Rapporto biennale situazione del personale: scadenza al 30 aprile 2026

La redazione e l’invio del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2024-2025 devono avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2026.

La compilazione è obbligatoria per le aziende, sia pubbliche che private, che al termine del secondo biennio di riferimento (31/12/2025) occupano più di 50 dipendenti.

Nell’ipotesi di aziende con più sedi, dipendenze ed unità produttive il computo del personale dev’essere effettuato complessivamente, tenendo conto di tutti gli occupati nelle diverse sedi e il rapporto biennale da redigere è unico.

Le imprese con meno di 50 dipendenti, pur non essendo obbligate all’invio del Rapporto, possono comunque procedere, su base volontaria, alla trasmissione dei dati.

Il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile dev’essere redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on-line dell’apposito modello reso disponibile dal 1° marzo 2026 sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (accesso tramite SPID, CIE o CNS).

L’applicativo del Ministero permetterà di utilizzare i dati già inseriti nella rilevazione riferita al precedente biennio, laddove trasmesso, e nel caso procedere al loro aggiornamento.

Il rapporto deve indicare:

  • il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile;
  • il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza;
  • il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell’anno;
  • le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso;
  • l’inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale;
  • l’importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore.

N.B. Tali dati non devono indicare l’identità del lavoratore e possono essere anche raggruppati per aree omogenee.

Al termine della procedura di compilazione del modello, qualora l’applicativo non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.

La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità.

Il sistema informatico attribuisce, infatti, alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli:

  • alle sedi territoriali dell’INL;
  • alla consigliera o al consigliere nazionale di parità;
  • al Ministero del lavoro;
  • al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • all’Istituto nazionale di statistica;
  • al CNEL.

N.B. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali, sempre entro il 30 aprile 2026.

Fino alla scadenza del termine di presentazione del rapporto, le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento per il precedente biennio 2022/2023, integrando successivamente la documentazione con il rapporto per il biennio 2024/2025 entro il termine del 30 aprile 2026.

In caso di mancata trasmissione del rapporto, la Direzione regionale del lavoro invita le aziende stesse a provvedere entro 60 giorni.

In caso di inottemperanza all’obbligo nei successivi 60 giorni all’invito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,46 euro a 2.582,28 euro.

Qualora, poi, l’inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

L’INL, nell’ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti biennali e in caso di rapporto mendace o incompleto applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

 

Riferimenti normativi:

 

 

Francesca Baciliero – LaborTre Studio Associato


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