Approvazione bilancio, distribuzione utile: il modello RAP

In sede di approvazione del bilancio di una società di capitali, l’assemblea dei soci/azionisti destina il risultato di esercizio considerando anche la possibilità di distribuire l’utile. L’art. 2433 del Codice civile, rubricato “Distribuzione degli utili ai soci”, disciplina gli aspetti essenziali da considerare in tale occasione. Allo stesso tempo, il verbale di approvazione del bilancio deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate corrispondendo in autoliquidazione l’imposta di registro e bolli.

La delibera di approvazione del bilancio

Il bilancio d’esercizio corredato della delibera di distribuzione di utili contestualmente all’approvazione del bilancio d’esercizio e delle eventuali altre relazioni è soggetto all’obbligo di deposito, a cura degli amministratori, presso il Registro delle Imprese nel termine ultimo di 30 giorni decorrenti dalla data del verbale.

Il verbale di assemblea contenente la distribuzione di utili deve essere necessariamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate prima della sua presentazione al Registro delle Imprese.

La scadenza per la registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso è di 30 giorni dalla data dell’atto scontando l’imposta di registro nella misura fissa nonché l’imposta di bollo.

Si evidenzia che l’obbligo di registrazione sussiste anche nel caso in cui siano distribuite solo riserve di capitale.

Registrazione del verbale

L’Agenzia delle Entrate (provvedimento prot. 114787/2025) ha approvato il modulo aggiuntivo al modello RAP riguardante la richiesta di registrazione del verbale della delibera assembleare relativa alla distribuzione di utili societari.

Il modello di Registrazione Atti privati (RAP):

  • può essere presentato in via telematica da colui che sottoscrive la richiesta, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato, mediante l’apposita funzione resa disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • alla richiesta di registrazione è necessario allegare l’atto comprensivo dei suoi allegati e la copia del documento d’identità (in corso di validità) del richiedente, creando con essi un unico file nei formati ammessi TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b);
  • Il file così realizzato conterrà, quindi:
    • la copia dell’atto da registrare sottoscritto dalle parti;
    • gli eventuali documenti allegati all’atto;
    • la carta d’identità in corso di validità delle parti che lo hanno sottoscritto.

La registrazione del verbale è obbligatoria e comporta il pagamento dei seguenti importi:

  • € 200 per l’imposta di registro;
  • € 16 per imposta di bollo per ciascuna copia del verbale.

In sede di compilazione del modello RAP si richiede necessariamente l’indicazione del codice IBAN del conto corrente (del richiedente la registrazione o dell’intermediario) sul quale saranno addebitate le somme dovute, acceso presso una delle banche convenzionate o presso Poste Italiane Spa.

RAP: modalità di compilazione

La sezione dei “Dati generali” del modello Rap deve essere compilata indicando, tra i dati essenziali, il codice “3” nel campo “Tipologia atto”, la data di approvazione del verbale di distribuzione nonché i dati della società che distribuisce gli utili nella Sezione “Richiedente”.

Nella sezione “Verbale distribuzione utili” del Modello Rap va indicato:

  • il “Totale utile conseguito/Riserva accantonata”, vale a dire l’importo dell’utile d’esercizio realizzato dalla società che approva il bilancio;
  • l’“Importo utili/riserve distribuiti ai soci”, ossia l’importo dell’utile d’esercizio destinato alla distribuzione ai soci.

approvazione bilancio utile

La sezione “Quadro soci” accoglie le generalità dei soci a cui viene distribuito l’utile distinguendo i seguenti casi:

  • la compilazione è obbligatoria quando i soci sono menzionati nel verbale;
  • non deve essere compilata se i soci non sono menzionati o se la compagine societaria è composta da più di 20 soci.

In caso di obbligo di compilazione occorre completare il quadro indicando:

  • Quota di partecipazione”, corrispondente alla quota di partecipazione del singolo socio al capitale sociale;
  • Importo utili/riserve percepiti”, pari alla quota parte di utile percepito dal singolo socio, in ragione della propria quota di partecipazione.

In caso di tardività della registrazione è proposto anche un calcolo relativo alle eventuali sanzioni (registro e/o bollo) che l’utente può accettare o modificare prima dell’invio del modello. L’esito dell’addebito, comunicato dalla banca o da Poste Italiane Spa, viene reso noto attraverso una specifica ricevuta disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia, nell’apposita sezione “Ricevute”.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN