Richiami di informativa e paragrafi sugli altri aspetti: una guida operativa per il revisore

A conclusione del lavoro di revisione legale può accadere che il giudizio sul bilancio – per quanto positivo e senza modifiche – non esaurisca tutto ciò che il revisore ritiene utile comunicare ai destinatari della relazione, anche alla luce dell’impostazione data dal CNDCEC alle bozze di relazione. Il revisore, infatti, si potrebbe imbattere in argomenti che, pur correttamente esposti in nota integrativa, meritano di essere segnalati con un’enfasi particolare; e ci sono aspetti della revisione stessa che è importante chiarire al lettore del bilancio. È qui che entrano in gioco i due strumenti disciplinati dall’ISA Italia 706: il richiamo di informativa e il paragrafo relativo agli altri aspetti.

Si tratta di strumenti diversi, spesso confusi e talvolta utilizzati in modo improprio nella prassi operativa; per questo motivo si ritiene utile fare un approfondimento.

Il richiamo di informativa punta i riflettori su qualcosa che è già descritto nel bilancio, come ad esempio un’informazione presentata dagli amministratori in Nota integrativa che il revisore ritiene fondamentale per la comprensione del bilancio da parte dei lettori. Il paragrafo relativo agli altri aspetti ha, invece, una funzione complementare: serve a comunicare informazioni che non fanno parte del bilancio, ma sono rilevanti per comprendere la revisione, le responsabilità del revisore o la relazione stessa.

Occorre precisare che nessuno dei due strumenti modifica il giudizio. Non si tratta, infatti, di “rilievi soft” né surrogati di un giudizio con modifica ai sensi dell’ISA Italia 705.

La corretta indicazione del richiamo di informativa

Quando il revisore decide di inserire un richiamo di informativa, deve rispettare tre indicazioni:

  • inserire il richiamo in una sezione separata della relazione, con un titolo che contenga l’espressione “Richiamo di informativa” (eventualmente arricchita per contestualizzare, ad esempio “Richiamo di informativa – Eventi successivi”);
  • includere un chiaro riferimento all’aspetto evidenziato e alla collocazione delle informazioni nel bilancio (paragrafo, nota, pagina);
  • specificare che il giudizio non è espresso con modifica in relazione all’aspetto evidenziato.

Prima di formalizzare il paragrafo, sarebbe opportuno comunicare ai responsabili delle attività di governance la propria intenzione di inserirlo, condividendone la formulazione. Non si tratta di una mera formalità, in quanto il preavviso consente di evitare sorprese e dà modo all’organo amministrativo di fornire eventuali chiarimenti.

Va inoltre evitato l’uso eccessivo dei richiami, onde evitare di annacquare il messaggio; un’attenta selezione è essa stessa un atto di giudizio professionale.

I casi più ricorrenti di richiami di informativa

Vediamo assieme le casistiche più ricorrenti che possono giustificare un richiamo di informativa per i bilanci 2025.

La nuova deroga sui titoli dell’attivo circolante. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1 commi 65-67) ha reintrodotto, per gli esercizi 2025 e 2026, la facoltà di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante mantenendone il valore di iscrizione dell’ultimo bilancio approvato, salvo che la perdita sia di carattere durevole. Rispetto al passato cambiano due cose: la deroga è introdotta direttamente per due esercizi consecutivi (non con il meccanismo delle proroghe annuali) e non è più ancorata alla turbolenza dei mercati. Rimangono fermi gli obblighi di istituire una riserva indisponibile pari alla mancata svalutazione (al netto del fiscale) e di un’ampia informativa in nota integrativa, ora dettagliata dal Documento Interpretativo OIC 12. Quando la deroga ha effetti rilevanti per la comprensione del bilancio, il richiamo di informativa è lo strumento corretto.

Perdite Covid in scadenza. L’art. 6 del DL 23/2020 ha sospeso fino al quinto esercizio successivo gli obblighi civilistici di ricapitalizzazione per le perdite maturate negli esercizi 2020, 2021 e 2022. Per le perdite 2020 il “periodo di grazia” scade proprio con l’approvazione del bilancio 2025: entro quell’assemblea la perdita deve essere stata integralmente assorbita (con utili maturati, riserve disponibili o interventi dei soci), pena la riattivazione degli obblighi ex artt. 2446-2447 e 2482-bis/ter c.c. Qualora il quadro sia adeguatamente illustrato in bilancio, il revisore può ritenere opportuno richiamare l’attenzione su modalità e tempistiche della copertura.

Strascichi della sospensione degli ammortamenti. La sospensione ex art. 60 del DL 104/2020, applicabile dagli esercizi 2020-2023, continua a produrre effetti sui bilanci attualmente in chiusura, in termini di trascinamento sui piani di ammortamento futuri, riserve indisponibili da gestire, impatti sulla rappresentazione del risultato d’esercizio; in caso di informativa adeguata con effetti residui significativi, potrebbe essere appropriato per il revisore inserire un richiamo d’informativa nella relazione.

Concordato preventivo biennale (CPB). Il CPB, disciplinato dal D.Lgs. n. 13/2024, genera un disallineamento strutturale tra reddito imponibile concordato e reddito civilistico rettificato secondo le ordinarie variazioni fiscali. Nel bilancio 2025, tutti i contribuenti che abbiano aderito al biennio 2024-2025 chiuderanno il secondo anno degli effetti; coloro i quali abbiano aderito al biennio 2025-2026 chiuderanno invece il primo anno. In entrambi i casi andranno illustrati in nota integrativa, secondo l’OIC 25, sia l’adesione sia il differenziale tra onere fiscale corrente e onere teorico, oltre agli effetti sulla fiscalità differita pregressa. In caso di impatto rilevante, un richiamo di informativa consentirebbe di guidare il lettore verso una corretta interpretazione dei dati di bilancio.

OIC 34 “Ricavi”. Per i bilanci 2025 il principio entra nella sua seconda annualità di applicazione: chi nel 2024 ha scelto la deroga prospettica del par. 45 (applicazione solo ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2024) deve oggi gestire la convivenza tra due regimi sui contratti pluriennali. Sul piano fiscale interviene anche il D.M. 27 giugno 2025, che disciplina il raccordo tra OIC 34 e derivazione rafforzata su quattro aree (costi di ottenimento del contratto, penali, vendite con diritto di reso, costi di smantellamento e ripristino). Quando l’applicazione del principio o l’adeguamento al decreto hanno effetti significativi sul confronto con l’esercizio precedente, il richiamo è utile.

Continuità aziendale. Qualora esistano incertezze significative sul going concern e l’informativa in bilancio risulti adeguata, l’ISA Italia 570 impone l’inserimento di una sezione specifica – “Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale” – che richiami l’informativa di Nota integrativa e dichiari che il giudizio è senza modifica nonostante l’incertezza. È uno dei casi in cui il paragrafo è obbligatorio, non discrezionale.

Altre casistiche ricorrenti. Restano poi i “classici” del richiamo di informativa: stime e recuperabilità (imposte anticipate su perdite fiscali, crediti commerciali a contenzioso); passività potenziali per contenziosi tributari o giudiziali adeguatamente descritte; operazioni straordinarie con effetti pervasivi (fusioni, scissioni, conferimenti); bilanci di liquidazione (in cui il venir meno della continuità modifica i criteri valutativi e l’incertezza sui valori di realizzo è strutturale).

Il paragrafo “altri aspetti”: le casistiche più frequenti

Il paragrafo “altri aspetti”, come detto, riguarda elementi esterni al bilancio. Le situazioni che si incontrano più di frequente sono le seguenti.

Direzione e coordinamento. I dati sintetici della società che esercita direzione e coordinamento (art. 2497-bis c.c.), riportati in nota integrativa, non sono oggetto della revisione. È prassi consolidata segnalarlo con un paragrafo “Altri aspetti – Direzione e coordinamento”.

Bilancio comparativo revisionato da un altro soggetto o non revisionato. In coordinamento con l’ISA Italia 710, il revisore segnala se i dati corrispondenti del periodo precedente sono stati revisionati da un altro revisore (indicandone tipologia di giudizio e data), oppure se non sono stati sottoposti a revisione. Resta fermo l’obbligo di acquisire elementi probativi sufficienti sui saldi di apertura ai sensi dell’ISA Italia 510. È un caso che ricorre tipicamente al primo anno di incarico o nelle società che entrano per la prima volta nell’obbligo di revisione.

Riemissione della relazione. Qualora, a seguito di eventi successivi rilevanti, gli amministratori modifichino il bilancio già approvato e il revisore debba emettere una nuova relazione, il paragrafo “Altri aspetti” ne dà evidenza, chiarendo che le procedure sugli eventi successivi sono limitate alla modifica intervenuta.

Revisione volontaria. Se la società non rientra nei casi di nomina obbligatoria del revisore, è opportuno chiarirlo nel paragrafo “Altri aspetti”. In questa fattispecie, peraltro, la relazione va indirizzata all’organo amministrativo e non all’assemblea dei soci.

 

 

 

Alberto Frate – Centro Studi CGN