Patente a crediti: istituite le commissioni per la riattribuzione di crediti

Nell’ambito del rafforzamento delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di ridurre gli eventi infortunistici, il Legislatore ha introdotto, a decorrere dal 1° ottobre 2024, l’obbligo di possedere la patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano nell’ambito di cantieri temporanei e mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti. In presenza di determinati requisiti, il sistema permette di accreditare maggiori punti. In caso, invece, di violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i crediti vengono decurtati.

N.B. Al fine di poter operare, l’impresa o il lavoratore autonomo deve possedere almeno 15 crediti.

La disciplina, seppur di recente introduzione, è già stata più volte modificata, da ultimo con Decreto Legge n. 159/2025, il quale ha modificato in parte le violazioni che comportano la riduzione di crediti.
Si riportano di seguito le violazioni che comportano la decurtazione di crediti

Fattispecie Decurtazione di crediti
1  Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi 5
2  Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione 3
3  Omessi formazione e addestramento 2
4  Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile 3
5  Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza 3
6  Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto 2
7  Mancanza di protezioni verso il vuoto 3
8  Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno 2
9  Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2
11 Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) 2
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 2
13 Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto 1
14 Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi 3
15 Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche 3
16 Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del D.Lgs. n. 101/2020 3
17 Omessa valutazione del rischio di annegamento 2
18 Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie 2
19 Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi 3
20 Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al DPR n. 177/2011 1
21 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 73/2002, per ciascun lavoratore 5
24 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 73/2002, in aggiunta, per ciascun lavoratore, alla condotta di cui al numero 21 1
25 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni 5
26 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro 8
27 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro 15
28 Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro 20
29 Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro 10

 

Con Decreto Direttoriale del 6 marzo 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha comunicato l’istituzione delle commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente.
Le commissioni, istituite in ambito regionale, sono composte da:

  • direttore interregionale dell’INL o dirigente dallo stesso delegato;
  • un funzionario individuato dal direttore interregionale dell’INL, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici operanti nell’ambito regionale;
  • direttore regionale dell’INAIL o dirigente dallo stesso delegato;
  • un funzionario individuato dal direttore regionale dell’INAIL, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici operanti nel medesimo ambito regionale.

Alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche un rappresentante delle ASL esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

I soggetti interessati all’integrazione dei crediti sono tenuti a trasmettere in via telematica alla segreteria della Commissione, anche attraverso apposita modulistica, un’istanza motivata di recupero crediti, allegando ogni documentazione utile (provvedimenti sanzionatori, relazione tecnica sulle misure adottate). Può essere allegata anche una proposta di Piano di recupero dei crediti nonché la richiesta di essere auditi.
La convocazione delle riunioni delle commissioni avviene di norma entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza completa.
La Commissione delibera sugli adempimenti necessari per il recupero di crediti almeno sufficiente per tornare ad operare. In sede di istruttoria la Commissione attiva un apposito confronto con l’impresa e il lavoratore autonomo interessati al recupero dei crediti.

N.B. Gli adempimenti sono proporzionali al numero di crediti che l’impresa e il lavoratore autonomo sono tenuti a recuperare affinché la patente sia nuovamente dotata di almeno 15 crediti. In ogni caso, la realizzazione degli adempimenti non può comportare un accredito maggiore di 15 crediti.

Ai fini della riattribuzione dei crediti la Commissione può richiedere:

  • l’adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno portato alla decurtazione dei crediti stessi ovvero, qualora i responsabili non siano più in forza presso l’impresa, da parte di personale cui competono le medesime funzioni;
  • l’adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si sono verificate le violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti ovvero, qualora detti lavoratori non siano più in forza presso l’impresa, da parte di lavoratori addetti alle medesime attività o ad attività comportanti rischi analoghi;
  • la realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, previa richiesta dell’impresa e del lavoratore autonomo cui competono gli adempimenti, la Commissione si riunisce nuovamente di norma entro i successivi 15 giorni lavorativi, per deliberare, entro i successivi 15 giorni, sulla effettiva realizzazione degli stessi. Ad esito della deliberazione la Commissione provvede alla riassegnazione dei crediti.
Il recupero dei crediti può avvenire anche in modo frazionato, in relazione al completamento parziale delle misure previste dalla Commissione.

 

 

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato