La novità nei quadri T del modello 730/2026 e RT del modello redditi PF/2026, si riferisce alla determinazione delle plusvalenze/minusvalenze conseguenti alla cessione di cripto-attività attuate nel 2025.
Compensazione plusvalenze-minusvalenze da cessioni di cripto-attività
Le plusvalenze si sommano algebricamente alle relative minusvalenze ma si deve tenere presente che:
- per le cessioni poste in essere fino al 31.12.2024, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2025, si dovrà tenere conto della soglia di € 2.000 che vigeva in diminuzione delle plusvalenze conseguite, mentre, se si originano minusvalenze superiori a € 2.000, l’eccedenza sarà riportata in deduzione dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, ppurché essa sia indicata nella dichiarazione dei redditi da cui si origina (rigo RT1105);
- per le cessioni realizzate nel periodo 01.01–31.12.2025, le plusvalenze realizzate o le minusvalenze conseguite, saranno determinate col semplice calcolo algebrico, quindi senza alcuna soglia di riduzione o superamento.
I righi RT41 e RT42
Nelle sez.V dei quadri T del mod.730/2026 e RT del mod.PF/2026, compare la novità dei campi denominati ANTE 2025, presenti nei righi RT41 e RT42. In entrambi i righi andranno inseriti i dati che daranno origine a plusvalenze o minusvalenze e precisamente:
- il totale dei corrispettivi percepiti ovvero il valore normale (in caso di permuta) realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate;
- il totale dei relativi costi o valori di acquisto nel rigo RT41;
- il totale dei relativi costi o valori di acquisto come rideterminati con le apposite disposizioni legislative con effetto 01.01.2023 e/o 01.01.2025 (fermo restando la possibilità di non avvalersene) nel rigo RT42.
Il campo ante 2025
Nei righi RT41 e RT42 del quadro RT del modello PF2026 (e corrispondenti nel quadro T Modello 730), andranno inseriti i corrispettivi percepiti nell’anno 2025, separando però nei due righi i dati derivanti dalle cessioni antecedenti al 01.01.2025 (da inserire nel campo ANTE 2025) rispetto a quelle poste in essere nel periodo 01.01.2025 – 31.12.2025.
Esempi di calcolo di plus/minusvalenze da cessioni di cripto-attività mod. PF 2026
Per meglio comprendere gli esempi di determinazione delle plus/minusvalenze che seguono, si deve tenere presente:
- la soglia di esenzione di € 2.000 per le plusvalenze realizzate sulle cessioni antecedenti al 01.01.2025;
- la soglia di € 2.000 al superamento della quale, per la parte eccedente, saranno determinate le minusvalenze subite sulle cessioni antecedenti al 01.01.2025;
- che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto delle cripto-attività (al 01.01.2023 e/o al 01.01.2025), l’utilizzo del valore “rideterminato”, invece che il costo o valore d’acquisto, non dà luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti.
- Plusvalenza di € 8.000, realizzata su cessione ante 01.01.2025, riscossa nel 2025. La tassazione avviene su € 6.000, in applicazione della soglia di esenzione di € 2.000.

- Minusvalenza di € 15.000, subita su cessione ante 01.01.2025, riscossa nel 2025. Il riporto della minusvalenza avviene su € 13.000, quale parte eccedente la soglia di € 2.000.

- Plusvalenza di € 8.000, realizzata su cessione ante 01.01.2025, riscossa nel 2025. La tassazione avviene su € 6.000, in applicazione della soglia di esenzione di € 2.000 applicabile anche nel caso in cui il costo preso in considerazione sia stato “rideterminato” al 01.01.2023 o al 01.01.2025.

- Minusvalenza di € 15.000, subita su cessione ante 01.01.2025, riscossa nel 2025. Dato che il costo preso in considerazione è stato “rideterminato” (al 01.01.2023 o al 01.01.2025), nessuna minusvalenza rileva fiscalmente, così come specificato nelle disposizioni normative interessate.

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