Con il documento rilasciato l’11 giugno 2025, l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il nuovo OIC 30 esponendo la disciplina di riferimento per la redazione dei bilanci intermedi.
L’ambito di applicazione di questo principio comprende sia le imprese obbligate per legge alla redazione dei bilanci infrannuali, sia quelle che decidono volontariamente di disporre tali informazioni.
Il nuovo OIC contenente le nuove disposizioni si applica a partire dal 1° gennaio 2026, con la possibilità di adozione anticipata.
Tale norma si applica ai bilanci intermedi destinati a pubblicazione. Il principio si applica e si focalizza sui profili contabili relativi alla redazione del bilancio intermedio e nello specifico con riferimento ai criteri di rilevazione e valutazione delle poste, alla determinazione del risultato d’esercizio e alla continuità dei criteri di valutazione.
L’OIC 30 non disciplina ad esempio le situazioni che devono essere predisposte ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del Codice civile nel caso in cui vi siano perdite rilevanti del capitale sociale.
L’applicazione della nuova disposizione è prevista per i bilanci intermedi che hanno inizio dal 1° gennaio 2026 con la possibilità di applicazione anticipata per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2025.
Gli eventuali effetti che derivano dall’applicazione del principio dovranno essere rilevati retroattivamente in base a quanto predisposto dall’OIC 29.
La società che redige per la prima volta un bilancio intermedio può non presentare i dati comparativi del conto economico e del rendiconto finanziario. Tale possibilità consente infatti di semplificare la prima applicazione del principio.
La redazione dei bilanci intermedi è usuale anche nelle società non quotate e non soggette ad obblighi di informativa periodici. Pertanto, è possibile che vengano presentati dei bilanci intermedi anche per:
- Operazioni straordinarie: fusioni, scissioni o conferimento
- Modifiche della compagine sociale
- Operazioni di ristrutturazione del debito
- Informativa periodica agli organi di controllo
- Richieste degli istituti di credito in caso di operazioni di finanziamento
In questo specifico caso, pur non essendo obbligati alla pubblicazione del bilancio infrannuale, il principio contabile OIC 30 rappresenta il principale riferimento tecnico.
A tal proposito, quando la situazione contabile non è destinata a pubblicazione, alcune disposizioni del principio possono richiedere una valutazione professionale.
Tipico esempio è legato alle imposte sul reddito. L’ OIC 30 prevede che nel bilancio intermedio le poste vengano determinate stimando l’aliquota fiscale annuale effettiva, ovvero l’incidenza stimata dell’onere fiscale complessivo dell’esercizio sul risultato civilistico ante imposte, applicando poi tale aliquota al risultato di periodo.
La disposizione risulta essere in linea con quanto richiesto per i bilanci intermedi destinati alla pubblicazione, tuttavia, nella prassi professionale molte situazioni infrannuali hanno finalità diverse. Per tale ragione, nel caso in cui il bilancio non sia destinato alla pubblicazione, possono essere applicati i criteri ordinari di rilevazione delle imposte previsti per il bilancio d’esercizio senza ricorrere alla stima dell’aliquota fiscale effettiva annuale.
Ad ogni modo anche se il bilancio non risulta essere destinato a pubblicazione l’OIC 30 rimane il riferimento principale.
Zoe Chiminelli – Centro Studi CGN
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