Il 1° maggio 2026 sono entrate in vigore una serie di disposizioni in materia di lavoro, tra le quali spiccano quelle relative alle nuove agevolazioni applicabili dai datori di lavoro che assumono determinate categorie di soggetti. Nel presente contributo verrà analizzato il nuovo bonus donne 2026.
Beneficiari dell’esonero
Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono escluse le Pubbliche Amministrazioni.
Lavoratrici per le quali spettano gli esoneri
L’esonero contributivo spetta per le assunzioni di donne che, alternativamente, alla data dell’assunzione:
- siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 Regolamento UE n. 651/2014;
- appartengano, alternativamente, a una delle categorie di cui alle lettere da a) a g) di cui all’articolo 2 Regolamento UE n. 651/2014.
| Articolo 2 Regolamento UE n. 651/2014 – Lavoratore svantaggiato
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni; c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) aver superato i 50 anni di età; e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria forma zione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile. |
N.B. l’incentivo è riconosciuto anche con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero.
Assunzioni incentivate
L’esonero contributivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
L’incentivo spetta anche in caso di contratti di lavoro a tempo parziale, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche laddove la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Restano esclusi, invece, i contratti:
- di lavoro domestico;
- di apprendistato;
- di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulati a tempo indeterminato.
Misura e durata dell’esonero
L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
L’ammontare massimo dell’agevolazione riconoscibile è pari a 650 euro su base mensile, elevato a 800 euro mensili qualora le lavoratrici siano residenti nelle regioni della ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria).
Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia massima mensile deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (€ 650/31) o di 25,80 euro (€ 800/31) per ogni giorno di fruizione degli esoneri contributivi. Inoltre, nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, i massimali dell’agevolazione devono essere proporzionalmente ridotti.
Con riferimento alla durata dell’esonero, invece, sono previsti diversi termini a seconda della tipologia di soggetto assunto.
Per l’assunzione di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti ovvero di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” (cd. donne molto svantaggiate), la durata massima dell’esonero contributivo è pari a 24 mesi dalla data di assunzione.
Invece, la durata massima dell’agevolazione è pari a 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, per l’assunzione di donne appartenenti alla categoria di cui alle lettere da a) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” (cd. donne svantaggiate).
Requisiti necessari per l’accesso all’agevolazione
La fruizione dell’esonero è subordinata:
- al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015;
- alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (possesso del DURC);
- all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge;
- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
N.B. è comunque fatto salvo il diritto al beneficio contributivo in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di sopra, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge.
L’Inps con Circolare n. 57/2026 ha chiarito che, nelle more dell’adozione del decreto attuativo circa le modalità operative del SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), la pubblicazione della posizione disponibile sul SIISL non ha carattere obbligatorio. L’onere di pubblicazione della disponibilità diventerà obbligatorio ai fini della richiesta dei benefici contributivi quando il relativo decreto attuativo verrà pubblicato.
Inoltre, la fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto di ulteriori condizioni stabilite dal Decreto Primo Maggio:
- i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella stessa unità produttiva;
- i datori di lavoro non devono procedere, nei 6 mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta con l’esonero o di altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva della prima. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito;
- l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti (computo ULA);
- è necessaria l’applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro, ai sensi dall’articolo 7, comma 5 D.L. n. 62/2026 (salario giusto).
Istanza di fruizione dell’esonero
Il datore di lavoro che intende fruire dell’esonero deve inoltrare all’Inps apposita domanda di ammissione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026”.
La domanda di riconoscimento delle misure può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati.
N.B. Attualmente il modulo non è ancora disponibile. Si attendono dunque le indicazioni Inps.
Francesco Geria – Labortre Studio Associato

































