Con il rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate del software “Il tuo ISA 2026 CPB” nonché con il differimento dal 30 giugno al 20 luglio (senza maggiorazione), e dal 20 luglio al 19 agosto (con maggiorazione) del termine per effettuare i versamenti da parte dei soggetti ISA (ex D.L. n. 89/2026) prende avvio la campagna dei dichiarativi per l’anno d’imposta 2025.
Il calendario dei versamenti
I soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e i contribuenti in regime forfetario e di vantaggio potranno effettuare i versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 (come per la generalità dei contribuenti) entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni. Il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi, vale a dire il 19 agosto, con una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Non poche perplessità suscita il raddoppio della maggiorazione che passa dallo 0,40% dell’anno precedente allo 0,80%.
Per i contribuenti in esame, il calendario delle scadenze 2026 si presenta come segue:
Prima ipotesi: versamento senza maggiorazione dello 0,80%:
| RATA | SCADENZA | INTERESSE % |
| 1^ | 20 LUGLIO | |
| 2^ | 19 AGOSTO | 0,33 |
| 3^ | 16 SETTEMBRE | 0,66 |
| 4^ | 16 OTTOBRE | 0,99 |
| 5^ | 16 NOVEMBRE | 1,32 |
| 6^ | 16 DICEMBRE | 1,65 |
Seconda ipotesi: versamento con maggiorazione dello 0,80%:
| RATA | SCADENZA | INTERESSE % |
| 1^ | 19 AGOSTO | |
| 2^ | 16 SETTEMBRE | 0,33 |
| 3^ | 16 OTTOBRE | 0,66 |
| 4^ | 16 NOVEMBRE | 0,99 |
| 5^ | 16 DICEMBRE | 1,32 |
Il differimento al 20 luglio del versamento riguarda i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice. Come negli anni scorsi, l’estensione dello slittamento del termine riguarda anche gli altri soggetti “assimilati” a quelli ISA.
- i soggetti in regime forfetario e/o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- coloro che partecipano a società, associazioni e imprese tassate per trasparenza (art. 5, 115 e116 D.P.R. n. 917/1986).
Il tuo ISA 2026 CPB
Il motivo della proroga è legato alla disponibilità della nuova versione del software “Il tuo ISA 2026CPB” messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate soltanto il 13 maggio scorso rispetto alla scadenza ordinaria del 15 aprile.
L’applicativo “Il tuo ISA 2026CPB” è lo strumento utilizzato per il calcolo degli indici sintetici di affidabilità fiscale e per la gestione della proposta di concordato preventivo biennale relativa al periodo 2026-2027. Si tratta di una versione che tiene conto delle ultime novità introdotte in sede di conversione del D.L. 27 marzo 2026, n. 38 riguardanti i limiti all’incremento del reddito proposto nell’ambito del concordato con particolare riguardo ai contribuenti che presentano punteggi ISA medio-bassi prevedendo nuovi tetti alla crescita del reddito concordato per i soggetti con minore affidabilità fiscale.
La nuova versione potrebbe portare a risultati diversi rispetto alla proposta di concordato 2026 – 2027 formulata nella precedente versione del software ponendo questioni operative verso i contribuenti che hanno già accettato la proposta. Tali contribuenti (non saranno molti, con ogni probabilità) potranno:
- mantenere ferma la proposta di CPB già accettata;
- oppure procedere a un nuovo calcolo con la versione aggiornata del software e, laddove più conveniente, presentando una nuova accettazione della proposta, entro il termine del 2 novembre 2026.
Resta inoltre possibile revocare l’adesione al concordato entro la stessa scadenza fissata per l’accettazione della proposta.
I versamenti prorogati
Il rinvio riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali dovuti originariamente entro il 30 giugno 2026. Nello specifico, rientrano nell’agevolazione:
- Imposte sui redditi: IRPEF e IRES;
- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- Imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora legata ai saldi delle dichiarazioni in oggetto.
Anche se non espressamente menzionati, lo slittamento del termine di scadenza riguarda anche il pagamento dei contributi previdenziali in eccedenza nonché i diritti camerali.
Nicolò Cipriani-Centro Studi CGN






























