I datori di lavoro privati potranno godere di una nuova agevolazione per l’assunzione di giovani under 35. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 62/2026, meglio conosciuto come Decreto Primo Maggio, dal 1° maggio 2026 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di incentivi all’assunzione.
Beneficiari dell’esonero
Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono, invece, escluse le Pubbliche Amministrazioni.
Lavoratori da assumere
L’esonero spetta per l’assunzione di soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto 35 anni di età, e alternativamente:
- sono molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- sono molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del Regolamento UE n. 651/2014;
- sono svantaggiati in quanto appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del Regolamento UE n. 651/2014.
| Articolo 2 Regolamento UE n. 651/2014 – Lavoratore svantaggiato
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni; c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) aver superato i 50 anni di età; e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria forma zione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile. |
N.B. L’incentivo spetta anche con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero.
Assunzioni incentivate
L’agevolazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
L’incentivo spetta anche in caso di contratti di lavoro a tempo parziale, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche laddove la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Restano esclusi, invece, i contratti:
- di lavoro domestico;
- di apprendistato;
- di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulati a tempo indeterminato.
Durata e misura dell’esonero
L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
- Per l’assunzione di soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e per quelli privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato”, l’incentivo è riconoscibile per un ammontare massimo pari a 500 euro su base mensile e per una durata massima di 24 mesi dalla data di assunzione.
- Per l’assunzione di soggetti appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato”, l’esonero è applicabile per un ammontare massimo riconoscibile pari a 500 euro su base mensile e per una durata massima di 12 mesi dalla data di assunzione.
N.B. Se l’assunzione viene effettuata in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria (Zona ZES), l’esonero contributivo è riconoscibile nel limite massimo di importo pari a 650 euro.
Con riferimento alla misura dell’esonero, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia massima mensile, pari a 500 o 650 euro, deve essere riproporzionata assumendo a riferimento a misura di 16,12 euro (€ 500/31) o di 20,96 euro (€ 650/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, i massimali dell’agevolazione devono essere proporzionalmente ridotti.
Requisiti necessari per l’accesso all’agevolazione
La fruizione dell’esonero è subordinata:
- al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015;
- alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (possesso del DURC);
- all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge;
- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
N.B. È comunque fatto salvo il diritto al beneficio contributivo in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di sopra, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge.
Attenzione: l’Inps con Circolare n. 55/2026 ha chiarito che, nelle more dell’adozione del decreto attuativo circa le modalità operative del SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), la pubblicazione della posizione disponibile sul SIISL non ha carattere obbligatorio. L’onere di pubblicazione della disponibilità diventerà obbligatorio ai fini della richiesta dei benefici contributivi quando il relativo decreto attuativo verrà pubblicato.
Inoltre, il Decreto Primo Maggio prevede ulteriori requisiti ai fini della legittima fruizione dell’agevolazione. In particolare:
- il lavoratore, alla data dell’assunzione agevolata, non deve avere compiuto 35 anni di età (dovendosi intendere 34 anni e 364 giorni);
- i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella stessa unità produttiva;
- i datori di lavoro non devono procedere, nei 6 mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito;
- l’assunzione dei soggetti svantaggiati o molto svantaggiati deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti (computo ULA);
- è necessaria l’applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro, ai sensi dall’articolo 7, comma 5 D.L. n. 62/2026 (salario giusto).
Istanza di fruizione dell’esonero
Il datore di lavoro richiedente l’esonero deve inoltrare all’Inps la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026”.
La domanda di riconoscimento delle misure può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati.
N.B. Attualmente il modulo non è ancora disponibile. Si attendono dunque le indicazioni Inps.
Francesca Baciliero – LaborTre Studio Associato

































