Pagamenti della PA ai professionisti: arriva la soglia minima di 5.000 euro

Cosa cambia dal 15 giugno 2026 per i compensi pagati dalla Pubblica Amministrazione ai professionisti? La PA potrà bloccare il pagamento dei compensi dei professionisti con debiti fiscali anche di modesto importo o sarà prevista una soglia minima?

Dal 15 giugno 2026 le PA dovranno verificare la posizione debitoria dei professionisti prima di pagare i compensi dovuti. Tuttavia, grazie alla modifica introdotta in sede di conversione del Decreto Fiscale, il blocco scatterà solo se il debito complessivo iscritto a ruolo sarà almeno pari a 5.000 euro.

La modifica, introdotta in sede di conversione del Decreto Fiscale, attenua la previsione originaria della Legge di bilancio 2026, che in origine, non prevedeva alcuna soglia minima a tutela dei professionisti.

La disciplina dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni nei confronti dei professionisti si prepara a cambiare dal 15 giugno 2026. La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta sull’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973, introducendo una specifica previsione riferita ai compensi dovuti agli esercenti arti e professioni.

La novità riguarda le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, chiamate a verificare, prima di procedere al pagamento dei compensi professionali, se il beneficiario risulti inadempiente rispetto a cartelle di pagamento già notificate. La regola interessa anche i compensi maturati nell’ambito dell’attività professionale svolta in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Nella formulazione iniziale, la verifica avrebbe potuto riguardare debiti di qualunque importo. Si trattava di una previsione particolarmente rigida, perché anche una posizione debitoria di importo molto contenuto avrebbe potuto incidere sull’incasso del compenso professionale.

Proprio su questo punto interviene ora il Decreto Fiscale. Il testo approvato dal Senato introduce, infatti, un emendamento che alleggerisce la portata della norma, prevedendo che il meccanismo di blocco dei pagamenti operi solo in presenza di debiti complessivi almeno pari a 5.000 euro.

La modifica viene inserita attraverso il nuovo articolo 2-ter, che interviene sul comma 1-ter dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973. In questo modo, la verifica della posizione debitoria del professionista non viene eliminata, ma viene resa più proporzionata, evitando che piccoli debiti possano determinare effetti eccessivamente penalizzanti sul pagamento dei compensi.

Il funzionamento del meccanismo resta comunque significativo. Se dalla verifica emerge una posizione debitoria rilevante, il pagamento non viene semplicemente eseguito in favore del professionista. Le somme dovute potranno essere destinate all’Agente della riscossione fino a concorrenza del debito residuo. Solo l’eventuale eccedenza rispetto all’importo dovuto sarà corrisposta al beneficiario.

In base alle regole ordinarie (D.M. 18 gennaio 2008, n. 40), quando emergono ruoli a carico del beneficiario, il pagamento può essere sospeso per 60 giorni, in attesa dell’eventuale ordine di pignoramento presso terzi da parte dell’Agente della riscossione.

Per i compensi professionali, invece, la Pubblica Amministrazione procederà al pagamento in favore dell’Agente della riscossione direttamente sulla base dell’esito della verifica effettuata.

La novità, quindi, non elimina la stretta sui compensi professionali pagati dalla Pubblica Amministrazione, ma ne corregge l’impatto. L’introduzione della soglia di 5.000 euro rappresenta un elemento di equilibrio: tutela l’interesse pubblico alla riscossione, ma evita che irregolarità di modesta entità possano bloccare o ridurre automaticamente pagamenti professionali anche di importo contenuto.

 

 

 

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com