Per far fronte all’emergenza del caro carburante, una serie di decreti prevede il riconoscimento di un credito d’imposta in favore delle imprese agricole.
Fonti normative
Le fonti normative di riferimento sono indicate:
- all’art. 1, comma 1, lettera b) del Dl 42/2026, con nuovo art. 8-ter nel Dl38/2026 che ha riconosciuto il credito d’imposta alle imprese agricole che hanno subìto l’aumento del costo di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, nel mese di marzo 2026, documentato dalle relative fatture d’acquisto;
- allo stesso articolo 8-ter che è stato oggetto di due modifiche:
- la prima è contenuta nella la L. n. 88/2026, di conversione del DL 38/2026 che ha esteso l’aiuto anche per i carburanti destinati al riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole;
- la seconda ha allungato il credito d’imposta ai consumi di carburante dei mesi di aprile e maggio 2026.
Requisiti soggettivi
I potenziali beneficiari del credito d’imposta sono gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile che svolgono le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento e attività a queste connesse. Non risultano esclusioni soggettive, pertanto è possibile assumere che l’accesso al beneficio prescinda dal regime contabile adottato nonché dalla forma giuridica.
Aspetti oggettivi
L’oggetto dell’agevolazione è il carburante in via generale e non essendovi un espresso riferimento al carburante agricolo, si ritiene possa rientrare nell’agevolazione anche l’acquisto di carburanti ordinari. Salvo ulteriori precisazioni, l’imputazione temporale della spesa sostenuta nel trimestre dovrebbe essere comprovata dalle fatture di acquisto con riferimento alla data della cessione, certificata in fattura secondo l’articolo 21 del Dpr 633/1972.
Credito d’imposta carburante
Il credito d’imposta teorico sarà pari al 20 per cento della spesa sostenuta al netto dell’Iva. L’effettivo ammontare varierà in funzione del limite di spesa secondo criteri che saranno dettati dal DM di prossima emanazione. In seguito alle domande pervenute, l’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale spettante, in ragione del rapporto tra le risorse stanziate e la totalità degli aiuti prenotati.
Nello stesso decreto verranno stabilite le procedure per richiedere l’aiuto, gli adempimenti documentali nonché le regole per controlli ed eventuali revoche.
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta dovrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2026, non applicando i limiti alle compensazioni. L’incentivo in commento:
- non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap;
- potrà cumularsi con altre agevolazioni purché, considerato il vantaggio fiscale legato alla non imponibilità, non derivi al contribuente un complessivo beneficio che ecceda il costo sostenuto;
- non può essere ceduto a terzi.
Credito imposta fertilizzanti
Con le stesse regole in materia di tax credit carburante, per mitigare gli effetti del rincaro dei fertilizzanti, il DL 89/2026 (articolo 2, commi 3-6) ha istituito un analogo aiuto per gli acquisti del trimestre marzo-maggio 2026. Il beneficio teorico potrà arrivare fino al 30% della spesa effettuata, comprovata dalle fatture d’acquisto, al netto dell’IVA.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
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