Cosa succede se la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2025 non è stata presentata, oppure è stata trasmessa in modo incompleto?
L’Agenzia delle Entrate ha avviato l’invio delle lettere di compliance ai soggetti IVA per segnalare anomalie nella dichiarazione annuale 2025, sulla base dei dati ricavati dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi giornalieri trasmessi. L’obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo, consentendo al contribuente di verificare la propria posizione e, se necessario, rimediare tramite dichiarazione tardiva o integrativa e ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte.
Con il provvedimento n. 172588 del 9 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui i destinatari possono richiedere informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia. Si tratta di una misura che si inserisce nel solco della compliance fiscale e dell’adempimento collaborativo, in attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014.
A chi sono indirizzate le comunicazioni?
Le comunicazioni sono rivolte ai soggetti per i quali, in base ai controlli effettuati dall’Agenzia, risulti la mancata presentazione della dichiarazione IVA oppure la sua trasmissione in forma incompleta.
In particolare, l’anomalia può riguardare l’assenza o l’incompletezza del quadro VE, oppure del quadro VJ nei casi in cui risultino operazioni soggette a reverse charge. La verifica viene effettuata incrociando i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, così da individuare eventuali incoerenze tra le operazioni risultanti negli archivi dell’Agenzia delle Entrate e quanto dichiarato dal contribuente.
Le comunicazioni vengono trasmesse tramite Pec e, parallelamente, rese disponibili nel “Cassetto fiscale” dei contribuenti. Il contenuto delle comunicazioni è pensato per offrire ai destinatari un quadro chiaro della contestazione.
Oltre ai dati identificativi del contribuente, vengono indicati il numero e la data dell’atto, il periodo d’imposta interessato, gli estremi della dichiarazione eventualmente già inviata oppure, in caso di omissione, la data di elaborazione dell’anomalia. Il provvedimento precisa inoltre che tali informazioni sono messe a disposizione anche della Guardia di Finanza.
Il contribuente che riceve la comunicazione, anche per il tramite di un intermediario abilitato, può chiedere chiarimenti o segnalare elementi non conosciuti dall’Amministrazione seguendo le istruzioni riportate nella comunicazione ricevuta. Non è invece possibile rispondere utilizzando la Pec da cui il messaggio è stato inviato, perché quell’indirizzo non è abilitato alla ricezione.
Il contribuente che riceve la comunicazione, come può procedere alla regolarizzazione?
Se la dichiarazione IVA non è stata presentata, il contribuente può ancora trasmetterla entro novanta giorni dalla scadenza ordinaria del 30 aprile 2026. In tal caso, la dichiarazione viene considerata tardiva ma valida, con la possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 472/1997. Per perfezionare la regolarizzazione occorrerà versare l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione in misura ridotta.
Diversa, ma analoga nella logica, è l’ipotesi in cui la dichiarazione sia stata presentata ma risulti incompleta o errata. In questo caso il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa e sanare la violazione versando le eventuali maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni ridotte ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a-bis), del D.Lgs. n. 472/1997.
Il provvedimento ricorda, infine, che restano comunque dovute anche le sanzioni relative alle violazioni prodromiche, cioè a quegli inadempimenti precedenti che hanno contribuito a generare l’anomalia segnalata, come ad esempio errori nei dati trasmessi.
La regolarizzazione può essere effettuata anche se la violazione è già stata constatata o se sono iniziate attività istruttorie di controllo formalmente conosciute dal contribuente. Se invece sono già stati notificati atti di accertamento o comunicazioni di irregolarità ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972, il ravvedimento non è più ammesso.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN





























