Cashback e reverse charge: niente rettifica IVA per il fornitore

Il cashback riconosciuto al consumatore finale consente al fornitore di recuperare l’IVA se la cessione al rivenditore è avvenuta in reverse charge?
Secondo la Corte di Cassazione, la risposta è negativa. Chi non ha addebitato né versato l’IVA sull’operazione originaria non può rettificarla in diminuzione.
Con l’ordinanza n. 10259 del 20 aprile 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta sul rapporto tra operazioni promozionali di cashback (il meccanismo che restituisce all’acquirente una percentuale di denaro speso per acquisti on line o presso negozi fisici), reverse charge e variazioni IVA.
Il caso riguardava una società che distribuiva telefoni cellulari a rivenditori terzi applicando il meccanismo dell’inversione contabile. La società emetteva quindi fattura senza IVA, mentre erano i rivenditori a integrare il documento, assolvere l’imposta e vendere poi i prodotti ai clienti finali.

Nell’ambito di alcune campagne commerciali, la società riconosceva direttamente ai consumatori finali un rimborso parziale del prezzo pagato dai clienti per l’acquisto dei telefoni cellulari.
Secondo la società, tale rimborso costituiva uno sconto differito e, incidendo sul prezzo effettivamente sostenuto dal consumatore, avrebbe dovuto consentire una variazione in diminuzione dell’IVA ai sensi dell’articolo 26 del Dpr n. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate aveva però negato il rimborso, ritenendo che il diritto alla rettifica spettasse soltanto al soggetto che aveva effettivamente assolto l’imposta. Nel caso di specie, l’IVA non era stata versata dal fornitore, ma dal rivenditore, in applicazione del reverse charge. La posizione dell’Amministrazione finanziaria è stata condivisa dai Giudici di merito e poi confermata dalla Cassazione.

La Suprema Corte ha chiarito che la variazione in diminuzione presuppone un collegamento diretto con l’operazione originaria e con il soggetto debitore dell’imposta. Nel reverse charge, tuttavia, il cedente non addebita l’IVA e non la versa all’Erario: l’obbligo fiscale si trasferisce sul cessionario. Di conseguenza, il fornitore non può recuperare un’imposta che non ha mai assolto.
Il punto centrale, quindi, non è tanto la natura commerciale del cashback, quanto l’individuazione del soggetto che, nella specifica operazione, ha assunto la posizione di debitore IVA. Solo rispetto a tale soggetto può operare il meccanismo correttivo della variazione in diminuzione.
Il cashback, pur riducendo economicamente il costo finale sopportato dal consumatore, resta estraneo al rapporto fiscale tra fornitore e rivenditore. La riduzione non modifica il corrispettivo pattuito nella cessione a monte, che rimane invariato sia giuridicamente sia fiscalmente.

Per la Cassazione non vi è neppure violazione del principio di neutralità dell’IVA. La diminuzione della base imponibile, ammessa quando il corrispettivo viene ridotto, deve essere sempre collegata alla specifica operazione imponibile e al soggetto che, in relazione a quell’operazione, è tenuto a versare l’IVA all’erario.
La decisione conferma quindi un principio operativo importante: nelle operazioni in reverse charge, la rettifica IVA resta ancorata al soggetto che ha assolto l’imposta sull’operazione originaria. Il cashback riconosciuto al cliente finale può avere rilievo commerciale, ma non consente al fornitore di emettere note di variazione per recuperare un’IVA mai addebitata né versata.

 

 

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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