I contributi previdenziali sono deducibili nel modello 730/2026 esclusivamente per il periodo di imposta nel quale l’onere viene sostenuto (c.d. principio di cassa), senza limitazione dal reddito complessivo. La deducibilità è ammessa anche per le somme versate nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Regole generali
Trattandosi di una deduzione dal reddito, non è previsto un limite massimo anche se il beneficio fiscale è possibile ottenerlo fino a concorrenza del reddito complessivo.
La deduzione spetta anche nel caso in cui i contributi siano versati nell’interesse di persone fiscalmente a carico, in quanto spettante al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa. Il contribuente ha diritto alla deduzione:
- quando il documento di spesa è intestato allo stesso contribuente;
- quando il documento è intestato al familiare fiscalmente a carico nell’interesse dei quali la spesa viene sostenuta.
In quest’ultimo caso l’onere può essere suddiviso fra più soggetti, in ragione della spesa che effettivamente rimane a carico di ciascuno: ad esempio, se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi è fiscalmente a carico di più soggetti, questi ultimi ripartiscono la spesa in proporzione a quanto sostenuto.
La deduzione per i contributi per il familiare a carico è possibile se si può dimostrare di aver sostenuto la relativa spesa. Nel caso in cui il modello F24 intestato al familiare presenta una compensazione manca tale requisito e quindi il contribuente che ha in carico il familiare non può dedurre l’onere.
Contributi deducibili: casi risolti
Sono deducibili i contributi previdenziali e assistenziali:
- obbligatori versati sulla base di disposizioni legislative (ne sono un esempio i contributi versati da artigiani e commercianti per l’iscrizione alla relativa gestione, i contributi pagati dai professionisti alle casse previdenziali di riferimento, i contributi versati all’Enasarco da parte degli agenti e rappresentanti;
- versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza quali quelli:
- per la ricongiunzione di periodi assicurativi differenti;
- per la prosecuzione volontaria;
- per il riscatto degli anni di laurea e degli anni di frequenza degli ITS Academy (Istituti Tecnici Superiori), sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita.
- versati all’INAIL per l’assicurazione obbligatoria riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. fondo casalinghe);
- versati all’INAIL per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazioni casalinghe);
- versati all’INAIL a carico dei collaboratori coordinati e continuativi;
- agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (si precisa che è indeducibile la parte dei contributi riferibile ai lavoratori dipendenti);
- versati alla gestione separata dell’INPS nella misura effettivamente rimasta a carico:
- dei lavoratori autonomi occasionali e titolari di redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere con compensi complessivi superiori ad Euro 5.000,00 (la quota deducibile è pari a 1/3).
La rivalsa si verifica quando i contributi sono pagati per conto di un altro soggetto ma con possibilità di rivalsa prevista per legge, la deduzione spetta unicamente al soggetto per conto del quale i contributi sono stati versati, sempreché sia esercitato il diritto alla rivalsa. Caso tipico è l’impresa familiare artigiana o commerciale, nella quale il titolare dell’impresa medesima è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i propri familiari collaboratori.
Contributi non deducibili
Non sono invece deducibili i contributi:
- versati all’INPS per ottenere l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi, in quanto non possono essere considerate come contributi previdenziali obbligatori o facoltativi perché non generano una prestazione futura da parte dell’istituto previdenziale;
- versati alla gestione separata, rimasti a carico del titolare dell’assegno di ricerca (quale reddito esente) né per il titolare dell’assegno, né per il familiare di cui è eventualmente;
- versati al SSN con premi di assicurazione RC auto;
- integrativi versati dai professionisti ai propri enti di appartenenza, in quanto non concorrono a formare il reddito professionale e non rimangono a carico del professionista, ma del cliente che di fatto sostiene l’onere, tranne i casi sopra descritti;
- relativi alle tasse di iscrizione all’albo versate da figure professionali;
- versati per sanzioni ed interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi versati;
- versati all’INPS dai titolari di impresa familiare in agricoltura in favore dei collaboratori/coadiutori e da questi rimborsati al titolare dell’impresa, attesa l’assenza di una disciplina esplicita del diritto di rivalsa che invece è prevista per il titolare dell’impresa familiare artigiana o commerciale.
Documentazione da conservare
I documenti da conservare o esibire in sede di presentazione del modello Redditi PF/2026 oppure modello 730/2026, a seconda delle circostanze, riguardano:
- Ricevute bancarie o postali relative ai versamenti eseguiti, modello F24 quietanzato;
- Certificazione del sostituto che attesti il versamento alla gestione separata INPS e all’INAIL per le quote a carico del lavoratore;
- Attestazione del titolare dell’impresa dalla quale risulti che ha esercitato il diritto di rivalsa per i contributi previdenziali versati per il familiare e l’ammontare dei contributi stessi.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN

































