Le ritenute d’acconto non utilizzate prima della trasformazione in STP possono essere recuperate dalla società?
Sì, a determinate condizioni. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le ritenute maturate nei periodi precedenti alla trasformazione di un’associazione professionale in una STP, possono essere riattribuite alla STP, purché siano rispettati i requisiti di continuità e neutralità fiscale previsti dalla normativa.
Con la risposta a interpello n. 85 del 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene su un tema operativo di grande interesse per gli studi professionali coinvolti in processi di riorganizzazione: la gestione delle ritenute d’acconto maturate prima della trasformazione in Società tra professionisti.
Il caso analizzato riguarda un’associazione professionale che esercitava l’attività di consulenza del lavoro e che, a partire dal 1° gennaio 2026, è stata trasformata in una STP a responsabilità limitata.
Prima della trasformazione, il reddito prodotto era qualificato come reddito di lavoro autonomo e imputato per trasparenza ai singoli associati, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del TUIR. Allo stesso modo, anche le ritenute d’acconto del 20%, applicate ai compensi ai sensi dell’articolo 25 del DPR 600/1973, venivano attribuite pro-quota ai soci.
Nel sistema previgente, qualora le ritenute non fossero state interamente utilizzate dai singoli associati in sede di dichiarazione, queste potevano essere riattribuite all’associazione per un successivo utilizzo. Il dubbio interpretativo nasce proprio in seguito alla trasformazione, dal momento che il reddito prodotto assume invece natura di reddito d’impresa: è possibile trasferire alla nuova STP le ritenute maturate e non utilizzate nei periodi precedenti?
La risposta dell’Amministrazione finanziaria si fonda sul nuovo quadro normativo introdotto dal D.Lgs. n. 192 del 2024, che ha inserito nell’articolo 177-bis del TUIR specifiche disposizioni in materia di operazioni di riorganizzazione degli studi professionali. In particolare, viene riconosciuto il regime di neutralità fiscale anche alle trasformazioni da associazioni professionali a STP.
Tale neutralità, tuttavia, non opera automaticamente, ma richiede il rispetto di una condizione essenziale: la continuità fiscale tra il soggetto originario e quello risultante dalla trasformazione. In concreto, la nuova società deve subentrare in tutte le posizioni attive e passive dell’associazione, dando evidenza di tale continuità attraverso un apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, nel quale devono essere allineati i valori contabili e quelli fiscalmente riconosciuti.
A supporto di questa interpretazione, l’Agenzia richiama anche quanto già chiarito con la circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009, nella quale è stato riconosciuto che i soci possono esprimere il proprio consenso affinché le ritenute non utilizzate vengano trasferite all’associazione (o alla società) e da questa utilizzate in compensazione.
Un ulteriore elemento di rafforzamento deriva dal principio civilistico contenuto nell’articolo 2498 del Codice Civile. Tale norma stabilisce che il soggetto risultante dalla trasformazione prosegue in tutti i rapporti giuridici dell’ente originario, mantenendo diritti e obblighi. Applicando questo principio al caso in esame, si giustifica la possibilità di trasferire alla STP anche le ritenute maturate in capo all’associazione prima della trasformazione.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate conferma che le ritenute d’acconto non utilizzate dai soci nei periodi precedenti possono essere attribuite alla STP, a condizione che vi sia il consenso degli interessati e che l’operazione di trasformazione rispetti i requisiti di neutralità fiscale e continuità. Qualora tali ritenute risultino eccedenti rispetto alle imposte dovute dalla società, esse potranno essere utilizzate come credito in compensazione.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN































