I contribuenti in regime forfettario compilano la sezione III del quadro LM del modello Redditi PF/2026 dichiarando il reddito di impresa o di lavoro autonomo che si determina applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, il coefficiente di redditività indicato nella tabella ministeriale. A seconda del gruppo di settore in cui è stato classificato il codice attività, i coefficienti sono attribuiti basandosi sulla classificazione Ateco 2007, non essendo stato pubblicato il decreto aggiornato con i codici attività Ateco 2025.
Imposta sostitutiva del 5% – 15%
Una volta determinato il reddito, è possibile applicare il beneficio dell’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiva al 5% (anziché quella ordinaria del 15%) per i primi 5 anni di attività per i contribuenti in regime forfettario laddove vengano rispettate le seguenti condizioni:
- il contribuente non deve aver esercitato un’attività artistica, professionale o d’impresa nei tre anni precedenti;
- la nuova iniziativa non deve costituire una mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta sottoforma di lavoro dipendente o autonomo, fatto salvo il periodo di pratica obbligatoria per l’accesso agli albi professionali;
- in caso di prosecuzione di un’attività svolta da terzi, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo precedente non deve superare la soglia massima per l’accesso al regime, attualmente fissata a 85.000 euro.
Il concetto di mera prosecuzione è stato qualificato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate del 4.04.2016, n. 10/E, come l’assenza del requisito di novità e deve essere valutato in senso sostanziale e non formale: per esempio, vi è continuità, e quindi preclusione all’aliquota agevolata, ogniqualvolta la nuova attività si rivolga alla stessa clientela e richieda l’utilizzo delle stesse competenze lavorative impiegate nella precedente occupazione.
Sussistendone i requisiti sarà necessario barrare la casella nel quadro LM

Il limite dei ricavi
Un altro controllo da effettuare nel regime forfettario riguarda il limite massimo di ricavi per accedere e rimanere nel regime che risulta pari a euro 85.000 euro annui. Per il primo anno di attività, questa soglia non va considerata interamente, ma deve essere ragguagliata ai giorni di effettiva apertura della Partita IVA: per esempio, l’apertura dal 1° luglio comporta il limite di componenti positivi pari a euro 42.849 che si ottiene dividendo per 365 e moltiplicato per i giorni effettivi di attività dell’anno pari a 184.
Il criterio di imputazione dei componenti positivi è per cassa; pertanto, si rende necessaria una riconciliazione tra i ricavi e i compensi inerenti alle fatture emesse e quelli effettivamente riscossi.
Esercizio di attività multiple
L’esercizio di più attività economiche rappresenta una situazione ricorrente caratterizzata dallo svolgimento di un’attività principale e di una seconda attività secondaria. Si pensi al lavoratore autonomo che svolge gestisce allo stesso tempo un’attività di locazione brevi.
Lo svolgimento di più attività non prevede soglie diverse per l’accesso o mantenimento nel regime forfettario che resta pari a euro 85.000 da verificare complessivamente. Il regime in questione è stato concepito rispetto al soggetto impresa/lavoratore autonomo e non in ragione delle singole attività.
Posto il limite massimo di euro 85.000 annuo di componenti positivi, la determinazione del reddito avviene sommando tutti i ricavi e compensi percepiti nel corso dell’anno in ragione dei diversi codici Ateco afferenti alle diverse attività.

All’esercizio dell’attività contraddista dal relativo codice ATECO 2007 deve essere applicato il coefficiente di redditività riportato anche nelle istruzioni al modello Redditi PF/2026:

Nel caso di svolgimento di più attività contraddistinte da diversi codici attività:
- se le attività rientrano nel medesimo gruppo in base ai settori merceologici con il medesimo coefficiente di redditività, il contribuente compila il rigo LM22, indicando:
- in colonna 1 il codice relativo all’attività prevalente;
- in colonna 2 il relativo coefficiente di redditività;
- in colonna 3 il volume totale dei compensi e corrispettivi;
- e in colonna 5 il relativo reddito determinato forfettariamente;
- se invece le attività rientrano in differenti gruppi, con diversi coefficienti, il contribuente deve compilare un distinto rigo, da LM22 a rigo LM27 per le attività rientranti in uno stesso gruppo, indicando gli elementi di cui sopra.
Nel rigo LM22, colonna 6, indicare il codice “1 “se l’attività prevalente (di cui al codice attività indicato in colonna 1) è svolta in forma di impresa e il codice “2” se l’attività prevalente è svolta in forma di lavoro autonomo.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN





























