Con l’Informativa n.57 del 26.3.2026 il CNDCEC ha reso nota la modulistica che si potrebbe adottare negli studi degli Iscritti per adempiere agli obblighi di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
L’Informativa del CNDCEC n.57 del 26.03.2026 contiene sia la modulistica che le relative indicazioni operative per la compilazione; le sigle che contraddistinguono i singoli moduli non cambiano rispetto alle attuali (da AV.0 a AV.7).
La pubblicazione della rinnovata modulistica di studio per gli adempimenti in tema di antiriciclaggio degli iscritti agli ODCEC, ha finalità operative e di orientamento a supporto degli obblighi dettati dal D.Lgs. n. 231/2007, e dalle Regole Tecniche emanate dal CNDCEC a gennaio 2025.
L’approccio basato sul rischio
Come ribadito dal CNDCEC, la normativa antiriciclaggio è basata sul c.d. approccio basato sul rischio sia per quanto riguarda l’aspetto della vulnerabilità del proprio studio per l’esposizione al rischio di riciclaggio, sia per le valutazioni da eseguire sulla clientela, associata alle prestazioni professionali richieste.
Il c.d. “approccio basato sul rischio” non può essere racchiuso in schemi e aspetti predefiniti, in quanto richiede un processo valutativo affidato al professionista, che il CNDCEC favorisce con la pubblicazione della modulistica e relative indicazioni operative del 26.03.2026.
I gradi di rischio
La valutazione dei rischi, misurati nell’autovalutazione di studio, nella scheda di rischio del cliente nonché nelle prestazioni professionali di cui alle Tabelle n. 1 e 2 della Regola Tecnica n.1 del CNDCEC, si articola sui seguenti quattro livelli:
| VALORE | GRADO DI RISCHIO |
| 1 | NON SIGNIFICATIVO |
| 2 | POCO SIGNIFICATIVO |
| 3 | ABBASTANZA SIGNIFICATIVO |
| 4 | MOLTO SIGNIFICATIVO |
L’adeguata verifica della clientela
Il cuore degli adempimenti antiriciclaggio di studio consiste nell’esecuzione dell’adeguata verifica della clientela per il cui svolgimento, il commercialista e l’esperto contabile potranno usufruire principalmente dei seguenti moduli allegati all’Informativa del CNDCEC n.57 del 26.3.2026:
- 1 – DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA
- 4 – DICHIARAZIONE DEL CLIENTE ex ART.22 c.1 D.LGS. n.231/2007
Tempistica del controllo costante nel tempo
Dopo aver raccolto tutta la documentazione acquisita nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela, l’Iscritto all’ODCEC potrà formare il fascicolo, per rivederlo alle scadenze sotto indicate:
| PERIODICITÀ DEL CONTROLLO COSTANTE NEL TEMPO DETERMINATO A SEGUITO
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO |
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| GRADO DI RISCHIO EFFETTIVO RILEVATO | MISURE DA ADOTTARE | PERIODICITÀ CONTROLLO COSTANTE | |
| NON SIGNIFICATIVO | SEMPLIFICATE | ALMENO OGNI 36 MESI | |
| POCO SIGNIFICATIVO | SEMPLIFICATE | ALMENO OGNI 36 MESI | |
| ABBASTANZA SIGNIFICATIVA | ORDINARIE | ALMENO OGNI 24 MESI | |
| MOLTO SIGNIFICATIVA | RAFFORZATE | ALMENO OGNI 6-12 MESI | |
L’adozione della modulistica proposta dal CNDCEC non è vincolante ma certamente fortemente consigliata per la valenza da attribuire all’uniformità dell’uso da parte di tutti gli Iscritti
Giuseppina Spanò – Centro studi CGN
































