Concordato preventivo biennale (CPB) al secondo giro per i contribuenti che hanno già aderito in sede di prima applicazione per il biennio 2024 – 2025 e intendono rinnovarlo anche per il prossimo biennio 2026 – 2027. L’accettazione della proposta di concordato è aperta anche per i contribuenti che intendono aderire per la prima volta.
Il Quadro P: Concordato Preventivo Biennale
L’adesione al CPB si concretizza compilando il quadro P del modello Redditi/2026 con relativa trasmissione all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2026, in attesa della proroga al 31 ottobre già annunciata e prevista in occasione della conversione in legge del D.L. 38/2026.
Per la seconda campagna di adesione al CPB 2026-2027:
- Sia per i soggetti che applicano gli ISA per il 2025 che intendono aderire per la prima volta,
- che per i soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025 e intendono proseguire con l’istituto concordatario,
va evidenziato che la proposta del fisco tiene conto esclusivamente dei componenti effettivi depurato delle rettifiche previste e per chi prosegue non ha alcuna rilevanza il reddito concordato nel biennio precedente.
Il Quadro P del modello CPB 2026-2027 mantiene la struttura degli anni precedenti e si articola nelle seguenti comparti:
- righi P01-P03 dedicati alle condizioni di accesso (dati inseriti dal contribuente);
- righi P04-P05 relativi ai dati contabili (dati inseriti dal contribuente);
- righi da P06 a P10 con la proposta CPB e l’accettazione (dati elaborati dal software, salva la firma al rigo P10).
Nei campi richiamati vanno indicati il rispetto delle condizioni previste per l’adesione al concordato (regolarità debiti tributari, assenza di cause di esclusione, eventuale presenza di eventi straordinari ai fini della riduzione della proposta).
Successivamente vengono indicati:
- il reddito 2025 rilevante ai fini del CPB, determinato secondo le regole ordinarie senza considerare le componenti straordinarie (plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, perdite su crediti e altri componenti);
- il VAP IRAP 2025 determinato al netto delle componenti straordinarie e delle previste deduzioni.
Anche se trattasi di un tema di politica tributaria, al momento, con specifico riferimento agli investimenti del biennio 1.1.2026 – 30.9.2028, non è ancora possibile considerare il c.d. “iper ammortamento” tra le componenti straordinarie non rilevanti ai fini della determinazione del reddito concordato.
L’invio del modello può avvenire, in alternativa:
- in forma autonoma tramite il solo frontespizio del mod. REDDITI 2026, valorizzando la casella “Comunicazione CPB” nella sezione “Tipo di dichiarazione”;
- in forma congiunta al mod. ISA nell’ambito del mod. REDDITI 2026 anticipandone (salvo proroghe) la trasmissione.
Il frontespizio del modello redditi
Sul frontespizio del modello sarà necessario barrare:

- Codice 1 — Adesione: valorizzato sul frontespizio per la comunicazione autonoma di adesione alla proposta;
- Codice 2 — Revoca: revoca autonoma via frontespizio; nel mod. CPB vanno compilati solo codice ISA, codice attività e tipologia di reddito;
- Codice 3 — Revoca con flusso dichiarativo (novità 2026): consente di revocare tutte le precedenti adesioni e, se del caso, inviare contestualmente una nuova adesione congiuntamente al mod. REDDITI 2026.
Rapporto tra Quadro P e modello redditi
I soggetti che hanno aderito al CPB 2025-2026 determineranno le imposte in ragione del reddito concordato.
È utile richiamare alcune nozioni fondamentali:
- il Reddito concordato (CP1 col. 1) corrisponde al reddito proposto ai righi P06/P07 dell’anno precedente;
- il Reddito ante CPB rettificato (CP1 col. 2) è il reddito dell’anno precedente il biennio, depurato delle componenti ex art. 16 del Decreto CPB;
- l’Imponibile flat-tax (CP1 col. 3) è la differenza positiva tra i due precedenti, assoggettabile in opzione a tassazione sostitutiva al 10%, 12% o 15% in funzione del punteggio ISA (dal biennio2025-2026 fino a 85.000 euro di eccedenza oltre tale soglia, aliquota ordinaria 24% IRES o 43%IRPEF);
- il Reddito concordato rettificato (CP7 col. 5) è il reddito proposto al netto della quota flat-tax rettificato delle variazioni ex art. 16, ed è l’importo che confluisce nel rigo RF63 in luogo del reddito effettivo.
Decadenza dal CPB
Oltre alle cause di cessazione di cui agli artt. 19 e 21 del Decreto CPB, l’art. 22 individua specifiche cause di decadenza legate alla fedeltà dichiarativa e al corretto adempimento:
- accertamento di attività non dichiarate o passività inesistenti per importi superiori al 30% dei ricavi dichiarati;
- reati tributari ex D.Lgs. n. 74/2000;
- comunicazione inesatta di dati ISA con scostamento superiore al 30%;
- omessa dichiarazione;
- mancata o infedele memorizzazione dei corrispettivi in almeno tre giorni diversi;
- omesso versamento di somme dovute a seguito del controllo ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973, non sanato entro 60 giorni dall’avviso bonario.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN


































