Per documentare le spese sanitarie nella compilazione del modello 730/2026 è stata introdotta una semplificazione non di poco conto, vale a dire è sufficiente presentare al CAF/professionista abilitato il prospetto scaricabile dal sito del Sistema della tessera sanitaria (Ts), senza necessità di produrre fatture, scontrini e pagamenti tracciati.
L’estratto dal Sistema Tessera Sanitaria vale come ricevuta
A voler dettagliare le modalità operative, per beneficiare della detrazione del 19% sulle spese sanitarie con franchigia di 129,11 euro, il controllo con il dato presente nel precompilato potrà avvenire:
- sulla base della documentazione esibita dal contribuente (scontrini, ricevute, fatture, tracciamento dei pagamenti e documentazione inerente);
- o in alternativa, sulla base del tabulato scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria (STS) unitamente ad una autocertificazione che attesti che l’importo sia conforme a quello effettivamente risultante.
In caso di difformità tra i documenti in possesso e i dati risultanti dal Sistema Tessera Sanitaria, il contribuente dovrà esibire e conservare i soli documenti relativi alle spese sanitarie che non risultano indicati nella precompilata o il cui importo risulta modificato.
Difformità STS e documenti di spesa
In caso di difformità, l’attenzione va posta sui dati che mancano nella precompilata e sugli aspetti che riguardano i requisiti per fruire della detrazione.
I casi più diffusi, oltre all’errore materiale da parte di chi trasmette, possono riguardare:
- Spese sanitarie per figli a carico. È il caso che si verifica quando la fattura è intestata ad un solo genitore e la spesa viene evidenziata nella precompilata dell’intestatario. Per modificare la ripartizione sarà necessario esibire la documentazione al Caf/professionista incaricato per inserire la spesa in capo all’altro genitore.
- Acquisto di prodotti presso esercizi commerciali. Si tratta di casi diffusi soprattutto per quanto concerne i dispositivi medici (ad esempio cerotti, termometri, profilattici e garze) che possono essere acquistati in esercizi non tenuti alla trasmissione (ad esempio supermercati e siti web). In tal caso va prodotta la documentazione: scontrino parlante o fattura; prova della marcatura CE e scheda tecnica laddove necessario.
- Acquisto di prodotti presso esercizi commerciali. Per i medicinali senza ricetta o occhiali comprati nei corner degli ipermercati e i farmaci antiparassitari acquistati nei pet-store basta il documento di spesa (scontrino parlante o fattura). Non occorre provare il pagamento tracciato.
- Spese intestate sostenute in favore di un familiare disabile. Sono detraibili (compresa l’eventuale retta di ricovero in struttura) da chi le ha effettivamente sostenute, anche se il disabile non è a carico, ma la spesa compare nella precompilata di quest’ultimo.
- Spese sanitarie all’estero. La spesa non transita dal STS e va esibito il documento di spesa unitamente alla prova del pagamento tracciato. Il documento va tradotto in italiano con perizia giurata, tranne nei casi in cui è in inglese, francese, tedesco e spagnolo dove è sufficiente la traduzione a cura del contribuente.
- Mancata indicazione del pagamento tracciato. La mancata indicazione delle modalità di pagamento, quando obbligatoria, rende necessaria la produzione dei relativi documenti.
- Opposizione del paziente. La spesa non è stata trasmessa in quanto il contribuente ha esercitato il diritto di opposizione. In tal caso, al contribuente la detrazione spetta a condizione che venga esibita la documentazione completa.
- Spese protesiche. Sussistendo l’obbligo esclusivamente per i tecnici ortopedici. In alcuni casi, vi sono strutture che non sono tenute alla trasmissione (per esempio le sanitarie o le officine ortopediche). Anche in questo caso è necessario esibire il documento di spesa e la prova del pagamento tracciato.
- Spese sanitarie centri ottici. L’accreditamento da parte dei centri ottici al Sistema Ts è possibile con l’esercizio dell’attività con Ateco 2025 47.74.01 (Commercio al dettaglio di occhiali e lenti). Negli altri casi, la spesa non passa dal STS e deve essere documentata (fattura, marcatura CE, scheda tecnica, modalità di pagamento).
- Decesso dell’obbligato alla trasmissione. In caso di decesso dell’obbligato, gli eredi non sono tenuti ad effettuare l’invio telematico.
Dal momento che le spese sanitarie sono detraibili solo se effettivamente rimaste a carico del contribuente, un’attenzione particolare va posta agli eventuali rimborsi:
- Se la spesa è stata inserita e il rimborso arriva l’anno successivo, l’importo rimborsato costituisce un reddito da tassare;
- Se il rimborso arriva lo stesso anno, si detrae solo la parte rimasta a carico.
L’argomento è stato oggetto di una FAQ del 17 luglio 2025 che confermando la risposta 5-04219 al question time che ha ribadito che le spese sanitarie risultanti all’interno del STS e riportati nel precompilato non dovranno essere conservati, purché sia scaricato l’elenco dal sito del sistema.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN

































