In materia di detrazione IVA e registrazione delle fatture ricevute si torna al passato. È in corso di approvazione la norma che ripristina la finestra temporale già in vigore precedentemente all’attuale sistema introdotto dalla D.L. 50/2017 e che troverà definitivamente conferma nel nuovo testo unico IVA per quanto concerne le condizioni sostanziali di detraibilità, disciplina delle fatture a cavallo d’anno e profili sanzionatori per la registrazione tardiva.
Il sistema in vigore dal 2017
Dal 1° gennaio 2017, in seguito alle modifiche di cui all’ art. 2, comma 1, D.L. n. 50/2017, l’IVA è detraibile dal momento in cui l’imposta diventa esigibile, con possibilità di ottenere il recupero dell’imposta al massimo con la dichiarazione relativa all’anno in cui sorge il diritto e a patto di procedere con la registrazione della fattura entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa (ex art. 19 del DPR 633/1972).
Prendendo in considerazione una fattura d’acquisto ricevuta nel corso del 2025, il diritto alla detrazione è esercitabile, una volta effettuata la registrazione, nel termine massimo previsto per la presentazione della dichiarazione IVA, quindi fino allo scorso 30 aprile 2026.
Il sistema che entrerà in vigore
L’intervento normativo opererà in una duplice direzione:
- sarà modificato l’art. 19 del DPR IVA dove alla lettera a) le parole “all’anno” verranno sostituite con “al secondo anno successivo a quello”. La modifica comporta che il diritto alla detrazione IVA non troverebbe il limite temporale con la dichiarazione dell’anno in cui è sorta l’esigibilità, bensì si estenderebbe fino alla dichiarazione del secondo anno successivo;
- Allo stesso tempo verrà operato il necessario coordinamento con l’articolo 25 del DPR IVA prevedendo alla lettera b) che sul fronte dell’obbligo di registrazione delle fatture nel registro degli acquisti, il termine slitterebbe “al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura”.
Considerando un esempio pratico:
| SISTEMA ANTE RIFORMA
(in corso di approvazione) |
SISTEMA POST RIFORMA
(in corso di approvazione) |
| Fatture ricevute nel corso del 2026
– Registrazione entro il 30 aprile 2027 – Detrazione IVA in dichiarazione entro il 30 aprile 2027 |
Fatture ricevute nel corso del 2026:
– Registrazione entro il 30 aprile 2029 – Detrazione IVA in dichiarazione per anno 2028 entro il 30 aprile 2029 |
Il dubbio della decorrenza
Le novità che entreranno in vigore non prevedono alcun cenno ai termini di decorrenza ponendo una serie di dubbi operativi che dovranno necessariamente essere risolti in via interpretativa. I termini più “lunghi” potrebbero trovare applicazione a partire dalle fatture ricevute dopo l’entrata in vigore. In alternativa, in maniera più favorevole per il contribuente, il nuovo regime potrebbe estendersi alle fatture ricevute con diritto alla detrazione non ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto.
Conclusioni
La modifica in corso di approvazione rappresenta un ritorno al passato ed è da salutare con favore. Il sistema attuale si presenta eccessivamente rigido rispetto alla detrazione dell’IVA da esercitare entro il termine della presentazione stabilito al 30 aprile dell’anno successivo. Vigendo il principio cardine della neutralità dell’IVA, la perdita del diritto alla detrazione per non aver registrato la fattura in tempi stretti pregiudica tale principio, trasformando un credito in un costo.
È il caso di evidenziare come l’Agenzia delle Entrate sia particolarmente rigorosa rispetto al diniego alla detrazione IVA sulle fatture non registrate tempestivamente: quando la fattura non viene annotata entro il termine previsto, il contribuente perde il diritto alla detrazione, a nulla valendo la presentazione della dichiarazione integrativa a favore. Secondo i tecnici del fisco, la registrazione della fattura è un elemento essenziale del processo e la mancata annotazione entro il termine previsto ne comporta la decadenza, senza possibilità di recuperare l’errore.
Estendere i termini per l’esercizio della detrazione va incontro alle esigenze di imprese e professionisti di ridurre i casi di registrazione non tempestiva delle fatture consentendo di rimediare agli errori senza perdere il diritto alla detrazione dell’IVA.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN






























