Quadro RE del Modello Redditi 2026: rimborsi spese e tracciabilità. Le novità operative principali

Con l’approvazione definitiva dei modelli dichiarativi per i redditi relativi al 2025 (quindi Modello Redditi 2026), arrivano alcune modifiche operative che interessano da vicino chi lavora in arti e professioni. Le novità si concentrano soprattutto sul quadro RE, aggiornato per recepire i cambiamenti recenti su due fronti molto pratici: rimborsi spese e pagamenti tracciabili.

Chi compila il quadro RE (e chi no)

Il quadro RE del Modello Redditi Persone Fisiche è quello utilizzato dai professionisti per dichiarare i compensi incassati nell’esercizio dell’attività.

Restano però fuori dal RE:

  • i contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014);
  • quelli in regime di vantaggio (DL 98/2011).

Questi soggetti, infatti, compilano il quadro LM

Inoltre, nel quadro RE non vanno inseriti nemmeno i redditi di lavoro autonomo occasionale, perché fiscalmente sono “redditi diversi”: vanno quindi nel quadro RL, insieme ad altri redditi assimilati a lavoro autonomo previsti dall’art. 53, comma 2 del TUIR (ad esempio diritti d’autore, associazioni in partecipazione, indennità per cessazione di rapporti di agenzia e simili).

Il quadro RE esiste anche nel Modello Redditi Società di Persone: in quel caso lo compilano società semplici e associazioni tra artisti e professionisti, sempre per dichiarare redditi da arti e professioni.

Il quadro RE segue la logica “per cassa”

Una regola base da ricordare: il quadro RE si fonda sul principio di cassa. In pratica, salvo eccezioni specifiche:

  • i compensi contano quando vengono incassati;
  • le spese contano quando vengono pagate/sostenute,

sempre nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione.

Compensi: da “compenso” a “onnicomprensività”

Già con il modello relativo al 2024 era entrata in scena una novità strutturale importante: il cosiddetto principio di onnicomprensività.

In sintesi:

  • fino al 2023, l’art. 54 TUIR parlava di reddito di lavoro autonomo come differenza tra compensi (in denaro o natura) e spese;
  • dal 2024 in poi, invece, il reddito è la differenza tra tutte le somme e i valori percepiti a qualunque titolo e le spese sostenute.

Questa modifica amplia molto il concetto di componente positiva: non si guarda più solo al “compenso” in senso stretto, ma a tutto ciò che viene incassato in relazione all’attività professionale/artistica.

Le istruzioni del rigo RE2, colonna 2 chiariscono che va indicato l’ammontare lordo complessivo dei compensi (in denaro e in natura, anche come partecipazione agli utili), al netto IVA, percepiti nell’anno, inclusi quelli per attività svolte all’estero.

C’è però un’importante eccezione: non rientrano tra i compensi in natura le spese sostenute direttamente dal committente per l’esecuzione dell’incarico (art. 54, comma 3).

Le esclusioni dal RE2: rimborsi analitici e spese “in comune”

Nonostante l’ampliamento del concetto di incasso, dal rigo RE2 restano escluse alcune componenti ben precise.

In particolare, non vanno inclusi:

  1. i rimborsi spese sostenuti dal professionista per l’incarico e riaddebitati analiticamente al committente (art. 54, comma 2, lett. b);
  2. il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati (anche promiscuamente) e per i servizi connessi (art. 54, comma 2, lett. c).

Perché questa esclusione è importante (D.Lgs 192/2024)

La vera svolta sui rimborsi analitici arriva con il D.Lgs 192/2024: prima della riforma, questi rimborsi (salvo le “spese anticipate in nome e per conto” del cliente) tendevano a essere considerati compensi.

Ora la regola è più chiara:

  • se il riaddebito è analitico, il rimborso non è compenso;
  • se il riaddebito è forfettario, si torna alle regole “vecchie”: quindi continua a essere trattato come compenso.

Attenzione però all’effetto collaterale: se un rimborso analitico non concorre al reddito, allora la relativa spesa diventa indeducibile, salvo il caso in cui il committente non rimborsi e alle condizioni previste dall’art. 54-ter.

Tracciabilità: quando diventa una condizione per dedurre o escludere

Con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e poi con il cosiddetto Decreto Fiscale (DL 84/2025), è stato introdotto l’obbligo di utilizzare pagamenti tracciabili per alcune spese specifiche.

Per i professionisti, non riguarda “tutte” le spese, ma soprattutto queste:

  • spese di vitto, alloggio, viaggio, e trasporto con taxi/NCC sostenute in Italia;
  • spese di rappresentanza, ovunque sostenute.

A cosa serve la tracciabilità (in pratica)

Per le spese di vitto/alloggio/viaggio/taxi-NCC sostenute nel territorio dello Stato, la tracciabilità diventa una condizione per:

  • non tassare i rimborsi di queste spese se riaddebitate analiticamente al committente (art. 54, comma 2-bis);
  • dedurre la spesa se è stata addebitata analiticamente ma non rimborsata (art. 54-ter, comma 5-bis);
  • dedurre la spesa se sostenuta nell’attività (quindi non addebitata), oppure se sostenuta come committente di incarichi ad altri autonomi, o se rimborsata a dipendenti/altri autonomi (art. 54 septies, comma 6-bis).

Cosa cambia nel quadro RE 2026 (operativamente)

Il quadro RE del Modello Redditi PF 2026 è stato aggiornato proprio per “incastrare” queste novità.

In sintesi:

  • nel rigo RE2, colonna 2 vanno esclusi i rimborsi spese analitici addebitati al committente;
  • ma se i rimborsi riguardano vitto, alloggio, viaggio, taxi/NCC, l’esclusione dal RE2 è ammessa solo se la spesa è stata pagata con mezzo tracciabile.

Quindi, per queste categorie di spesa, non basta che il riaddebito sia analitico: serve anche la “prova” di tracciabilità come requisito sostanziale.

Novità finale: cambia la gestione delle spese alberghiere e di ristorazione (RE15)

Nei modelli 2026 c’è anche un’ultima modifica pratica nel quadro RE, legata al rigo RE15, che ospita le spese per:

  • prestazioni alberghiere;
  • somministrazione di alimenti e bevande,

diverse:

  • dalle spese di rappresentanza (che vanno nel RE16);
  • dalle spese di formazione (che vanno nel RE17).

Fino all’anno scorso, nel modello si distingueva tra:

  • spese non addebitate al committente (soggette a limiti);
  • spese addebitate al committente (in genere senza le stesse limitazioni).

Con le modifiche recenti, invece, la regola viene uniformata: sia le spese riaddebitate sia quelle non riaddebitate diventano deducibili:

  • al 75%
  • e comunque nel limite del 2% dei compensi percepiti.

 

 

 

Giuseppe De Biasio – Centro Studi CGN