NASpI: dimissioni per inadempimento contributivo del datore di lavoro

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), l’indennità mensile di disoccupazione istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, erogata su domanda dell’interessato, come previsto dall’art. 1 del decreto appena citato, spetta ai lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Sono quindi esclusi dall’accesso alla NASpI i soggetti il cui rapporto di lavoro subordinato sia cessato a seguito di dimissioni volontarie o risoluzione consensuale.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 22/2015, l’accesso alla NASpI, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti normativamente previsti, è consentito ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro se questa è intervenuta nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di cui all’articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della Legge n. 92 del 2012.
Proprio in merito alle dimissioni per giusta causa c’è una novità. Con la recente ordinanza n. 5445 dell’11 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che si configurano come tali quelle rassegnate a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro e, di conseguenza, consentono l’accesso alla NASpI.

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in merito al ricorso dell’INPS contro la decisione della Corte d’Appello di Napoli, che aveva riconosciuto il diritto alla NASpI, condannando l’Istituto al pagamento della stessa, ad un lavoratore dipendente dimessosi perché il datore di lavoro non aveva provveduto al versamento della contribuzione per sedici mesi.
L’INPS sosteneva che tale inadempimento datoriale non costituisse una giusta causa di dimissioni vista l’assenza di un pregiudizio diretto e grave per il lavoratore, in quanto sarebbe comunque tutelato da altri istituti (principio di automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c. e costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962) idonei a neutralizzare gli effetti negativi del suddetto inadempimento, e considerata l’assenza del requisito dell’immediatezza in ragione del notevole lasso di tempo intercorso tra l’inizio dei mancati versamenti contributivi (marzo 2018) e le dimissioni del lavoratore (luglio 2019).
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’INPS, richiamando quanto detto dai Giudici d’appello ed evidenziando che l’inadempimento contributivo del datore di lavoro assume una particolare gravità qualora sia reiterato, non isolato e non sia accidentale o di breve durata. Pertanto, il mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, specialmente se ripetuto e prolungato nel tempo, rappresenta un inadempimento di notevole gravità idoneo a violare i fondamentali obblighi contrattuali, causando così un’irrimediabile lesione del vincolo fiduciario che deve necessariamente ricorrere nel rapporto lavorativo.

La Suprema Corte ha respinto la tesi dell’INPS secondo la quale il lavoratore al quale non vengono versati i contributi sarebbe comunque tutelato da altri istituti che sterilizzano gli effetti negativi derivanti da tale condotta inadempiente del datore, precisando che tali istituti non elidono affatto la lesione del rapporto fiduciario tra datore e lavoratore a cagione del costante e reiterato mancato pagamento dei contributi, con conseguente grave violazione degli obblighi contrattuali e delle clausole di correttezza e buona fede.
Quanto alla nozione di “immediatezza” nelle dimissioni per giusta causa, i Giudici di Cassazione hanno chiarito che tale requisito non va inteso in senso meramente cronologico, ossia come breve intervallo temporale tra il mancato versamento contributivo del datore e il recesso del lavoratore. Nel caso di un inadempimento continuativo e perdurante, come l’omissione contributiva, l’illegittimità della condotta datoriale è presente in ogni momento, fino alla cessazione del rapporto. Pertanto, ha detto la Corte, nel caso in esame “l’inadempimento era in essere al momento del recesso da parte del lavoratore ed era senz’altro sussistente, quindi, il requisito dell’immediatezza”.

Il reiterato mancato versamento dei contributi costituisce un inadempimento di particolare gravità degli obblighi contrattuali e dei principi di correttezza e buona fede che regolano ogni rapporto contrattuale, incluso quello di lavoro; lede irreversibilmente il vincolo fiduciario, a prescindere dall’esistenza di strumenti volti a preservare la posizione previdenziale del dipendente e integrare quindi giusta causa di recesso, e consente al lavoratore di accedere alla NASpI.

 

 

 

Andrea Trevisanut – Centro Studi CGN