Restano confermati i criteri di selezione utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per sottoporre a controllo preventivo le dichiarazioni modello 730/2026. Il provvedimento n. 182.488/2026 è stato approvato nei giorni scorsi e consente all’Agenzia delle Entrate, attraverso appositi elementi di incoerenza, di intercettare i modelli 730/2026 con esito a rimborso da sottoporre ai controlli preventivi, in conformità a quanto previsto all’art. 5, comma 3-bis, D. Lgs. 175/2014.
I criteri di selezione
In continuità rispetto agli anni precedenti, i controlli preventivi potrebbero scattare in presenza di un rimborso superiore a euro 4.000, in concomitanza dei seguenti elementi di incoerenza:
- scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento delle CU e delle dichiarazioni dell’anno precedente;
- presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o da quelli indicati nelle CU;
- presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
Si tratta di controlli che trovano applicazione con riferimento sia alle dichiarazioni presentate da CAF e professionisti abilitati che alle dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente.
Da un punto di vista empirico, i controlli si concentrano nei riguardi di situazioni che presentano modifiche significative inerenti all’incremento di detrazioni o deduzioni rispetto al dato precompilato. Si tratta di modifiche non sempre impeccabili da un punto di vista documentale che determinano un aumento del rimborso spettante e allo stesso tempo vengono intercettate dall’algoritmo particolarmente sensibile per queste situazioni ricorrenti di irregolarità.
Nel Provvedimento in commento, l’Agenzia precisa che possono essere selezionate le dichiarazioni 730/2026 con esito a rimborso quando ci sono situazioni di rischio dovute a irregolarità rilevate negli anni precedenti. La precisazione dei tecnici del fisco assume particolare rilevanza in quanto è possibile dedurre che la selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo terrà conto anche della “storia fiscale” del contribuente. In pratica, se negli anni precedenti sono state rilevate irregolarità, il 730/2026 a rimborso può presentare un maggiore rischio di selezione.
Il limite di euro 4.000
Il criterio quantitativo è un aspetto essenziale da prendere in considerazione: il limite di Euro 4.000 deve essere considerato al netto di eventuali compensazioni. Ad esempio, in presenza di un credito di Euro 4.200,00 di cui Euro 300,00 vengono utilizzati per compensare altri tributi nel quadro I del 730, la rimanente somma di Euro 3.900,00 verrà rimborsata come di consueto dal sostituto d’imposta o direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
La procedura speciale in caso di controlli preventivi
Una volta che la dichiarazione viene sottoposta a controlli preventivi scatta una procedura speciale che deroga alle regole ordinarie previste in materia di conguagli. La procedura è delineata nel documento di prassi n. 4/E/2018 dove si prevede in caso di presentazione del 730 tramite CAF, intermediario abilitato o sostituto d’imposta che:
- l’Agenzia delle Entrate non trasmette il 730/4 al sostituto d’imposta e ne dà comunicazione all’intermediario indicando che tale 730 è sottoposto a controllo preventivo.
- Il CAF o professionista è tenuto a informare il contribuente che l’Agenzia delle Entrate erogherà il rimborso spettante al termine dei controlli ovvero non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione e che dovrà procedere autonomamente al versamento del modello F24 entro il 30 novembre del secondo o unico acconto eventualmente dovuto.
- il CAF o professionista non deve comunicare al sostituto d’imposta il risultato contabile di tali 730.
In caso di presentazione diretta del 730 da parte del contribuente sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’effettuazione dei controlli preventivi viene comunicata dall’Agenzia delle Entrate con:
- un avviso nell’area riservata del contribuente;
- un messaggio di posta elettronica all’indirizzo mail comunicato in fase di presentazione della dichiarazione.
Nella e-mail viene comunicato che l’Agenzia delle Entrate dispone l’erogazione del rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione. L’eventuale secondo o unico acconto dovuto dovrà essere versato mediante modello F24 entro il 30 novembre.
Sostituto d’imposta INPS
I controlli preventivi valgono esclusivamente per le dichiarazioni mod. 730/2026, con o senza sostituto, e a prescindere dal sostituto, quindi anche per quelle dichiarazioni con l’INPS quale sostituto d’imposta.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN

































