In linea generale, le spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza dei corsi universitari danno diritto a una detrazione IRPEF pari al 19%, da indicare nella dichiarazione dei redditi 2026, ma la disciplina distingue tra università statali e università non statali, prevedendo per queste ultime specifici limiti massimi di spesa detraibile, differenziati in base all’area disciplinare del corso e alla collocazione geografica dell’ateneo, con il fine di sfruttare l’agevolazione nel Modello 730/2026 o nel Modello Redditi 2026, per l’anno d’imposta 2025.
Il nuovo Decreto del Mur
In attuazione della disciplina in esame, con il DM 30.12.2025 (pubblicato sulla G.U. 27.3.2026 n. 72), il Ministero dell’Università e della Ricerca ha individuato gli importi massimi detraibili dall’IRPEF lorda delle spese per la frequenza di Università non statali in relazione al periodo d’imposta 2025.
La detrazione dall’imposta lorda spetta per sé e i familiari a carico (per esempio i figli) a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità tracciabile (versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D. Lgs. 241/1997 ossia carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari).
Gli importi massimi detraibili al 19% per il periodo d’imposta 2025 sono riportati nella seguente tabella:
| Area disciplinare corsi di istruzione | Nord
(Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l’Emilia Romagna) |
Centro
(Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e il Lazio) |
Sud e Isole
(Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna)
|
| Medica | 3.600 | 2.900 | 2.650 |
| Sanitaria | 4.100 | 3.100 | 3.050 |
| Scientifico – Tecnologica | 3.700 | 2.900 | 2.600 |
| Umanistico sociale | 3.200 | 2.750 | 2.550 |
| Corsi di dottorato, di specializzazione, master universitari di 1° e 2° livello | 4.100 | 3.100 | 3.050 |
La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2025, anche se riferite a più anni accademici.
Agli importi detraibili previsti deve essere sommato l’ammontare relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
Università statali e non statali
Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso università statali sia università non statali, la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le università statali potrà essere calcolata sull’intero importo mentre quelle sostenute presso università non statali saranno ricondotte nei limiti previsti dal decreto del MUR con le modalità sopra descritte
Università estere e telematiche
Per completare l’argomento è utile tener presente quanto segue:
- Università all’estero, per le spese di frequenza occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale;
- Università telematiche, le spese per i corsi di laurea possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla Regione in cui ha sede legale l’università. Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quella in cui l’università ha la sede legale, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso.
Nel caso in cui lo studente sostenga nel medesimo anno d’imposta spese sia per la frequenza di corsi di laurea presso università private, sia per la frequenza di corsi post-laurea presso università private, occorre fare riferimento al limite di spesa più elevato previsto in base all’area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale, rispettivamente, è presente il corso di studio universitario e quello post-universitario.
Documenti da conservare
La legge di bilancio per il 2025 (ex L. n. 207/2024) ha introdotto dal 1° gennaio 2025, nuove limitazioni alla detrazione delle spese sostenute dai soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro (ex art. 16-ter del TUIR) che prevede una riduzione della detrazione in funzione del reddito e della composizione del nucleo familiare.
Per le spese di istruzione sostenute per le università statali e non statali è necessario conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2025, tenendo presente che per le università non statali la detrazione è calcolata su un importo non superiore a quello definito dal decreto del MUR.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
Vuoi approfondire il Modello 730 e le tematiche fiscali che girano attorno all’Assistenza Fiscale CAF? Unoformat ha il corso che fa per te:































