizzare il quadro VH.
Novità Modello IVA 2026
Tra le principali novità del Modello IVA 2026 si segnalano:
- la nuova modalità di compilazione del quadro VA15 “Società di comodo”, da barrare solo in caso di società “non operativa” (non dovrà più essere specificata la durata della qualifica di società “non operatività”);
- la nuova Sez. 4 del quadro VE38 campi 2 e 3 che devono essere compilati per indicare l’imponibile e l’imposta relativi alle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazioni merci e logistica (art. 1 comma 59-63 L. n. 207/2024);
- la nuova Sez.2 del quadro VJ30 campi 1 e 2 riservata agli acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazioni merci e logistica (art. 1 comma 59-63 L. n. 207/2024);
- l’eliminazione nel rigo VX4 del riquadro che conteneva l’attestazione delle società ed enti operativi;
- per l’IVA di gruppo, le modifiche relative alle “società di comodo” hanno variato i Quadri VS (Sez. I campo 4) e VW (rigo vW21) del prospetto IVA 26/PR.
Dichiarazione IVA omessa. Liquidazione automatica
Con l’obiettivo di accelerare la liquidazione dell’imposta e rendere più rapidi i controlli automatizzati, nell’ultima legge di bilancio è stato introdotto il nuovo articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972 dove si prevede che, in assenza di dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate può procedere con la liquidazione automatizzata dell’imposta in base ai dati in suo possesso (fatture elettroniche, corrispettivi, Lipe). Si tratta di una nuova procedura tutta da sperimentare che presenta aspetti ancora da chiarire, a cominciare dal concetto di dichiarazione omessa.
La nuova liquidazione automatizzata delle dichiarazioni omesse potrebbe trovare applicazione anche per il passato, entro i termini accertamento fino al settimo anno successivo, vale a dire dal 2018.
Aspetti critici
Mentre è pacifico che la dichiarazione non presentata oppure presentata con un ritardo di oltre 90 giorni è da considerarsi omessa, è ancora da chiarire come il perimetro dell’omissione dichiarativa possa allargarsi ricomprendendo anche il modello presentato ma privo dei quadri necessari alla corretta liquidazione dell’imposta (principalmente i quadri VE e VF). Secondo la ratio della nuova norma ex 54-bis.1, per evitare l’omissione potrebbe non bastare più presentare il frontespizio e il quadro VA, dal momento che potrebbe considerarsi omessa anche la dichiarazione in presenza di un modello privo dei dati per la liquidazione dell’imposta.
In attesa di chiarimenti ufficiali, si tratta di un’interpretazione non priva di rischi, dal momento che mentre nei casi di mancata presentazione oppure nel caso di presentazione oltre i 90 giorni l’omissione è ancorata a un dato certo, nel caso della mancata presentazione dei quadri necessari per la liquidazione la questione diventa più evanescente trattandosi di aspetti legati all’incompletezza dei contenuti della dichiarazione.
Altri dubbi operativi riguardano:
- la circostanza che la procedura provvederà a determinare l’imposta senza considerare automaticamente il credito IVA dell’anno precedente, che potrà essere riconosciuto solo in un momento successivo (in sede di contraddittorio);
- non si comprende la natura della comunicazione inviata al contribuente, ovverossia se trattasi di un atto autonomamente impugnabile o meno di fronte alla Corte di Giustizia Tributaria;
- rispetto alla detrazione dell’IVA esposta nelle fatture ricevute, la norma non chiarisce il rapporto tra la ricostruzione automatica e la detrazione dell’IVA, in ragione del fatto che la registrazione della fattura rappresenta un momento fondamentale per il riconoscimento della detrazione stessa, come da orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
La sanzione applicata per l’istituto in esame è pari al 120% dell’imposta dovuta, al netto dei versamenti già effettuati. Tuttavia, se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla comunicazione, la sanzione è ridotta a un terzo, pari al 40%. Si ritiene non applicabile la sanzione ridotta del 75% (ex art. art. 5 comma 1-bis del D. Lgs. 471/1997) per il caso in cui la dichiarazione omessa sia presentata entro i termini di accertamento e in assenza di controlli fiscali.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
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