Modello 730/2026, spese sanitarie e Sistema Tessera Sanitaria: quali spese non passano

Per documentare le spese sanitarie nella compilazione del modello 730/2026 è stata introdotta una semplificazione non di poco conto, vale a dire è sufficiente presentare al CAF/professionista abilitato il prospetto scaricabile dal sito del Sistema della tessera sanitaria (Ts), senza necessità di produrre fatture, scontrini e pagamenti tracciati.

L’estratto dal Sistema Tessera Sanitaria vale come ricevuta

A voler dettagliare le modalità operative, per beneficiare della detrazione del 19% sulle spese sanitarie con franchigia di 129,11 euro, il controllo con il dato presente nel precompilato potrà avvenire:

  • sulla base della documentazione esibita dal contribuente (scontrini, ricevute, fatture, tracciamento dei pagamenti e documentazione inerente);
  • o in alternativa, sulla base del tabulato scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria (STS) unitamente ad una autocertificazione che attesti che l’importo sia conforme a quello effettivamente risultante.

In caso di difformità tra i documenti in possesso e i dati risultanti dal Sistema Tessera Sanitaria, il contribuente dovrà esibire e conservare i soli documenti relativi alle spese sanitarie che non risultano indicati nella precompilata o il cui importo risulta modificato.

Difformità STS e documenti di spesa

In caso di difformità, l’attenzione va posta sui dati che mancano nella precompilata e sugli aspetti che riguardano i requisiti per fruire della detrazione.

I casi più diffusi, oltre all’errore materiale da parte di chi trasmette, possono riguardare:

  1. Spese sanitarie per figli a carico. È il caso che si verifica quando la fattura è intestata ad un solo genitore e la spesa viene evidenziata nella precompilata dell’intestatario. Per modificare la ripartizione sarà necessario esibire la documentazione al Caf/professionista incaricato per inserire la spesa in capo all’altro genitore.
  2. Acquisto di prodotti presso esercizi commerciali. Si tratta di casi diffusi soprattutto per quanto concerne i dispositivi medici (ad esempio cerotti, termometri, profilattici e garze) che possono essere acquistati in esercizi non tenuti alla trasmissione (ad esempio supermercati e siti web). In tal caso va prodotta la documentazione: scontrino parlante o fattura; prova della marcatura CE e scheda tecnica laddove necessario.
  3. Acquisto di prodotti presso esercizi commerciali. Per i medicinali senza ricetta o occhiali comprati nei corner degli ipermercati e i farmaci antiparassitari acquistati nei pet-store basta il documento di spesa (scontrino parlante o fattura). Non occorre provare il pagamento tracciato.
  4. Spese intestate sostenute in favore di un familiare disabile. Sono detraibili (compresa l’eventuale retta di ricovero in struttura) da chi le ha effettivamente sostenute, anche se il disabile non è a carico, ma la spesa compare nella precompilata di quest’ultimo.
  5. Spese sanitarie all’estero. La spesa non transita dal STS e va esibito il documento di spesa unitamente alla prova del pagamento tracciato. Il documento va tradotto in italiano con perizia giurata, tranne nei casi in cui è in inglese, francese, tedesco e spagnolo dove è sufficiente la traduzione a cura del contribuente.
  6. Mancata indicazione del pagamento tracciato. La mancata indicazione delle modalità di pagamento, quando obbligatoria, rende necessaria la produzione dei relativi documenti.
  7. Opposizione del paziente. La spesa non è stata trasmessa in quanto il contribuente ha esercitato il diritto di opposizione. In tal caso, al contribuente la detrazione spetta a condizione che venga esibita la documentazione completa.
  8. Spese protesiche. Sussistendo l’obbligo esclusivamente per i tecnici ortopedici. In alcuni casi, vi sono strutture che non sono tenute alla trasmissione (per esempio le sanitarie o le officine ortopediche). Anche in questo caso è necessario esibire il documento di spesa e la prova del pagamento tracciato.
  9. Spese sanitarie centri ottici. L’accreditamento da parte dei centri ottici al Sistema Ts è possibile con l’esercizio dell’attività con Ateco 2025 47.74.01 (Commercio al dettaglio di occhiali e lenti). Negli altri casi, la spesa non passa dal STS e deve essere documentata (fattura, marcatura CE, scheda tecnica, modalità di pagamento).
  10. Decesso dell’obbligato alla trasmissione. In caso di decesso dell’obbligato, gli eredi non sono tenuti ad effettuare l’invio telematico.

 

Dal momento che le spese sanitarie sono detraibili solo se effettivamente rimaste a carico del contribuente, un’attenzione particolare va posta agli eventuali rimborsi:

  1. Se la spesa è stata inserita e il rimborso arriva l’anno successivo, l’importo rimborsato costituisce un reddito da tassare;
  2. Se il rimborso arriva lo stesso anno, si detrae solo la parte rimasta a carico.

L’argomento è stato oggetto di una FAQ del 17 luglio 2025 che confermando la risposta 5-04219 al question time che ha ribadito che le spese sanitarie risultanti all’interno del STS e riportati nel precompilato non dovranno essere conservati, purché sia scaricato l’elenco dal sito del sistema.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN