Iperammortamento 2026: in arrivo il decreto attuativo

È in corso di pubblicazione l’atteso decreto attuativo che disciplina l’accesso all’iperammortamento per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. L’iperammortamento 2026 è un incentivo fiscale che si traduce in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni materiali e immateriali 4.0 (Allegati IV e V) e degli impianti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili. L’incremento varia da un’aliquota del 180% fino al 50% in base allo scaglione di investimento.

Per via delle preoccupazioni della Ragioneria dello Stato di tenere sotto controllo l’evoluzione della spesa pubblica saranno ben 5 le comunicazioni che dovranno essere effettuate.

Comunicazione preventiva

Si parte con la comunicazione preventiva che va compilata una per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono i progetti dove si riportano l’ammontare degli investimenti in beni strumentali con la data prevista di interconnessione, la tipologia e l’ammontare di quelli per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile con data prevista di entrata in funzione, e i dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

Comunicazione di conferma

Per ogni comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica di verifica positiva effettuata dal Gse, l’impresa è tenuta poi a inviare la comunicazione di conferma dell’investimento, con l’indicazione della data e dell’importo relativi all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, unitamente ai dati identificativi delle fatture.

Comunicazione periodica

La comunicazione rappresenta una novità che dovrà essere presentata entro il 20 gennaio di ciascun anno fino al termine di fruizione dell’agevolazione con le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo di beneficio.

Comunicazione integrativa

Entro il 30 giugno successivo si dovrà inviare una comunicazione integrativa della precedente in cui viene definito il piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.

Comunicazione di completamento

ll completamento degli investimenti si avrà con la consegna nonché con avvenuta l’interconnessione dei beni. Entro il 15 novembre 2028, l’impresa deve inviare una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma con la data di completamento per ciascun bene.

La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al Gse la comunicazione di completamento degli investimenti, sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta. La fruizione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal Gse, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.

Documentazione per gli accertamenti

Tra gli oneri documentali da produrre e conservare spiccano:

  • la perizia tecnica asseverata che si rende necessaria anche per gli investimenti fino a 300mila euro (non è sufficiente un’autodichiarazione);
  • e la certificazione contabile rilasciata da un revisore legale dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza con la documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Spetterà al Gse (Gestore dei servizi energetici) effettuare le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati tenendo presente che l’impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile la documentazione necessaria alle verifiche (comprese quelle dell’Agenzia delle Entrate).

 

Il decreto conferma infine il superamento generalizzato della clausola “made in Europe”, ma con una rilevante eccezione per i moduli fotovoltaici destinati all’autoproduzione di energia. Allo stesso tempo, si conferma che per accedere all’iperammortamento non sarà necessario sottoscrivere una polizza catastrofale.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN