Ampliato il servizio Civis: più opportunità per i contribuenti e intermediari

È possibile presentare una seconda richiesta tramite Civis per una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate? Sì, oggi è possibile. L’Agenzia delle Entrate ha introdotto una nuova funzionalità che consente a contribuenti e intermediari di inviare una seconda richiesta di assistenza per comunicazioni e avvisi telematici, chiedendo il riesame della pratica o fornendo ulteriori chiarimenti e informazioni.

Civis, il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate dedicato all’assistenza online, amplia le proprie funzionalità e introduce un’importante novità destinata a contribuenti e intermediari. È possibile ora presentare una seconda richiesta di assistenza relativa alle comunicazioni e agli avvisi telematici. L’intervento nasce anche dalle sollecitazioni provenienti dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria e si inserisce nel più ampio processo di potenziamento dei servizi digitali dell’Agenzia.
L’obiettivo è quello di trasformare Civis in un vero e proprio punto unico di riferimento per la gestione delle comunicazioni derivanti dai controlli automatizzati previsti dagli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972, oltre che per gli avvisi relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
In cosa consiste il riesame della pratica? E cosa cambia per il contribuente? La nuova funzionalità permette al contribuente, personalmente oppure tramite un intermediario delegato, di richiedere un ulteriore esame della pratica qualora ritenga non corretto l’esito della prima lavorazione o desideri integrare la richiesta con chiarimenti e informazioni non forniti in precedenza.
Si tratta di una possibilità che favorisce un confronto più completo con l’ufficio competente e consente una rivalutazione della posizione anche nei casi in cui la prima risposta sia stata solo parzialmente favorevole.

La seconda richiesta può essere inoltrata esclusivamente dopo la conclusione della precedente, indipendentemente dalla motivazione con cui quest’ultima è stata chiusa. Inoltre, non è necessario che l’istanza venga trasmessa dallo stesso soggetto che aveva presentato la prima domanda. Restano comunque ferme le verifiche preliminari sullo stato della posizione e continuano ad applicarsi le ordinarie regole previste per l’accesso al servizio Civis.
La gestione della nuova istanza viene automaticamente assegnata allo stesso ufficio che aveva definito la pratica originaria e l’intero iter può essere monitorato tramite il “Profilo utente”.
Cosa può fare adesso il contribuente? Il contribuente può illustrare direttamente nella richiesta gli elementi che ritiene non adeguatamente valutati oppure non considerati nel precedente esame. Non è invece necessario allegare documentazione già presente negli archivi dell’Agenzia delle Entrate, come ad esempio modelli F24 o dichiarazioni fiscali già trasmesse.

Il servizio Civis opera sulla base delle informazioni già disponibili nell’Anagrafe tributaria e dei dati contenuti nelle dichiarazioni inviate, motivo per cui, nella maggior parte dei casi, non è richiesto alcun invio documentale. Rimane comunque possibile allegare documenti elettronici, fino a un massimo di dieci file, ciascuno di dimensione non superiore a 20 MB.
Esiste per il contribuente la possibilità di monitorare lo stato di avanzamento e l’esito della pratica? Sì, attraverso il canale Civis il contribuente può verificare in ogni momento lo stato di avanzamento delle pratiche, consultare gli esiti delle richieste presentate e accedere anche alle istanze trasmesse da eventuali intermediari delegati. Il sistema rende inoltre visibile l’ufficio che ha preso in carico la pratica e ne ha curato la lavorazione.

Contestualmente all’introduzione della nuova funzione, l’Agenzia ha anche aggiornato alcune causali di chiusura delle pratiche, con l’intento di rendere le motivazioni più comprensibili e maggiormente aderenti ai casi concreti.

 

 

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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