A seguito della novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 in merito all’assunzione per sostituzione di assenza per congedo di maternità, paternità o altri tipi di congedi legati alla genitorialità, l’Inps ha chiarito che anche l’applicazione dell’incentivo di cui possono godere le aziende con meno di 20 dipendenti può estendersi sino all’anno di vita del figlio.
La novella della Legge n. 199/2025 ha previsto espressamente che il contratto di lavoro stipulato per la sostituzione di lavoratici e lavoratori assenti per congedi legati alla genitorialità può essere prorogato anche dopo il rientro della persona sostituita, al fine di consentire un periodo di affiancamento con il lavoratore sostituito, entro il limite massimo del compimento del primo anno di vita del figlio.
Si ricorda, inoltre, che è confermata la possibilità di anticipare l’assunzione del sostituto fino ad un mese prima dell’inizio dell’assenza per consentire l’affiancamento iniziale, salvo diverse disposizioni del contratto collettivo che possono prevedere un periodo più ampio.
In riferimento all’assunzione a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici o lavoratori assenti per i congedi di cui sopra, il Legislatore ha previsto per determinate aziende la possibilità di fruire di un’agevolazione. Destinatari del beneficio, pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore, sono i datori di lavoro, appartenenti a qualsiasi settore, aventi forza occupazionale inferiore a 20.
N.B. Il requisito occupazionale deve essere osservato dal datore di lavoro al momento dell’assunzione in sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo.
Il datore di lavoro che intenda fruire dello sgravio contributivo dovrà richiedere all’Inps l’attribuzione del codice autorizzazione 9R avente il significato di “Azienda, anche di fornitura di lavoro temporaneo, avente titolo allo sgravio ex art. 4, c. 3 del D.lgs 151/2001”.
Con Messaggio del 21 aprile 2026, n. 1343 l’Inps ha chiarito che per effetto di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2026, anche per il periodo ulteriore di affiancamento, è possibile applicare lo sgravio contributivo per l’assunzione a tempo determinato del sostituto.
Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2026, laddove ricorrano i requisiti, è possibile accedere all’agevolazione – previa richiesta di proroga del codice autorizzazione 9R – per il periodo di affiancamento successivo al rientro della lavoratrice o del lavoratore ed entro il compimento del primo anno di vita del bambino.
Tabella di riepilogo
| Tema | Regola “di base” | Novità L. 199/2025 |
| Finalità | Copertura dell’assenza | Copertura e affiancamento al rientro |
| Base normativa | Art. 4 commi 1-2 D.Lgs. 151/2001 + regole TD | Art. 4, comma 2-bis D.Lgs. 151/2001 |
| Limite temporale | Legato all’assenza | Fino al 1° anno di vita del figlio |
| Strumento | Contratto a termine/somministrazione | Proroga/estensione per affiancamento |
| Numero proroghe | Limiti ordinari di 4 proroghe | Invariato |
| Durata massima | 24 mesi complessivi (regola generale) | Invariata |
| Anticipo sostituzione | Possibile prima dell’assenza (regola T.U.) | Invariato |
| Sgravio contributivo | 50% contribuzione datoriale per max periodo previsto | Sino al 1° anno di vita del figlio |
| Adozione/affidamento | Tutele equiparate | Applicazione confermata |
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato
































